Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, LLC. All Rights Reserved.
Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, LLC. All Rights Reserved.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario - Presidente -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - rel. Consigliere -
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere -
Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -
Dott. GRECO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1945/2004 proposto da:
AGEN. ENTRATE, MIN. ECONOMIA FINANZE, domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
(Omissis);
- intimata -
avverso la sentenza n. 76/2002 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 10/06/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/12/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D'ALESSANDRO;
udito l'Avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso della società contro un avviso di irrogazione sanzioni per infedele dichiarazione, ritenendo illegittima l'acquisizione della documentazione su cui la rettifica si fonda, ex D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 52, in quanto avvenuta presso l'abitazione - studio di un commercialista senza l'autorizzazione del procuratore della Repubblica.
La società non si è costituita.
Motivazione
1.- Il ricorso è ammissibile, ancorchè notificato oltre un anno dopo il deposito della sentenza impugnata, in ragione della sospensione dei termini di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6.
2.- Con l'unico, complesso, motivo i ricorrenti deducono che la censura accolta sarebbe stata inammissibilmente formulata per la prima volta in appello e che comunque il luogo ove la documentazione è stata rinvenuta sarebbe stato lo studio del professionista, ove egli - che peraltro non ha sollevato alcuna obiezione all'ingresso della Finanza - aveva la sola residenza anagrafica ma non l'abitazione.
2.1.- Sotto il primo profilo il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il ricorso introduttivo al fine di dimostrare che la censura accolta dalla CTR non era stata in quella sede formulata.
2.2.- Sotto il secondo profilo il mezzo è infondato.
La circostanza che nell'immobile ove la perquisizione è stata eseguita il commercialista avesse "solo la residenza anagrafica", senza in realtà abitarvi, è meramente affermato dai ricorrenti, senza alcuna prova. Resta il fatto che non è contestato che ivi il commercialista avesse (anche) la residenza e quindi sussiste la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2, rilevata dal giudice tributano.
3.- Il ricorso va perciò rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte della società intimata.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 20 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011
Revocato il decreto ingiuntivo in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione
Tribunale Catania Quarta - Sentenza 1432/2024 del 18.03.2024
Nulla la confisca dell'auto emessa anni dopo il sequestro
Giudice di Pace Acireale - Sentenza 66/2024 del 04.03.2024
Nulla la confisca dell'automobile emessa dopo anni dal sequestro
Giudice di Pace Catania Caltagirone - Sentenza 74 del 01.03.2024
Tribunale Catania Lavoro - Sentenza 1655 del 21.04.2023
Tribunale Catania Lavoro - Sentenza 1636/2023 del 20.04.2023
Approfondimenti / Attualità / Giurisprudenza / Formulario / Chi Siamo / Contattaci /
Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.