REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, in persona del dott. Luca Marani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 7.12.2005 al n. 80625/2005 del ruolo generale promossa con atto di citazione
DA
F. S.N.C. DI B.P., con sede in Fontaniva (PD), rappresentata e difesa in causa dall'avv. C.T. e domiciliata presso lo studio della stessa in Fontaniva (PD), per procura rilasciata a margine dell'atto di citazione
- attore -
CONTRO
S. S.R.L., rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti D.J. Z. e M.A. e domiciliata presso lo studio degli stessi in Padova, per procura rilasciata in calce all'atto di citazione notificato
- convenuta -
Causa alla quale è stata riunita quella nr. 80233/2006 R.G., iscritta a ruolo il 15.5.2006, promossa con atto di citazione
DA
F. S.N.C. DI B.P., con sede in Fontaniva (PD), B.G., nato a Cittadella (PD) e B.P., nato a Cittadella (PD), rappresentati e difesi in causa dall'avv. C.T. e ridomiciliati presso lo studio della stessa in Fontaniva (PD), per procura rilasciata a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo - attori -
CONTRO
S. S.R.L., rappresentata e difesa in causa dall'avv. P.Z. e domiciliata presso lo studio dello stesso in Padova, per procura rilasciata a margine del ricorso per ingiunzione depositato il 22.11.2005
- convenuta -
Oggetto: risarcimento del danno e opposizione al decreto ingiuntivo nr. 3390/2005 emesso in data 25.11.2005

Svolgimento del processo

CONCLUSIONI DEGLI ATTORI:
Nel merito:
Revocarsi il decreto ingiuntivo n. 3390/05 emesso in data 25. novembre 2005 dal Tribunale di Padova
In via riconvenzionale
Accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione dei dani provocati ai cinque automezzi dell'attrice - targati ____ - nonché all'auto aziendale - targata ____ - a causa del rifornimento di gasolio non idoneo da lei effettuato con plurime consegne effettuate dal 4 febbraio 2005 al 25 marzo 2005 e per l'effetto condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni tutti subiti che si quantificano complessivamente nella somma di Euro 30.176,43 oltre interessi e rivalutazione dal fatto all'effettivo soddisdfo od alla maggior o minor somma che apparirà di giustizia in corso di causa.
In via istruttoria:
Ammettersi le prove per testi non assunte e le prove peritali richieste e formulate con memoria ex art. 184 c.p.c. del 22.4.2009

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:
Nel merito, rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata
In via subordinata per il caso di denegato accoglimento, anche parziale, della domanda, condannarsi gli attori opponenti al pagamento della somma di Euro 32.212,61 ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà giustizia all'esito del procedimento, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e risarcimento del danno da svalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari.

Motivazione

La causa c.d. riunente e quella c.d. riunita attengono al medesimo rapporto giuridico, posto che nella prima l'attrice ha agito per il risarcimento del danno derivante da forniture viziate di carburante da parte della convenuta, mentre quest'ultima ha ottenuto un decreto ingiuntivo (poi opposto dalla società attrice e dai due soci della stessa) per il pagamento delle fatture relative alle forniture contestate da F. (che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha riproposto le contestazioni inerenti la fornitura del carburante).
Dall'esperita istruttoria orale e dalla documentazione dimessa dagli attori risulta una responsabilità della convenuta per avere fornito del carburante con percentuali di sedimenti ed acqua in misura superiore a quella consentita, con conseguenti danni al filtro del gasolio, all'impianto di iniezione ed al serbatoio di alcuni dei mezzi attorei.
Un primo elemento in favore dell'attrice è costituito dai risultati delle analisi commissionate alla società Ch. s.r.l. di Resana (TV).
Va, quindi, evidenziato che la convenuta con lettera del (doc. 16 fascicolo attrice) si era dichiarata disposta a risarcire i danni provocati dal gasolio venduto.
Le prove testimoniali hanno confermato sotto diversi punti gli assunti attorei.
Il teste C.G., titolare dell'omonima officina presso la quale all'epoca dei fatti vennero portati i cinque automezzi e l'autovettura aziendale di proprietà dell'attrice, ha constatato che il motore non funzionava a causa dei filtri intasati dall'acqua per effetto del gasolio. Tale teste ha aggiunto che normalmente il gasolio è trasparente, mentre quello rinvenuto nei veicoli attorei era torbido e sporco. Egli, quindi, dovette cambiare i filtri, le tubazioni ed il serbatoio.
Il rifornimento di gasolio di provenienza della convenuta ha ricevuto una conferma sul piano contabile dal commercialista della F., dott. F.D., che registrò le fatture di acquisto dal mese di dicembre del 2004 al mese di aprile del 2005. Quel teste ebbe altresì modo di vedere le fatture dell'autofficina per i lavori di riparazione, venendo a conoscenza da uno degli attori, B.P., che i mezzi si erano bloccati.
Il teste K.A., autista della società attorea, ha riferito in merito ai problemi avuti con il camion che egli guidava all'epoca, ovvero quello targato xxx, ricordando che subito dopo un rifornimento il veicolo si bloccò e che egli dovette portarlo in officina, avendo lo stesso subito dei danni al motore ed ai pistoni. Merita, peraltro, segnalare che secondo quanto riferito dal K., ogni 2/3 giorni viene fatto un pieno, che è pari a 700 litri. Pure l'altro autista della ditta attrice che è stato escusso, vale adire D.L., ha confermato di avere avuto problemi con l'automezzo dallo stesso guidato, essendo rimasto a piedi il 22.4.2009 ed avendo dovuto recarsi in un'officina per farsi togliere l'acqua del filtro. Tale teste ha, peraltro, ricordato che i problemi riguardarono anche altri automezzi della F. ivi inclusa la autovettura aziendale.
I problemi di funzionamento dei mezzi dovuti gasolio sono stati confermati anche da A.P., titolare dell'officina Ar. s.r.l., il quale ha eseguito alcune riparazioni.
Di grande interesse è la deposizione di M.G., responsabile del settore carburante della convenuta, la quale ha confermato le lamentele della società attrice ed ha dichiarato che la S. s.r.l. era disponibile al pagamento previo ricevimento delle fatture degli interventi di riparazione. La teste ha, quindi, aggiunto che personale della convenuta, dopo avere ricevuto le lamentele dell'attrice (a partire da 7 giorni prima del 25.3.2005) si recò a ritirare il gasolio residuo e che, quindi, la fornitrice emise una nota di accredito.
L'emissione di una nota di accredito è stata ricordata anche da G.M., altra dipendente della convenuta.
T.C., titolare della ditta C., ha confermato l'effettuazione delle analisi sul carburante da parte del proprio laboratorio, dalle quali è emerso un quantitativo d'acqua pari a 0,17 a fronte del limite fissato a 0.02 (si veda sul punto anche l'esito delle analisi come risultante dal predetto documento).
Il teste C. ha, inoltre, riferito che il gasolio utilizzato per effettuare le analisi venne prelevato da personale di una ditta diversa dall'attrice, ovvero della ditta E. di G.
A ciò si aggiunga che, come evidenziato dalla società attrice fin dalla memoria autorizzata depositata il 10.11.2009, l'unico gasolio utilizzato dalla F. era quello proveniente da S., poi acquistato dall'attrice per il tramite del rivenditore autorizzato P. e che quest'ultima ditta prelevò circa 300 litri d'acqua dalla cisterna di carburante dell'attrice. Su tali circostanze la convenuta non ha effettuato alcuna contestazione specifica nella successiva memoria e non si è neppure messa in prova sul punto, così venendo meno ad un suo onere, posto che, trattandosi di circostanze riferite ad uno dei suoi rivenditori autorizzati, la prova di quei fatti rientrava ampiamente nella sua disponibilità. Ancora, la circostanza che "nella medesima giornata" la convenuta rifornì di carburante anche una diversa società, ovvero la I., la quale non lamentò problemi (circostanza ricordata dalle due dipendenti della convenuta) non è decisiva innanzitutto per il fatto che tale coincidenza temporale riguarda solo una delle forniture di gasolio contestate dalle parti attrici; in ogni caso, valgono le considerazioni effettuate alle pagg. 21 e 22 della comparsa conclusionale degli attori alle quali i difensori della convenuta non hanno in alcun modo replicato nella successiva memoria.
Va questo punto evidenziato che la convenuta ha chiesto il pagamento del gasolio indicato nelle seguenti fatture:
- fattura nr. 379 del 30.4.2005, relativa ad Euro 7.056,00 di gasolio fornito come da bolla nr. 010407 del 4.2.2005;
- fattura nr. 532 del 30.4.2005, relativa ad Euro 7.142,35 di gasolio fornito come da bolla nr. 010570 del 16.2.2005;
- fattura nr. 731 del 31.5.2005, relativa ad Euro 6.526,80 di gasolio fornito come da bolla nr. 010796 del 2.3.2005;
- fattura nr. 886 del 31.5.2005, relativa ad Euro 6.795,60 di gasolio fornito come da bolla nr. 010935 del 14.3.2005;
- fattura nr. 944 del 31.5.2005, relativa ad Euro 7.910,40 dì gasolio fornito come da bolla nr. 011036 del 24.3.2005.
A fronte di un totale di Euro 35.431,15 la pretesa della convenuta, che evidentemente tiene conto della nota di accredito di cui sopra, è pari ad Euro 32.212,61.
L'attrice ritiene che il gasolio viziato sia riferibile a tutte le predette forniture. Tale conclusione non può, però, essere condivisa. Si consideri, infatti, che come emerge dalla cronologia delle bolle, l'attrice veniva rifornita ogni due settimane. Se ne desume, pertanto, che vi era un frequente ricambio del gasolio posto all'interno della cisterna. Pertanto, se si tiene conto del fatto che i vizi sono stati denunciati a partire dalla metà di marzo e del tempo necessario perché si consumi completamente il gasolio della precedente fornitura , si può ritenere che le forniture viziate possano essere state al più quelle concernenti le fatture nr. 886 e nr. 944.
Il credito della convenuta sulla base delle anzidette considerazioni si riduce, in sorte capitale, ad Euro 17.506,61 (somma che rappresenta la differenza tra l'importo azionato in sede monitoria e l'importo delle ultime due fatture).
Non vi è dubbio poi che l'attrice abbia diritto di vedersi risarcito il danno subito. Possono sicuramente essere risarcite le spese per le riparazioni che si rinvengono nelle fatture doc. da 1 a 9 del fascicolo attoreo, pari ad Euro 16.017,26.

Quanto al c.d. danno da fermo tecnico, dall'esperita istruttoria è emerso che in effetti i sei mezzi di cui all'atto di citazione non hanno potuto circolare per dodici giorni.
Una prima conferma in tal senso viene dalla deposizione del dott. D., il quale, a fronte di quella circostanza, valutò con uno dei soci, sig. B.P., la possibilità di noleggiare altri veicoli.
Una specifica conferma del fermo del veicolo targato ____ si rinviene nella deposizione di K.A.
Il D. ha confermato il fermo, oltre che del mezzo da lui guidato, anche degli altri automezzi indicati dall'attrice (ivi inclusa l'autovettura aziendale) per il periodo di 12 giorni.
Circa la prova del c.d. danno da fermo tecnico, tenuto conto della costante giurisprudenza del giudice di legittimità (ex plurimis Cassaz. n. 17135 del 9.8.2011), si può affermare che:
a) il danno da fermo tecnico, inteso come spese fisse sostenute dal proprietario del veicolo nonostante il mancato uso della vettura e il deprezzamento della stessa durante la sosta forzata in officina è risarcibile in via equitativa e senza fornire specifica prova, essendo queste conseguenze automatiche;
b) il danno da fermo tecnico rappresentato da tutte le ulteriori poste di danno indirettamente e non immediatamente ricollegabili alla sosta forzata della vettura, quali le spese per il noleggio della vettura sostitutiva o l'impossibilità di eseguire una particolare attività, non è risarcibile in via automatica, dovendosi invece fornire precisa e puntuale prova in merito.


Nessun dubbio si pone per la risarcibilità del danno lamentato dall'attrice nei limiti di cui alla precedente lettera a). Quanto agli importi concretamente esigibili, nell'ambito di una valutazione che deve essere necessariamente equitativa, tenuto conto di alcune massime di esperienza che portano a differenziare gli importi riconoscibili a seconda del tipo di veicolo e degli importi usualmente liquidati dalla giurisprudenza di merito, si stima equo riconoscere alla società attrice Euro 150,00 al giorno per il fermo di un camion ed Euro 50,00 al giorno per il fermo della vettura aziendale. Ne consegue un danno di Euro 9.000,00 + Euro 600,00 - Euro 9.600,00.
L'attrice ha, pertanto, diritto di vedersi risarcita della somma di Euro 25.617,26. Tenuto conto della somma dovuta per il gasolio di cui alle prime tre fatture azionate in via monitoria fornito dalla convenuta che va compensata con il credito attoreo, F. può pretendere dalla convenuta opposta la
cifra di Euro 8.110,65, oltre ad interessi e rivalutazione sulla somma via via rivalutata (a partire dal 15.3.2005) secondo quanto indicato dalla costante giurisprudenza del giudice di legittimità fin dalla sentenza nr. 1712 del 1995 delle SS.UU..
La complessiva somma dovuta all'attrice opponente è allo stato di Euro 11.368,20, oltre ad interessi legali dalla pronuncia fino al saldo.
L'esito della presente controversia impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di S. s.r.l. nei limiti appena detti.
L'esito della lite determina una prevalente soccombenza della convenuta opposta, la quale va condannata al pagamento dei due terzi delle spese di lite sostenute dagli attori. Queste ultime, sulla base dei parametri di cui al D.M. nr. 140 del 2012, vengono liquidate in Euro 3.826,00, di cui Euro 3.300,00 per compensi ed Euro 526,00 per esborsi, oltre a C.P.A. come per legge.

PQM

Il Tribunale di Padova in composizione monocratica nella persona del Giudice unico, dott. L.M., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) Revoca il decreto ingiuntivo nr..3390/2005 emesso in data 25.11.2005.
2) Quantificato il danno subito dalla società attrice in Euro 25.617,26 ed effettuata la compensazione con il credito dell'opposta per le forniture di cui alle fatture nr. 379, 532 e 731, pari ad Euro 17.506,61, condanna Si. s.r.l. al pagamento di Euro 11.368,20 (somma già rivalutata e comprensiva di interessi), oltre ad interessi legali dalla pronuncia fino al saldo, in favore di F. s.n.c. di B. per le causali di cui in motivazione.
3) Liquidate le spese di lite sostenute dagli attori in Euro 3.826,00, di cui Euro 3.300,000 per compensi ed Euro 526,00 per esborsi, oltre c.p.a. come per legge, condanna la convenuta alla rifusione dei due terzi delle stesse e dichiara la compensazione della rimanente parte.
Così deciso in Padova il 14 gennaio 2014.
Depositata in cancelleria il 13 febbraio 2014.


 

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