REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO Amedeo - Presidente -
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere -
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.A.;
avverso l'ordinanza n. 371/2014 GIP TRIBUNALE di VERONA, del 21/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PEZZELLA VINCENZO;
lette le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. B.A. ha proposto, tramite difensore, ricorso per Cassazione per l'annullamento del provvedimento del 21.3.2014 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha convalidato, a sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, il decreto del Questore di Verona del 7.3.2014 che, tra l'altro, gli imponeva il divieto di accedere agli impianti sportivi siti sia sul territorio nazionale che sul territorio di quegli stati dell'U.E. dove si svolgono manifestazioni sportive relative alla disciplina del calcio e, più specificatamente, gli incontri disputati dalla Nazionale italiana e dalla medesima compagine "Under 21", dalle squadre che militano nei campionati nazionali di serie "A" - "B" "LEGA PRO - Prima e Seconda Divisione" , nonchè tutti gli incontri di calcio relativi alla Coppa Italia, Europa League e Champions League, escluse le partite amichevoli.

In particolare, poi, per le manifestazioni che si svolgono presso lo stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna, il divieto è esteso all'area ricompresa entro il perimetro formato da viale ______ a partire dalla data della notifica del provvedimento, con obbligo di firma, presso la Stazione Carabinieri di Anzola, venti minuti dopo l'inizio del primo tempo e venti minuti dopo l'inizio del secondo tempo in ogni partita disputata dalla squadra di calcio Bologna F.C. 1909, nel campionato nazionale, nelle coppe nazionali e internazionali, escluse le amichevoli, mentre per le partite disputate fuori dall'Emilia Romagna, assolverà l'obbligo in orario corrispondente tra il primo e il secondo tempo di ogni partita disputata dalla squadra di calcio Bologna F.C. 1909, nel campionato nazionale, nelle coppe nazionali e internazionali, escluse le amichevoli.

2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi:
- Mancanza di motivazione circa la necessaria gravità del fatto e la pericolosità del soggetto, mancanza di logicità emergente dagli atti.
Il provvedimento del Gip non conterrebbe nessun riferimento alle ragioni che abbiano indotto il giudice alla necessità di comminare la misura di prevenzione limitativa della libertà personale.
Vi sarebbe un semplice richiamo alla relazione della DIGOS senza alcuna valutazione della necessità dell'obbligo di firma.
Il ricorrente descrive l'episodio che ha dato origine al provvedimento e deduce che, da quanto descritto dalla DIGOS, si evincerebbe la mancanza di pericolosità nella condotta che, unitamente all'incensuratezza del B., smentirebbero quanto sostenuto nel DASPO a proposito della sua personalità aggressiva e pericolosa.
Non sarebbe logicamente comprensibile l'affermazione del GIP che il B. avrebbe preso parte attiva ad episodi di violenza, dal momento che non vi sarebbe stato mai un concreto pericolo per le persone. Non sarebbe stata motivata la necessità del doppio obbligo di firma. Nel provvedimento del Questore, inoltre, non sarebbero stati indicati i motivi per cui sarebbe stato insufficiente il semplice divieto di accesso agli stadi. Tale lacuna non sarebbe stata colmata nemmeno dal GIP. La carenza di motivazione riguarderebbe sia la durata della misura e l'obbligo di presentazione che la pericolosità del soggetto.
Chiede, pertanto l'annullamento del decreto di convalida con cui è stato disposto l'obbligo di firma.

Il P.G. presso questa Suprema Corte ha rassegnato proprie conclusioni scritte, con le quali rileva l'infondatezza del ricorso per aver fornito, l'ordinanza impugnata, sia pure stringatamente, adeguata motivazione.
Chiede, pertanto, rigettarsi il ricorso, con le conseguenze di legge.
Seguiva una memoria di replica depositata in data 7.5.2015 nell'interesse del ricorrente a firma del difensore.

Motivazione

1. Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.

2. Questa Corte di legittimità ha affermato il principio - che il Collegio condivide e perciò intende ribadire- che la contestuale o pregressa adozione del provvedimento di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'applicazione dell'ulteriore misura di prevenzione dell'ordine di comparizione nell'ufficio di polizia competente, in quanto per giustificare tale ulteriore misura - per la quale è richiesto un "quid pluris" di pericolosità sociale - occorre che nella motivazione del provvedimento del questore vengano esplicitate le specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l'adozione della sola misura di prevenzione del divieto di accesso agli stadi (così questa sez. 3, n. 20276 del 19.4.2006, Pressiani ed altri, rv. 234692).
Ne discende che è illegittima, e va conseguentemente annullata con rinvio, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza di manifestazioni sportive, che non enunci le specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l'adozione della sola misura di prevenzione del divieto di accesso agli stadi (così sez. 3, n. 15505 del 31.3.2011, Zotti, rv.250008).

Consolidato, tuttavia, è il principio che vuole essere legittima anche la motivazione della convalida per relationem, attraverso il richiamo all'atto del Questore e alla richiesta del pubblico ministero (ex multis la già citata sez. 3 n. 34919/2012, ma anche sez. 1, 18 marzo 2003, n. 12719; sez. 1, 18 luglio 2003, n. 30306; sez. 1, 20 gennaio 2004, n. 1338; sez. 6, 12 marzo 2004, n. 12110; sez. 3, 17 dicembre 2008, n. 3437/2009; sez. 3, 18 dicembre 2008, n. 3830/2009).
Ed è ciò che appare essere avvenuto nel caso che ci occupa.

3. Il richiamato provvedimento del Questore documenta che in data 2 marzo 2014, si disputava presso lo stadio comunale Bentegodi di Verona, l'incontro di calcio valevole per il Campionato Nazionale di Serie "A" HELLAS VERONA- BOLOGNA. L'incontro di calcio era classificato ad alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica, derivante dalla atavica rivalità tra le due tifoserie, come peraltro dimostrato dai gravi tafferugli avvenuti -prima della partita di andata e fuori dallo stadio Dall'Ara, il precedente 6 ottobre, quando un ultra veronese era stato accoltellato da uno di opposta fazione.
Per quei tafferugli, erano state arrestate 5 persone e denunciate molte altre.
Prima dell'inizio della partita un nutrito gruppo di tifosi scaligeri si portava a ridosso della recinzione che delimita l'uscita posteriore del parcheggio ospiti, dove erano presenti in quel momento circa 400 tifosi felsinei, provocandone la reazione, ma l'intervento dei reparti di polizia, i quali si erano tempestivamente frapposti tra le opposte tifoserie, aveva evitato un pericoloso degenerare "delle violenze".
Gli incidenti venivano debitamente documentati attraverso filmati registrati dalle telecamere a circuito chiuso dell'impianto sportivo.

Nel provvedimento si da atto che dalle indagini successive dirette ad identificare i tifosi ultra che avevano preso parte a quei disordini e, in particolare dall'analisi dei filmati registrati nel pomeriggio degli scontri e dall'estrapolazione dagli stesi di una serie di fotogrammi utili a consentire l'individuazione dei soggetti ritratti nell'atto di compiere azioni delittuose, si addivenne alla certa identificazione dell'odierno ricorrente il quale, dopo essersi travisato con il cappuccio di un giubbotto lanciava un fumogeno acceso all'indirizzo della tifoseria locale e dei reparti di polizia, creando un concreto pericolo -che non si concretizzava per mera casualità- per l'incolumità delle persone.
Il provvedimento del Questore motiva specificamente circa la sussistenza, nel caso che ci occupa, del quid pluris di cui si è detto per cui si rende altresì necessario l'obbligo di presentazione al Commissariato che viene individuato in relazione alla natura e alla gravità dei fatti, commessi in un contesto sportivo, caratterizzato da un grande afflusso di persone e senza nessuna scusante della condotta posta in essere (...) nonchè dalla palese dimostrazione di una personalità aggressiva e pericolosa, messa in atto nello specifico contesto sopra indicato".

La stessa ordinanza del GIP, peraltro, sia pure con stringatezza, fa riferimento agli elementi della condotta del ricorrente posti a base del decreto del Questore, indicando sia il contesto di tempo e luogo, sia la specifica ipotesi di reato -violazione della L. n. 401 del 1989, art. 6 bis, - contestata al prevenuto, il quale innegabilmente, in occasione di un incontro di calcio qualificato a rischio vista la frequenza degli scontri fisici tra opposte fazioni, dopo essersi incappucciato, ha lanciato ordigni fumogeni verso l'opposto gruppo di tifosi. Nè può ritenersi che l'obbligo di motivazione in sede di convalida giunga fino alla considerazione della fondatezza degli elementi di accusa, sulla base non di insufficienze o contraddittorietà rilevabili a prima vista, ma di argomenti indubbiamente valutabili in altra sede.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2015


 

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