REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Fascilla ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37768/2018 promossa da:
E. C. C., anche in qualità di titolare della omonima ditta individuale, con il patrocinio dell’avv. ESPOSITO GENNARO e dell’avv. ESPOSITO ORAZIO STEFANO, elettivamente domiciliata tramite PEC
orazioesposito@pec.ordineavvocaticatania.it
ATTRICE OPPONENTE
contro
P. B., con il patrocinio dell’avv. G. G. elettivamente domiciliata in Milano, VIA FONTANA, 16 presso il suddetto difensore
CONVENUTA OPPOSTA

Svolgimento del processo

1) Con citazione ritualmente notificata C. E. C. si è opposta al decreto ingiuntivo n.8711/18 emesso dal Tribunale di Milano in data 18/4/2018 eccependo:
- l’incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Catania;
- l’insussistenza del credito ingiunto.
1).1 Si è costituita P. B. aderendo all’eccezione preliminare di incompetenza territoriale.
1).2 Alla luce dell’adesione della convenuta opposta all’eccezione di incompetenza territoriale svolta dalla parte opponente, le parti venivano invitate alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..

Motivazione

2) La Corte di Cassazione ha statuito che “L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ,. che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulle competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. Tuttavia l'ordinanza con la quale il giudice dell' opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell' adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione.” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6106 del 20/03/2006).

Inoltre “L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25180 del 08/11/2013)”.

Applicando i suddetti principi, il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo n. 8711/2018 emesso dal Tribunale di Milano in data 18 aprile 2018 in quanto emesso dal Giudice territorialmente incompetente, in favore del Tribunale di Catania.
Fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Catania.
Nulla sulle spese.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 8711/2018 emesso dal Tribunale di Milano in data 18 aprile 2018 in quanto emesso dal Giudice territorialmente incompetente, essendo competente il Tribunale di Catania;
2. fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Catania;
3. nulla sulle spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 24 gennaio 2019
Il Giudice
dott. Nicola Fascilla


 

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