REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Caterina Musumeci, all'udienza di discussione del 16 febbraio 2015 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8608/2011 R.G. Lavoro, promossa
DA
A. S., M. D.M., S. D. M., F. D. M., A. D.M., rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del- ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Salvatore Novello;
-RICORRENTE - opponente-
CONTRO
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Domenica Di Leo per procura generale alle liti;
-RESISTENTE- opposto-

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1329/11, emesso dal Tribunale di Catania-Sezione lavoro il 30 maggio 2011, notificato il 02 luglio 2011, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 15.948,47 (ingiunta per indebita erogazione TFR, interessi e rivalutazione), oltre spese di lite.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 2/8/2011, i ricorrenti in epigrafe indicati, nella qualità di eredi di A.D.M., nato a Catania il 7/2/1938 e deceduto in San Giovanni La Punta il 23/9/2001, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1329/11 emesso dal Tribunale di Catania- Sezione lavoro; deducevano il difetto di prova idonea del credito, ai sensi dell'articolo 635 c.p.c., non potendosi reputare tale l'attestazione di credito posta a fondamento del decreto impugnato; la non corrispondenza al vero della stessa attestazione, smentita dagli estratti conto previdenziali in atti, da cui risultava il versamento degli stessi contributi; la non debenza della somma ingiunta ai sensi della legge n.412/1991, non ricorrendo il dolo dell'assicurato ed essendo stata la somma destinata al soddisfacimento dei bisogni primari propri e della famiglia; l'illegittimità del decreto ingiuntivo impugnato, atteso che il D. M., a seguito di dichiarazione di fallimento della società Co.Se.Pa Cooperativa Servizi Pubblici Appalti a r.I., era stato ammesso al passivo del fallimento per i crediti da TFR; l'erronea quantificazione della somma oggetto del decreto opposto; l'intervenuta prescrizione del credito medesimo.
Tanto premesso, chiedevano, previa sospensione, di revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese ed ai compensi del giudizio.

Con memoria tempestivamente depositata il 3/12/2012, si costituiva in giudizio I‘Istituto previdenziale eccependo la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'articolo 4, comma I, decreto-legge 384/92, convertito nella legge 438/1992, avuto riguardo alla data di comunicazione a controparte della revoca della prestazione e della sussistenza dell'indebito; l'onere a carico del debitore circa la prova dell'infondatezza della pretesa avanzata da controparte, nell'ipotesi di ripetizione di indebito; la sussistenza della pretesa creditoria di esso ente, stante la non ricorrenza dei presupposti per l'intervento del fondo di garanzia avuto riguardo al mancato versamento dei contributi previdenziali da parte della società cooperativa presso la quale aveva prestato attività il D. M. in qualità di socio lavoratore; il difetto di prova in ordine al versamento dei contributi previdenziali relativi al TFR ed il legittimo esercizio della pretesa creditoria di esso ente per effetto della insinuazione al passivo del fallimento della società a seguito della surroga nei diritti dei lavoratori; la quantificazione corretta della somma dovuta, per avere gli opponenti ricevuto la somma netta di € 12.625,80 a titolo di TFR per il rapporto di lavoro intercorso tra il de cuus e la societa CO.SE.PA. a r.I. per il periodo dal 1983 al 1994; la conclusione del rapporto prima del luglio 1997, sicche la prestazione erogata dall'lnps risultava indebita; l'omesso versamento, da parte della società cooperativa di alcun contributo al fondo di garanzia; la insussistenza dell'eccepita prescrizione, interrotta dalla missiva inviata in data 24/II/2008, regolarmente ricevuta.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto; la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite.

All'udienza del 12.02.2015 le parti venivano invitate a discutere in ordine alla questione giuridica afferente all'inesistenza del decreto incentivo opposto in quanto emesso nei confronti di soggetto deceduto.
Autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza odierna previa discussione, veniva pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Motivazione

L'opposizione proposta è fondata per le ragioni di seguito esposte.
II decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in data 30 maggio 2011 nei confronti di D. M. A.
Sulla base della documentazioni in atti e segnatamente del certificato di morte emesso dal Comune di S. Giovanni La Punta in data 18/7/2011, si evince che D. M. A., nato a Catania il 7/2/1938, è deceduto il 23/9/2001.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità il decreto emesso nei confronti di soggetto deceduto deve ritenersi giuridicamente inesistente; l'opposizione proposta dagli eredi non è idonea ad instaurare un giudizio di accertamento della pretesa creditoria oggetto del decreto emesso, avuto riguardo all'inesistenza del decreto medesimo e del rapporto processuale di base (procedimento monitorio).

Come riconosciuto dalla giurisprudenza in tema di processo ordinario, "La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte; ne consegue l'insanabile nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prime dell'inizio dello stesso"- Sez 2, sent. n. 14360 del 6.06.2013; la Corte di Cassazione, Sez. I, nella sentenza n. 11688 del 18.09.2001, ha, altresì precisato: "Poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica (art.1, cod civ.), deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che pur dichiarato contumace risulti deceduto al momento deIla proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacchè tale osservanza non vale ad escludere che in ragione della inesistenza del notificando al momento della notificazione quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché non essendosi mai instaurato iI contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile".

Avuto riguardo alla definizione in rito della controversia le spese di lite vanno compensate.

PQM

definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dai ricorrenti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;
dichiara inesistente il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revoca lo stesso;
compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite
Catania 16 febbraio 2015


 

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