REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dottor Rosario M. A. Cupri, all'udienza di discussione del 10/07/2014 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7003/2012 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
M. C. M., rappresentato e difeso dall'avv. SAVOCA LUIGI per procura a margine del ricorso
-Ricorrente-
CONTRO
B. K. rappresentato e difeso giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo dall'avvocato DI PAOLA ALVARO
- Resistente-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 16/07/2012 M. C. M. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1463/12 emesso in data 22/06/2012 dal Tribunale di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore di B. K. della complessiva somma di Euro 23.879,95 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria nonchè spese, competenze e onorari del procedimento monitorio pari a euro 567,00 deducendo che le somme dovevano essere liquidate al netto e non a lordo e che erano stati.versati al ricorrente acconti sul TFR per complessivi euro 9.000,00.
Concludeva chiedendo che il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato col favore delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva tempestivamente B. K., deducendo l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva l'integrale rigetto con vittoria di spese e compensi di lite ex art. 93 c.p.c.
Istruita la causa all'odierna udienza previa discussione oralmente il giudizio veniva definito con sentenza di cui è stata data lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Motivazione

L'opposizione è infondata.
Per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione la liquidazione dei crediti spettanti al lavoratore va fatta al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, potendo il datore di lavoro procedere alle ritenute fiscali e previdenziali solo nel caso di tempestivo pagamento, il che nella specie non si è verificato (Vedi sul punto Cass. 28/09/2011 n. 19790: "L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacchè la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal datore di lavoro condannato al pagamento di differenze retributive, il giudice di merito aveva escluso dal credito precettato l'importo delle ritenute fiscali e previdenziali).


B.K. in sede di interrogatorio formale ha negato di avere ricevuto anticipi di somme a titolo di TFR
Alla luce della prova testimoniale assunta non è stato provato, inoltre, l'avvenuta corresponsione di acconti sulTFR pari a euro 9.000,00.
Nulla hanno saputo riferire sul punto il teste M. P. il quale ha dichiarato: "DR, non ho mai visto passaggi di denaro tra il signor M. e il signor K.".
Nè può valere come acconto la produzione all'udienza del 29/10/2013 dell'assegno circolare di euro 5.000,00 che oltre a riportare una data successiva (21/03/2013) al deposito del ricorso per D.I., in mancanza di una espressa imputazione da parte del debitore (nella specie l'opponente) è stato imputato dal creditore opposto a debiti più antichi per i quali pende un giudizio anteriore a quello in oggetto.
A ciò si aggiunge che parte opponente non produce alcun documento a sostegno del preteso pagamento degli acconti affidandosi solo alla prova per testi che però non ha fornito alcun elemento probatorio a dimostrazione dell'assunto dell'opponente.
Posto che parte opponente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha provato il pagamento del TFR il cui ammontare al lordo risulta dal CUD 2012 e dalle buste paga dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012 (vedi fascicolo monitorio), l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente e distratte in favore del procuratore anticipatario che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.

PQM

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7003/2012 R.G.;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.342,00 oltre spese forfettarie al 15% IVA e CpA come per legge disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. ALVARO DI PAOLA .
Catania, 10/07/2014
Il Giudice del lavoro
Dottor Rosario M.A.Cupri


 

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