REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente -
Dott. GRILLO Renato - Consigliere -
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere -
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.A.;
avverso la sentenza n. 236/2011 TRIB.SEZ.DIST. di ESTE, del 04/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F. Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 4.4.2013 il Tribunale di Padova sez. distaccata di Este ha ritenuto M.A. colpevole del reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura (art. 727 c.p.), così qualificando l'originaria imputazione di cui all'art. 544 ter c.p.
La condotta addebitata consisteva nel tenere il proprio cane legato ad una catena corta, senza acqua nè cibo, circondato da mosche, con ferite alle orecchie ed in apparente stato di abbandono.

Il Tribunale ha motivato la sua decisione sulla base delle deposizioni dei testi escussi, da cui era emerso che l'animale era sempre legato, salvo pochi minuti al momento del pasto, non veniva portato in giro, era privo di acqua e presentava un'infezione all'orecchio.

2. Avverso la decisione ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo due censure:
2.1 Col primo motivo denunzia la manifesta illogicità della motivazione, che definisce apparente: ribadisce la propria tesi sulla legittimità del proprio comportamento precisando di avere affidato l'animale a terzi durante la sua assenza. Ha osservato che la ciotola dell'acqua era stata trovata vuota perchè rovesciata dal cane stesso, il che dimostra che lo stesso aveva la possibilità di muoversi.
Ribadisce inoltre di avere lasciato, prima di partire, una pomata per la cura dell'infezione alle orecchie e che la cura non aveva ancora fatto il suo effetto, mentre la catena era uno strumento di precauzione ed era lunga oltre mt. 2,50.

2.2 Col secondo motivo denunzia l'inosservanza dell'art. 192 c.p.p.: rimprovera al Tribunale di avere affermato la sua colpevolezza in assenza della prova delle condizioni di incompatibilità con la natura dell'animale, ricavate, invece, dalla sola catena e dalla mancanza di cibo nella ciotola.

Motivazione

Entrambi i motivo sono manifestamente infondati.
Il reato di cui all'art. 727 c.p., anche nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, e applicabile alla presente fattispecie, non è contravvenzione necessariamente dolosa, in quanto può essere commessa anche per semplice colpa. Detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in stato di abbandono, tanto da privarli di cibo e acqua, è penalmente imputabile anche per semplice negligenza (Sez. 3, Sentenza n. 32837 del 16/06/2005 Ud. dep. 02/09/2005 Rv. 232196; cfr. altresì Sez. 3, Sentenza n. 21744 del 26/04/2005 Ud. dep. 09/06/2005 Rv. 231652).

Nella fattispecie che ci occupa il Tribunale veneto, dopo avere accertato che l'imputato era il proprietario del cane, ha ritenuto che l'imputato, prima di assentarsi, non si era curato di far osservare, da parte della persona incaricata di badare al cane, precise attenzioni (tenerlo con sè, liberarlo per un certo tempo, portarlo in giro al guinzaglio di tanto in tanto e munirlo di cibo e acqua sufficiente). Ha anzi rilevato che alle 15 del 16 agosto, in un momento di piena calura, i recipienti erano insufficienti o non compitamente riempiti, come documentato dalle foto, che ritraevano altresì l'animale con la lingua totalmente estroflessa, gli occhi semichiusi, la pelliccia scomposta ed evidenti ferite sanguinolente alle orecchie. Ha ritenuto irrilevante la circostanza della pomata lasciata per la cura delle orecchie, così come la distribuzione di crocchette e acqua solo una volta al giorno, perchè dopo appena tre ore dal dichiarato riempimento della pentola l'acqua risultava assente. Ha poi ritenuto fonte di sofferenza il fatto che il cane sia stato lasciato legato ad un a catena troppo corta per quattro giorni salvo che per i pochi minuti destinati alla somministrazione delle crocchette e la situazione - secondo il suo apprezzamento - non sarebbe mutata se la catena fosse stata di lunghezza maggiore: sulla base di tali elementi, il giudice di merito ha concluso per l'esistenza di una situazione di incompatibilità con la natura dell'animale.

Come si vede, si è in presenza di un percorso motivazionale giuridicamente corretto e logicamente coerente, come tale non sindacabile in questa sede, mentre al contrario, le critiche del ricorrente tendono a sollecitare una diversa valutazione della vicenda fattuale, attività assolutamente preclusa nel giudizio di legittimità. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo. Al giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchè ritenuti maggiormente plausìbili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione (cass. Sez. 6, Sentenza n. 9923 del 05/12/2011 Ud. dep. 14/03/2012 Rv. 252349). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).

Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., nella misura indicata in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2014


 

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