REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
sentenza
sul ricorso 4096/010 proposto da:
M.C. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso l'avvocato APRILE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO MASSIMO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente -
contro
E.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 64, presso l'avvocato PECORILLA GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall'avvocato MIGNONE Carlo, giusta procura a margine della memoria di costituzione; - controricorrente -
avverso la sentenza n. 57/2009 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 03/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2014 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 3/11-3/12/2009, in accoglimento dell'appello proposto da E.R. nei confronti di M.C., avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 13/6/08, ha posto a carico del M. l'assegno divorzile mensile di Euro 3000,00 in favore dell' E., con decorrenza dalla data della domanda del 19/11/90, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dal 1/12/91, con integrazione dal dicembre 2005 con l'ulteriore somma di Euro 1000,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria dal dicembre 2006; ed ha posto le spese del giudizio a carico del M., negli importi liquidati, ivi compresa la C.T.U.
La Corte territoriale ha rilevato che, dalle visure storiche della Camera di Commercio, risultava che sia la Trasped Sud s.a.s. che la Trasmar s.r.l. erano state costituite in costanza di matrimonio, a fronte della cessazione della convivenza avvenuta nel 1987; che la C.T.U. aveva individuato il valore della quota del M., alla data del 31/12/03, in euro 848.094,78 per la Traspel Sud e per la Trasmar in Euro 343.595,70; che dette quote costituivano la parte preponderante del patrimonio societario riferibile alla parte, pari nel complesso ad Euro 1.321.912,87 ed andavano valutate al fine di determinare l'assegno divorzile, in quanto miglioramenti, costituenti lo sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta in corso di matrimonio, ed ha disposto l'integrazione dell'assegno a far data dalla revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
Avverso detta pronuncia ricorre il M., sulla base di due motivi.
Si difende l' E. con controricorso.
La costituzione di nuovo difensore per la sig. E., avvenuta con procura a margine della memoria di costituzione datata 11 giugno 2013, deve ritenersi inammissibile, da cui la conseguente inammissibilità della memoria ex art. 378 c.p.c., per il mancato rispetto della forma di cui all'art. 83 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 9, lett. a).
Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivazione

1.1.- Col primo mezzo, il ricorrente denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 5, come modificato dalla L. n. 78 del 1987, art. 10.
Sostiene il ricorrente che nessun documento è stato prodotto per far ritenere ragionevolmente che la situazione al dicembre 2003 costituisse lo sviluppo naturale e prevedibile dell'attività svolta durante il matrimonio; nel 1987, allorquando è cessata la convivenza, non si poteva prevedere il buon esito delle società, che hanno iniziato l'attività solo nel maggio 1988; nessun valore ha il fatto che l' E. avesse il 10% della Immobiliare Alfa di Evangelista Rosaria s.a.s., poi denominata Traspel s.a.s., partecipazione cessata il 13/5/87.
Il ricorrente si duole altresì del non avere la Corte d'appello considerato le spese di mantenimento per la figlia naturale e l'evoluzione temporale dei redditi, tanto che l'assegno determinato supera i redditi imponibili per gli anni 1991-2002; la Corte del merito ha inoltre considerato la partecipazione sociale come valore economico, mentre occorre vedere gli utili o il ricavato della cessione.

1.2.- Col secondo motivo, il M. denuncia vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la Corte territoriale, nel determinare e quantificare l'assegno divorzile, tenuto conto dell'ammontare dei redditi percepiti nel tempo dalla parte, nè degli oneri derivanti dal mantenimento della figlia naturale, nè dell'assenza di ogni nesso tra i redditi maturati nel 2003 ed il tenore di vita goduto sino alla cessazione della convivenza, nello specifico riferimento all'affermazione che il valore delle attività della parte, come accertato nel 2003, costituirebbe uno "sviluppo naturale e prevedibile" dell'attività svolta durante il matrimonio.

2.1.- Il secondo motivo di ricorso è fondato, nei limiti di seguito esposti, e come tale assorbe la valutazione del primo motivo.
La Corte territoriale, al fine di quantificare l'assegno divorzile, ha tenuto conto del rilevante valore delle partecipazioni societarie del M. nelle società Traspel Sud s.a.s. e Trasmar s.r.l. (secondo la valutazione del C.T.U. avuto riguardo alla quota di detta parte, ed al valore del patrimonio netto delle due società, con riferimento alla data del 31/12/2003), ritenendo trattarsi "indubbiamente di miglioramenti della situazione economica del M. che costituiscono sviluppi naturali e prevedibili delle attività dallo stesso già svolte durante il matrimonio..., posto che le due società ...sono state costituite in costanza di matrimonio, pure con la partecipazione dell' E., in qualità di socio accomandatario, nella Traspel Sud s.a.s.(già Immobiliare Alfa di Evangelista Rosaria & C. s.a.s.)".
La Corte del merito è passata quindi alla valutazione della complessiva situazione patrimoniale e reddituale del M., secondo quanto rilevato dal C.T.U., includendovi, oltre alle dette partecipazioni societarie, gli immobili di proprietà ed il valore dell'usufrutto sugli immobili, per poi valutare la situazione dell' E. alla data della domanda, limitata al solo reddito.
Orbene, nell'applicare il principio secondo il quale nella determinazione dell'assegno divorzile, occorre tenere conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda l'assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio, mentre non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili (così le pronunce 1487/04 e 19446/05), il Giudice del merito si è limitato a richiamare il fatto della costituzione delle due società in data antecedente alla fine della convivenza (per la Traspel Sud, il 25/6/84; per la Trasmar, il 19/12/86), senza peraltro considerare che, come da visura camerale, l'inizio dell'attività delle due società risulta per la prima, al 1/12/1988, e per la seconda, al 3/5/1988, e quindi è successiva alla cessazione della convivenza.
E' palese la carenza ed incongruità della motivazione, che da dati relativi al 31/12/2003, e basandosi solo sul fatto della costituzione, ha sbrigativamente ed apoditticamente concluso nel ritenere che la situazione patrimoniale al 31/12/2003 costituisse il naturale sviluppo dell'attività svolta durante il matrimonio.
Nè la partecipazione della E. come accomandataria nella Immobiliare Alfa, poi divenuta Traspel Sud, sino al maggio 1987, a fronte dell'inizio dell'attività in data ben successiva, da ragione del collegamento instaurato dalla Corte del merito tra la situazione al dicembre 2003 ed alla cessazione della convivenza.
Infondata invece è la censura relativa alla mancata considerazione dell'onere derivante dal mantenimento della figlia Ma., atteso che tale questione non ha fatto parte del giudizio d'appello nè il M. ha dedotto di averla riproposta in grado d'appello.

3.1.- Dall'accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo, consegue la cassazione della pronuncia impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che, al fine della determinazione dell'assegno divorzile, nella valutazione dei presupposti di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, dovrà tenere conto di quanto sopra rilevato.
Il Giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2014


 

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