REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 12236-2012 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADOLFO RAVA' N. 106 SC. B INT. 21, presso lo studio dell'avvocato GENTILE FRANCESCA ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORDANO FLORIANA giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PALLINI, rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNO MONICA giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 81/2012 della CORTE D'APPELLO di POTENZA del 20/03/2012, depositata il 28/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

Motivazione

In un procedimento di divorzio tra S.M. e G. S., la Corte d'Appello di Potenza, con sentenza del 28/03/2012, confermava la sentenza del Tribunale di Potenza in data 10/08/2011, che affidava i figli minori ad entrambi i genitori e stabiliva assegno per i due figli nella misura di Euro 600,00 per ognuno di essi e per la moglie per l'importo di Euro 650,00.
Ricorre per cassazione il marito.
Resiste con controricorso la moglie.
Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.

Va osservato che i procedimenti di separazione e divorzio sono autonomi, e dunque il giudice del divorzio può valutare presupposti e determinare l'assegno per i figli e per il coniuge indipendentemente da quanto statuito in sede di separazione (tra le altre, Cass. N. 18433 del 2010). Circa il mantenimento dei figli, è bensì vero che deve realizzarsi una proporzionalità rispetto alle posizioni economiche dei genitori, ai sensi dell'art. 148 c.c.; correttamente peraltro il giudice a quo richiama il notevole patrimonio immobiliare del padre, che potrebbe essere locato o addirittura in parte alienato, per contribuire a tale mantenimento.
Del resto - aggiunge la sentenza impugnata - rispetto al regime di separazione si sono evidentemente accresciute le esigenze di entrambi i figli, studenti di scuola media superiore.

Quanto all'assegno per il coniuge, va precisato che, per giurisprudenza ampiamente consolidata, esso deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi (Cass. N. 2156 del 2010); la notevole disparità economica tra i coniugi è evidenziata dal giudice di appello e sostanzialmente ammessa pure dall'odierno ricorrente, nei suoi scritti difensivi e nella memoria in data 16 aprile 2014 che nulla aggiunge alle argomentazioni del ricorso.
Va pertanto rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2014


 

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