LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale di Matera con ordinanza n. 68/2010 depositata il 22/6/2011 nel procedimento pendente tra:
BANCA POPOLARE MEZZOGIORNO SPA;
TRASPORTI BADURSI DI BASDURSI MASSIMILIANO & C. SNC IN LIQUIDAZIONE;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2012 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Matera ha sollevato conflitto negativo di competenza in ordine a varie istanze di fallimento proposte nei confronti della Trasporti Badursi s.n.c. di Badursi Massimiliano, a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata il 27 aprile 2011 dal Tribunale di Roma sul rilievo che, pur essendo la sede legale della società in ____, tuttavia la sede effettiva era in _____.
Nessuna delle parti ha presentato memorie. Il P.M. ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Roma, non essendo nella specie superata la presunzione di coincidenza della sede legale con quella effettiva.

Motivazione

Il principio di diritto qui pacificamente applicabile è che la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetti al giudice del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sede effettiva, ove cioè si trova il suo centro direttivo, ancorchè essa sia diversa dalla sede legale, ossia quella ufficialmente dichiarata, pur dovendosi presumere, fino a prova contraria, la coincidenza della sede legale con la sede effettiva.
Nella specie, il carattere fittizio della sede di _____ è dimostrato, in particolare, da un verbale di pignoramento negativo in data 7 ottobre 2010, ove si dà atto che quello di _____ è semplicemente un recapito presso uno studio legale e che la società in quel luogo non ha alcunchè.
La società, inoltre, è il liquidazione, e dalla visura camerale in atti risulta che essa si costituì e iniziò l'attività in provincia di _____ nel 1999; che trasferì poi la propria sede legale in _____ nel 2006 e quindi a _____, come detto, nel 2009;
che al 29 agosto 2006 "la società ha trasferito la propria sede legale mantenendo l'attività in questa provincia" (ossia in provincia di _____); che il liquidatore, sig. M.G., è residente in _____.
Escluso, pertanto, che la sede legale di _____ corrisponda a un effettivo centro di interessi della società, va altresì considerato che ciò che resta dell'attività direttiva e amministrativa dell'impresa, in stato di liquidazione, deve ritenersi che si svolga in provincia di _____, dato che il liquidatore risiede in quella provincia, a _____, e che nella medesima provincia si dava atto essere rimasta l'attività imprenditoriale pur dopo il trasferimento della sede legale altrove.
Ne deriva che va dichiarata la competenza del Tribunale di Matera.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Matera.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2012


 

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