REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo - Presidente -
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere -
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.A.;
avverso la sentenza n. 4149/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. Policastro, che ha concluso per annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. De Lillo Nicola foro di Milano.

Svolgimento del processo

1. La Corte d'Appello di Milano con sentenza 27.11.2013 ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto il G., quale legale rappresentante della Eco Idea srl, colpevole del reato di dichiarazione fraudolenta (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2) in relazione all'anno di imposta 2005, "limitatamente al fatto riguardante le schede di carburante" osservando, per quanto ancora interessa:
- che il mancato reperimento delle schede carburante unitamente alla esposizione in dichiarazione dei corrispondenti costi costituiva la prova del reato, potendosi così desumere l'inesistenza degli elementi passivi, conclusione che non poteva essere inficiata da eventuali dichiarazioni testimoniali di segno opposto;
- che la asserita trasmissione della documentazione contabile ad un professionista esterno da parte dell'imputato dimostrava che era lui a seguire la contabilità e che comunque una delega rilasciata al terzo non esonerava l'imputato dai doveri di vigilanza e controllo sulla correttezza della contabilità aziendale;
- che, infine, l'argomento "logico" utilizzato dalla difesa e cioè l'avvenuto acquisto di carburante, era solo una ipotesi e non consentiva di controllare la misura effettiva degli ipotetici acquisti.

2. Il G. ricorre per cassazione - tramite i difensori - censurando il giudizio di responsabilità con tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, osservando che in mancanza della prova delle fatture e della loro conservazione nei registri contabili, non era configurabile il reato contestato, ma al più quello di dichiarazione infedele previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, in caso di superamento della soglia di punibilità.
2.2. Con un secondo motivo denunzia contraddittorietà della motivazione: rimprovera alla Corte d'Appello di avere utilizzato gli stessi argomenti esposti dal tribunale, evidenziando due profili di contraddizione:
a) se si tratta dell'accusa, la prova può essere data anche per testi, mentre per l'imputato, la mancanza di schede di carburante (prova sufficiente non può essere sopperita con testimoni;
b) se l'impossibilità di una esatta quantificazione dei costi esposti aveva giustificato l'assoluzione ex art. 530 c.p.p., comma 2, la Corte d'Appello non poteva poi, anche contemporaneamente, sostenere che la stessa impossibilità di verificare la corrispondenza fra la misura degli acquisti di carburante e gli importi indicati in dichiarazione imponesse addirittura la condanna dell'imputato.
2.3. Con un terzo motivo denunzia la violazione dell'art. 1 c.p., perchè, se c'era una delega a terzi in ordine alla gestione contabile - circostanza dimostrata - l'imputato non poteva essere condannato.

Motivazione

Il primo motivo di ricorso è fondato.
Come già affermato da questa Corte, secondo l'esplicita previsione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 2, il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti quando tali fatture sono registrate nelle scritture contabili o sono detenute a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Dunque, per l'integrazione del reato, da una parte è necessario che la dichiarazione fiscale contenga effettivamente l'indicazione di elementi passivi fittizi e dall'altra è necessario che le fatture ideologicamente false che dovrebbero supportare detta indicazione siano conservate nei registri contabili o nella documentazione fiscale dell'azienda, perchè in ciò consiste l'atteggiamento di "avvalersi" delle fatture come richiesto dalla norma (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 14718 del 06/03/2008 Ud. dep. 09/04/2008 Rv. 239666; Sez. 3, Sentenza n. 14855 del 19/12/2011 Ud. dep. 18/04/2012 Rv. 252513).

Nel caso in esame, però, la stessa Corte d'Appello afferma l'inesistenza delle schede carburante, cioè proprio di quei documenti contabili indicati nel capo di imputazione: è quindi palese l'errore di diritto nel ritenere la sussistenza del reato in mancanza di uno degli elementi costitutivi (conservazione delle fatture o degli altri documenti nei registri contabili o nella documentazione fiscale dell'azienda).
Si rende pertanto necessario un nuovo esame della vicenda e quindi la sentenza va annullata con rinvio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.
Resta logicamente assorbito l'esame delle restanti censure.

PQM

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2014


 

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