REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente -
Dott. MANNA Felice - rel. Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27781/2013 proposto da:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TC VIDEO 2000 TELEROMADUE SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato GIZZI MASSIMO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 584/2013 del TRIBUNALE di TIVOLI del 17/03/2012,. depositata il 17/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito l'Avvocato Maria Antonietta Tortora (delega avvocato Massimo Gizzi) difensore della contro ricorrente che si riporta agli scritti.

Motivazione

1. - Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c.:

"1. - Con sentenza del 17.4.2013 il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice d'appello, dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dal Ministero delle Sviluppo Economico e della Comunicazione contro la sentenza emessa dal giudice di pace del medesimo centro su ricorso della TC Video 2000 Teleromadue s.r.l. Condannava, quindi, l'appellante alle spese di giudizio nonchè ai danni da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., avendo l'Avvocatura dello Stato proseguito nel giudizio nonostante l'evidente fondatezza dell'eccezione d'inammissibilità dell'appello.
A base della decisione, la circostanza che l'appello era stato notificato a mani del collega di studio del difensore della parte appellata, il quale nel giudizio di primo grado aveva invalidamente dichiarato il proprio domicilio in Roma, e dunque fuori della circoscrizione territoriale del giudice adito, con conseguente domiciliazione ex lego presso la cancelleria di quest'ultimo, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82. Di qui l'invalidità della notificazione, in quanto eseguita in un domicilio invalidamente dichiarato.

2. - Per la cassazione di tale sentenza il Ministero delle Sviluppo Economico e della Comunicazione propone ricorso, affidato a due motivi.

2.1. - Resiste con controricorso la TC Video 2000 Teleromadue s.r.l.

3. - Col primo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, e dell'art. 156, comma terzo c.p.c, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Se è corretto, afferma parte ricorrente, il giudizio d'invalidità della notifica della citazione in appello presso il domicilio eletto in Roma, non altrettanto esatta è la conseguenza che il Tribunale di Tivoli ne ha tratto. Detta notificazione, infatti, deve ritenersi nulla - e dunque sanata dalla costituzione della parte appellata - e non già inesistente.

4. - Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., in relazione al n. 3 (rectius, 4) dell'art. 360 c.p.c.. Nel testo applicabile ratione temporis, afferma parte ricorrente, detta norma richiedeva per la condanna la domanda della parte vittoriosa, domanda nella specie non proposta. Contesta, inoltre, la configurabilità del requisito soggettivo della male fede o della colpa grave.

5. - Il primo motivo è manifestamente fondato. E ciò per due ragioni del pari decisive.
5.1. - La prima è che il R.D. n. 37 del 1934, art. 82, comma 1, prevede nei confronti del procuratore costituito in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato, non un diritto ma un onere di domiciliarsi ivi; sicchè la previsione del secondo comma della medesima norma, in base al quale in mancanza dell'elezione di domicilio, questo s'intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, è la conseguenza che da tale omissione l'ordinamento trae nell'interesse dell'altra parte e dell'ufficio giudiziario adito, per agevolarne, rispettivamente, gli oneri di notificazione e di comunicazione.

Ed infatti, questa Corte ha avuto modo di osservare che:
a) il procuratore esercente fuori del circondario del Tribunale cui è assegnato, quando abbia (validamente) eletto domicilio ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, ha diritto di ricevere le notificazioni relative al processo in cui tale elezione è intervenuta esclusivamente nel domicilio eletto e non altrove, dovendosi pertanto ritenere invalida una notificazione effettuata presso lo studio del predetto procuratore e non presso il luogo di elezione; e che deve peraltro ritenersi valida la notificazione effettuata presso tale studio, ancorchè situato fuori del circondario ove ha sede l'autorità giudiziaria procedente, quando il procuratore non abbia (validamente) esercitato la facoltà di elezione, così rendendosi inottemperante al relativo onere, giacchè, in questo caso, egli non ha alcun diritto di attendersi le notificazioni presso la cancelleria del giudice adito, essendo tale luogo individuato come domicilio legale in via residuale a fronte dell'inerzia del procuratore non diligente, senza che possa perciò in alcun modo rilevare l'eventuale affidamento che, anche dal punto di vista organizzativo, il predetto procuratore abbia fatto sulla ricezione delle notificazioni in tale luogo (Cass. n. 16145/01);

b) è valida, al fine della decorrenza del termine breve per proporre l'appello, la notificazione della sentenza effettuata al procuratore costituito nello studio risultante dall'albo professionale, anzichè in quello, da lui indicato in corso di causa, ubicato nel circondario del giudice di primo grado, atteso che l'esigenza della piena conoscenza del contenuto della decisione per la parte tramite il suo difensore, qualificato professionalmente a valutare l'opportunità dell'impugnazione, è soddisfatta da tale notifica, essendo, peraltro, la domiciliazione, per la parte che voglia evitare di ricevere le notificazioni in cancelleria, un onere posto a tutela non di quest'ultima, bensì della controparte (Cass. n. 25294/13).


5.2. - Quand'anche si opinasse altrimenti - e con ciò si passa ad esporre la seconda ragione - la notifica effettuata presso lo studio del difensore costituito invece che nella cancelleria del giudice adito, ove egli debba considerarsi domiciliato ex lege ricorrendo le condizioni del predetto R.D. n. 37 del 1934, art. 82, sarebbe nulla e non già inesistente. Infatti, la notifica eseguita in un luogo e a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l'inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza, o riferimento, o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti essendo la notifica affetta da semplice nullità (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. ex pluribus Cass. nn. 16759/11, 6470/11 e 17555/06). E, nella specie, sarebbe davvero arduo sostenere che il collega di studio del difensore costituito e lo studio stesso siano persona e luogo che non abbiano attinenza, riferimento o collegamento alcuno con la parte che proprio detto legale ha rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado.

Dunque, ammesso e non concesso che la notificazione dell'appello fosse invalida, si tratterebbe ad ogni modo di nullità e non già d'inesistenza. Ne consegue non solo che tale nullità risulta essere stata sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione della parte appellata (sull'efficacia retroattiva di tale sanatoria, cfr. Cass. n. 1188/75), ma anche che essa non poteva essere eccepita da detta parte, avendovi essa dato causa. E ciò in base, rispettivamente, all'art. 156 c.p.c., comma 3, e art. 157 c.p.c., comma 3, che l'art. 160 c.p.c., fa espressamente salvi.

6. - L'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame del secondo.

7. - Sulla base delle considerazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, in base all'art. 375 c.p.c., n. 5".

2. - La Corte condivide la relazione, in ordine alla quale nessuna delle parti ha depositato memoria.
3. - Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Tivoli, che in persona di diverso magistrato deciderà il merito e provvederà sulle spese di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Tivoli, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 21 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2015


 

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