LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana Presidente
Dott. MARASCA Gennaro Consigliere
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo Consigliere
Dott. SABEONE Gerardo Consigliere
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.A.;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari del 17.6.2010;
visti gli atti del provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
udito il Procuratore Generale (nella persona del Cons. Dr. Gioacchino Izzo) che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Tarsitano Francesco.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Oristano ha condannato in data 9 dicembre 2008 C.A. perchè responsabile del delitto di cui all'art. 57 c.p. in relazione all'art. 595 c.p., e L. sulla stampa, artt. 13 e 21.
Infatti sul quotidiano "______" sotto il titolo "incidente sulla 125 ferito un palese", pubblicato il _____, era attribuito a A.S. di aver guidato l'automobile dopo aver assunto stupefacenti. La notizia era, per più versi, contraria al vero.
La Corte d'Appello di Cagliari con sentenza del 17 giugno 2010 ha parzialmente riformato la prima decisione riconoscendo a favore del C. le attenuanti generiche.
Ricorre l'imputato ed eccepisce:
- l'erronea applicazione della legge penale mancando la prova di un'effettiva condotta omissiva, esigibile in concreto, avendo il C. elaborato procedure standard, quale modello organizzativo da impartire ai giornalisti e non essendo ragionevole a scrivere una maggiore attenzione sulle notizie pubblicate quotidianamente, onere che grava sul giornalista;
- l'erronea applicazione della legge penale mancando la prova del delitto di diffamazione, delitto che pone il dolo, in mancanza dell'identificazione della fonte della notizia cioè di una attività che spetta al pubblico ministero in sede di indagine.
In data 16 gennaio 2012 è stata depositata alla Corte memoria difensiva.

Motivazione

Necessaria premessa alla disamina della vicenda è l'oggettivo scostamento dal vero della notizia resa dal giornale.
Non è, infatti, posto in discussione (se non in termini ipotetici, nel caso in cui fosse identificato il giornalista che scrisse l'infedele reportage, piano controfattuale del tutto inidoneo al vaglio della responsabilità del direttore) che l' A. uscì di strada non già a notte fonda, nè sul volgere del giorno festivo ("nella notte di sabato"), e nemmeno all'uscita di un locale notturno, tantomeno perchè in preda ad effetti di droga ("come emerso dai successivi rilievi eseguiti dai medici che lo hanno soccorso"), poichè seguendo il certificato medico del Pronto Soccorso vi è silenzio sulla circostanza. Risulta, invece, che, quando egli si stava recando al lavoro (presso un supermercato in _______), verso le 7/8 di mattina della domenica e senza influenza di droga, il predetto perse il controllo dell'automobile, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato.
E', pertanto, indiscutibile la valenza diffamatoria delle annotazioni rese circa le modalità del sinistro stradale (chiaramente protese a colorare di sensazione contrassegnata dall'illegalità che la narrazione aggiunse arbitrariamente al fatto).
Siffatta diffusa distorsione dalla realtà è elemento singolarmente grave, tanto da screditare la serietà del modello organizzativo che, asseritamente, faceva capo al C., suo organizzatore.
Infondata è la critica all'insufficienza della motivazione della sentenza d'Appello.
La sentenza segnala che la difesa non ha prestato adeguata e convincente prova a fronte della risultanza emersa nel caso in esame: la notizia non provenne da fonte apparentemente attendibile, poichè i Carabinieri, che intervennero sul luogo del sinistro, non furono il tramite della notizia, la cui fonte è rimasta ignota, nè è stata fornita giustificazione sul vistoso e diffuso divario tra la verità e quanto apparso sul giornale.
Decisivo, poi, risulta il fatto, rammentato dalla sentenza (pag. 6), che altro giornale potè riferire in termini corretti e veritieri il medesimo episodio, a dimostrazione che non si erano frapposti cause ed eventi che rendevano insormontabile l'accertamento del vero.
Dunque, non già ad una accidentale e scusabile emergenza si doveva ricondurre la grave lesione alla reputazione del giovane, bensì all'inerzia e negligenza nelle doverose verifiche del Direttore, di fronte ad un testo clamorosamente mendace.
E' superfluo ribadire che il direttore di organo di stampa è titolare di una posizione di garanzia, protesa a tutelare l'interesse diffuso prevenendo la lesione dell'altrui reputazione (e garantendo l'aderenza alla verità storica). Pertanto, a nulla giova sostenere (come sembra potersi leggere nelle pagine difensive) che la brevità del pezzo (la c.d. "brevina") permetta di restringere il grado di responsabilità.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2012


 

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