REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -
Dott. D'ANTONIO Enrica - rel. Consigliere -
Dott. DE GREGORIO Federico - Consigliere -
Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 22179-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa dall'avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
M.M.T., domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 43/B, presso lo studio dell'avvocato MANFRONI ANDREA, rappresentata e difesa dall'avvocato SICLARI DOMENICO OTTAVIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 774/2011 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/06/2011 r.g.n. 479/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;
udito l'Avvocato GIUA LORENZO per delega verbale Avvocato GRANOZZI GAETANO;
udito l'Avvocato SICLARI DOMENICO OTTAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di accoglimento della domanda di M.M.T., dipendente di Poste Italiane addetta al recapito, volta ad essere assegnata a mansioni diverse compatibili con il suo stato di salute, stante l'incompatibilità fra tale stato di salute ed i compiti esterni di portalettere. La Corte ha ritenuto, con riferimento alle due consulenze d'ufficio svolte nella fase cautelare e nel giudizio di merito le quali peraltro concludevano entrambe per l'inidoneità della lavoratrice a svolgere mansioni di portalettere, che era maggiormente attendibile la prima che aveva accertato a carico della lavoratrice una sindrome ansiosa depressiva con disturbi del sonno che portava il CTU a ravvisare una forma di agorafobia incompatibile con l'attività di portalettere comportante rapporto con gli altri.
La Corte ha osservato che il CTU nominato nella fase di merito, dopo aver descritto una situazione immutata rispetto a quella accertata dal precedente CTU e dalla stessa ASL di Messina, non aveva approfondito la diagnosi e l'esame dei sintomi valutandoli in relazione ai compiti, limitandosi ad una generica diagnosi di "sindrome ansiosa depressiva con disturbi del sonno" trascurando pure di prendere in esame gli elementi di fatto desumibili dalla visita dell'Asi di Messina del maggio 2005 in cui l'esistenza di spunti fobici, riferibili all'agorafobia, erano già inequivocabilmente affermati.

La Corte ha ritenuto, pertanto, che la prima CTU fosse stata più accurata e dunque da prendere a riferimento per la verifica della compatibilità dei compiti con le mansioni affidate alla lavoratrice; che le censure svolte da Poste nella parte in cui concernevano affezioni diverse da quelle di ordine psicologico non erano influenti e che la diagnosi di agorafobia effettuata dal primo consulente giustificava di per sè il divieto del datore di lavoro di adibire la lavoratrice ai compiti esterni di portalettere restando, invece, la M. idonea a svolgere compiti interni per i quali sussisteva ancora capacità lavorativa. Avverso la sentenza ricorre Poste con un unico motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.
Resiste la M.

Motivazione

Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto non sottoscritto da procuratore munito di procura speciale atteso che risulta conferita all'avv. Gaetano Granozzi specifica procura a rappresentare l'ente nel presente giudizio di Cassazione.

Con un unico motivo Poste denuncia vizio di motivazione in quanto la Corte era pervenuta a conclusioni "difformi e ultronee rispetto a quelle rassegnate dagli stessi consulenti d'ufficio" (v. pag. 9).
Lamenta che la Corte aveva ritenuto l'agorafobia, patologia ingiustamente non evidenziata nella seconda CTU ed invece evidenziata nella prima, determinante l'inidoneità a svolgere i compiti di portalettere.
Elenca una serie di circostanze che consentivano di escludere che l'agorafobia, anche se ritenuta sussistente, potesse comportare inidoneità a svolgere mansioni di portalettere e che, comunque, tale inidoneità doveva ritenersi cessata alla data della seconda CTU.

Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata appare adeguatamente motivata, priva di difetti logici o contraddizioni, oltre che immune da errori di diritto, circa l'affermata inidoneità della lavoratrice a svolgere le mansioni di portalettere.
Il preteso vizio di motivazione sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione (.Cass n. 2357 del 07/02/2004; n. 7846 del 4/4/2006; n. 20455 del 21/9/2006; n. 27197 del 16/12/2011). Nella specie la Corte territoriale, aderendo alle conclusioni formulate dal ctu nominato in sede cautelare, ha dato ampia ed esauriente spiegazioni delle ragioni poste a base della propria decisione esaminando in modo analitico tutti gli elementi disponibili. Ha rilevato, infatti, che il CTU "aveva descritto un soggetto affetto da una forma di fobia che comporta difficoltà relazionali che con evidenza si acutizzano - potendo portare a vere e proprie crisi di panico - nell'ambiente esterno, nei contatti con gli estranei, che rappresentano per tali individui una difficoltà da superare"; che "tale condizione è attenuata o esclusa negli ambienti delimitati spazialmente e noti quali la casa familiare o lo stesso ufficio"; che "l'affezione....era peraltro conforme ai disturbi di ordine psicologico denunciati sin dall'inizio dalla lavoratrice ed importava ed importa una evidente incompatibilità con compiti da svolgersi all'esterno nei locali dell'ufficio" e, infine, che la stessa ASL di Messina nella visita del 30/5/2005 aveva riportato una descrizione dell'esame obiettivo in cui tra l'altro accertava "agorafobia, note d'ansia" e del tutto sovrapponibile a quanto accertato dal CTU. La Corte ha poi rilevato che la successiva consulenza redatta in sede di giudizio di merito davanti al Tribunale aveva accertato una situazione immutata rispetto a quella osservata dal primo CTU e dalla ASL. Ha, peraltro, precisato che il secondo CTU si era limitato ad affermare una generica diagnosi di "sindrome ansioso depressiva" senza ulteriori approfondimenti e che, pertanto, era maggiormente attendibile la valutazione diagnostica contenuta nella prima consulenza.

Come questa Corte ha più volte affermato (cfr tra le tante Cass. 19494/2009) la denuncia di un vizio di motivazione in fatto della sentenza, impugnata con ricorso per Cassazione (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5) - vizio nel quale si traduce anche la mancata ammissione di un mezzo istruttorio, nonchè l'omessa od erronea valutazione di alcune risultanze probatorie - non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della consulenza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti, nè, comunque, una diversa valutazione dei medesimi fatti.

Nella specie la ricorrente si è limitata ad invocare una diversa valutazione scientifica delle prove raccolte senza evidenziare lacune negli accertamenti svolti o eventuali affermazioni illogiche o scientificamente errate.

Il motivo è, pertanto, infondato.
Il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna Poste Italiane a pagare le spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali nonchè accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2016


 

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