E' tutelabile, secondo le norme sul diritto d'autore, anche l'opera inedita posto che nella stessa sussistono i requisiti della concretezza di espressione.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - rel. Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24876/2011 proposto da:
IRECO - Istituto di ricerche ecologiche ed economice - Associazionenon riconosciuta;
- ricorrenti -
contro
Z.M.;
- controricorrente
avverso la sentenza n. 878/2011 della Corte D'Appello di Genova, depositata il 23/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2012 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria Berruti;
udito, per i ricorrenti, l'Avvocato Calò che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato Villani che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Zeno Immacolata, che ha concluso per, preliminarmente improcedibilità, in subordine inammissibilità dei motivi dal due al sei e rigetto degli altri motivi.

Svolgimento del processo

Con citazione del 16 aprile 2002 Z.M. conveniva davanti al tribunale di Genova C.G., l'Istituto di Ricerche Ecologiche ed Economiche (Ireco) in persona del suo legale rappresentante professor G.S., nonchè il comandante F.L. chiedendo che fosse accertato che il libro, " F.L. - un italiano" scritto da C.G.N. edito da Ireco, costituiva contraffazione ovvero plagio o usurpazione dell'opera di ingegno redatta e scritta da Z.M. dal titolo "L'affondatore a mani nude - storia di F.L. medaglia d'oro". Chiedeva altresì una serie di provvedimenti di inibitoria e di distruzione degli esemplari del libro accusato, nonchè la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni.
Resistevano i convenuti.
Nel corso del giudizio veniva a morte il comandante F.L.
La parte attrice riassumeva nei confronti dei figli eredi del medesimo ma successivamente rinunciava ad ogni domanda nei loro confronti.
Il tribunale all'esito di una istruttorie nel corso della quale veniva espletata anche una CTU, respingeva le domande dello Z.
Proponeva appello quest'ultimo. Resistevano le parti appellate superstiti. La Corte di merito, in riforma della prima sentenza dichiarava che il libro " F.L. - un italiano", scritto da C.G.N. edito da Ireco costituiva plagio dell'opera dell'ingegno scritta da Z.M. avente titolo "L'affondatore a mani nude. Storia di F.L. medaglia d'oro".
La sentenza oggi impugnata dava altresì i provvedimenti di inibitoria e di condanna al risarcimento richiesti. Il giudice di secondo grado riteneva anzitutto provata la anteriorità dell'opera dello Z. rispetto a quella predisposta, e non pubblicata, rispetto a quella pubblicata dal C. nel ______. Riteneva che nella specie fosse rilevante a decidere la questione la modalità nella quale era avvenuto, da parte dello Z., l'apprendimento di particolari narrazioni da parte del comandante F., utilizzate poi per caratterizzare l'opera proposta per la pubblicazione a Mursia, e non pubblicata per la ragione che era avvenuta invece, all'improvviso da parte di Ireco, la pubblicazione dell'opera accusata.
Il giudice di secondo grado riteneva che l'opera anteriore dello Z., ancorchè non pubblicata, fosse suscettibile della tutela richiesta non già per la esclusività delle vicende narrate, essendo esse di dominio pubblico, ma per l'appunto per le modalità con le quali l'opera stessa aveva preso vita attraverso il rapporto con il F. ed attraverso l'utilizzazione da parte dell'autore stesso anche delle sue personali esperienze di guerra vissute nello stesso periodo nel quale si erano svolte le imprese del comandante F. Il tutto finalizzato, secondo il giudice di secondo grado, ad attribuire alla narrazione dello spaccato di vita del protagonista una valenza non solo biografica, quanto invece di analisi di un periodo,e di una filosofia storica ed ideologica.
Riteneva, quindi comparando le due opere, una pubblicata e l'altra invece non pubblicata(quella dello Z.), sussistente tra di esse una palese vicinanza contenutistica nonchè affinità lessicali, formali e stilistiche, derivanti dall'avvenuta conoscenza da parte del C. prima della compilazione e della pubblicazione del suo testo, del manoscritto predisposto dallo Z. per la pubblicazione.
Contro questa sentenza propongono ricorso per cassazione Ireco, Istituto di ricerche ecologiche ed economiche, in persona del suo legale rappresentante, nonchè G.C. detto N., con atto articolato in otto motivi.
Resiste con controricorso Z.M..
Le parti hanno depositato memorie. Il ricorrente ha depositato anche una memoria di udienza.

Motivazione

1. Con il primo motivo di ricorso Ireco lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 633 del 1941, artt. 1,2, 4,12, 20, 60, 171 e 185, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene che è mancata da parte del giudice di merito la preliminare verifica della esistenza di un'opera tutelabile nei confronti di un preteso plagio, ovvero è mancato l'accertamento della compiutezza espressiva e della novità della pretesa opera dello Z. Sostiene in particolare il ricorrente che poichè il manoscritto esaminato dal giudice del merito non è mai stato pubblicato e dal momento che l'art. 185 della legge sul diritto di autore stabilisce che la sua tutela si applica alle opere "ovunque pubblicate per la prima volta in Italia ..........", mancando la pubblicazione mancherebbe la possibilità, anche astratta, di applicare la norma di cui si tratta.
1.a. Osserva il collegio che la questione di principio sollevata dalla ricorrente non può essere affrontata nei termini che egli suggerisce. Ad avviso del ricorrente, in sostanza, la giurisprudenza della Corte di Cassazione e la dottrina che indicano come appartenenti (tra l'altro), "alla letteratura" le opere da tutelarsi secondo la legge del diritto di autore intendono quelle materialmente appartenenti alla letteratura suddetta in quanto già entrate nel mercato delle opere pubblicate. Siffatta costruzione dimentica che fine della legge sul diritto di autore non è di tutelare l'autore- produttore, ovvero l'editore, nella loro pretesa di trarre profitto dall'opera offerta al mercato e dal lavoro che realizza l'offerta. Il diritto di autore nel nostro sistema fonda anzitutto sul principio di cui all'art. 2575 c.c., secondo il quale formano oggetto del diritto di autore "le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative........., qualunque ne sia il modo o forma di espressione".
Come è stato osservato da autorevole dottrina, divenuta comune presupposto dei ragionamenti sulla protezione di cui si tratta, oggetto del diritto di autore è la creazione letteraria ed artistica quale bene immateriale, indipendentemente dal fatto che essa costituisca una "sorgente di utilità". Essa, è considerata dunque quale manifestazione del pensiero dell'autore ovvero è stato scritto "messaggio personale di questo agli altri uomini". Detta realtà pregiuridica ha condotto la legge al riconoscimento di interessi personali dell'autore, degni di tutela, in relazione all'opera stessa ed alla sua circolazione.
E' insegnamento altrettanto autorevole, antico e consolidato, secondo il quale tale norma del codice civile ha superato l'atteggiamento prudente della legge speciale chiarendo per l'appunto che l'opera è tutelata, e dunque sussiste, "qualunque ne sia il modo o forma di espressione". Dunque se è vero che l'edizione di un'opera letteraria toglie ogni dubbio circa la sua esistenza e la sua tutelabilità, ciò non esclude affatto, come ritiene il ricorrente, che opera, ovvero compiuta espressione del suo autore vi possa essere anche prima della edizione. Posto che nell'inedito sussistano i requisiti della concretezza di espressione, e dunque una forma come tale riconoscibile è riconducibile al soggetto autore (Cass. Nn. 15.496 del 2004, 24594 del 2005, 25173 del 2011, citate anche ma non sempre ben intese dalla difesa del ricorrente).
E' opportuno precisare che l'opera inedita, in conclusione, può essere opera nel senso che in questa sede rileva. Essa non è, per questo, opera incompleta, per quanto, è il caso di chiarire per completezza di ragionamento, anche nell'opera incompleta, ovvero nell'opera che non è giunta al compimento immaginato dall'autore, possono ravvisarsi tanto la creatività quanto la soggettività, nel senso del carattere soggettivamente creativo che l'autore le ha impresso.
La norma dell'art. 185,dunque, laddove afferma che la legge in questione sì applica a tutte le opere di autori italiani e stranieri," dovunque pubblicate per la prima volta in Italia", è norma di organizzazione delle tutele del diritto di autore nello spazio. Essa, in definitiva, promette la propria protezione a tutte le opere pubblicate in Italia ancorchè esse possono essere pubblicate anche in altri paesi regolati da norme diverse. Non esclude affatto, con ciò, di tutelare un'opera non ancora pubblicata, ovvero inedita, purchè essa sia per l'appunto come nel caso di specie rileva, dotata del carattere di appartenenza alla letteratura.
Dunque non trovano protezione nell'ambito della legge di cui si tratta, solo quelle idee, e quegli elementi iniziali ovvero embrionali di intuizione e di immaginazione, necessitanti ancora della elaborazione tipicamente autoriale e della integrazione con ulteriori elementi per dare luogo ad opere, per l'appunto compiute in quanti realizzatrici del progetto creativo.
1.a. Il motivo pertanto, giacchè sostiene l'impossibilità da parte del giudice del merito di ipotizzare financo la tutela della legge sul diritto di autore nei confronti dell'opera di Z.M., in quanto non pubblicata, è infondato.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la motivazione omessa circa un fatto controverso, decisivo della causa, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.
Sostiene che la corte d'appello di Genova è pervenuta alla all'affermazione dell'anteriorità dell'opera dello Z. rispetto a quella del C. in modo del tutto contraddittorio ed apodittico.
2.a. Osserva il collegio che il motivo presuppone quello di cui al n. 1, già esaminato. E' evidente infatti, nel ragionamento del ricorrente, che egli continua a ritenere non sussistente un'opera antecedente la pubblicazione e quindi e perciò stesso non ipotizzabile un diritto di privativa sulla narrazione biografica di F.L. in capo allo Z.. Pertanto, lo Z. non avrebbe mai acquisito alcun diritto di preuso nei confronti delle narrazioni privatamente acquisite ancorchè anteriormente alla pubblicazione dell'opera accusata di plagio, da parte del comandante F.
Orbene nel caso di specie si controverte a proposito di un'opera certamente completa dal punto di vista dell'autore e come tale addirittura, come risulta dagli atti, consegnata ad un editore per la pubblicazione, salvo poi ad essere stata ritirata a seguito della pubblicazione da parte di altro editore dell'opera accusata di plagio.
La sentenza di secondo grado nella sua ricostruzione dei fatti di precisa che lo Z. intendeva imprimere all'opera un carattere diverso da quello della narrazione di eventi bellici, ovvero delle sole circostanze che avevano interessato il comandante F..
Egli infatti intendeva rivivere tutta la più grande vicenda bellica anche attraverso la personale rivisitazione delle sue stesse testimonianze di combattente. Di qui la particolarità ravvisata dal giudice di merito e la utilità che egli ha ravvisato nelle conversazioni tra il F. e lo Z., giacchè le stesse, attraverso la elaborazione soggettiva di quest'ultimo, vennero tradotte nel manoscritto pronto per la pubblicazione fatto leggere al C. In definitiva il giudice di merito ha accertato che il C. ha avuto nelle mani, ed ha potuto utilizzare e studiare, il testo di Z. che il F. gli aveva dato solo come documentazione consentendogli di apprendere non già solo le conversazioni, come con finezza argomentativa sostiene il difensore del ricorrente, ma il risultato elaborato, unitamente ad altri elementi, di queste conversazioni da parte dello Z. e dunque l'opera. Opportunamente pertanto il giudice di secondo grado sottolinea che le due opere, quella inedita è quella pubblicata, presentano palesi affinità contenutistiche e punti di affinità che se appaiono talvolta dovute all'omogeneità delle vicende narrate, altre volte dipendono dalla sovrapposizione e dal recupero di un testo da parte di altro. Tant'è che secondo il giudice del merito, addirittura nel caso delle riscontrate varianti verbali, appare verosimile l'intenzione di mascherare le affinità stesse ( pag. 10 della sentenza in esame).
Il giudice di merito dunque non si è limitato ad accertare la ovvia e scontata anteriorità delle conversazioni tra Z. è F. rispetto alla pubblicazione del libro del C.
Piuttosto ha accertato che quest'ultimo lesse l'elaborato dello Z. così come esso poi venne consegnato all'editore, prima di essere poi ancora ritirato, acquisendo così, giovedì ripetere, quella che era una esclusività di elaborazione che aveva condotto a quella particolare soggettività che appunto fuori di ogni valutazione estetica, ma sul piano puramente giuridico formale, protegge l'espressione letteraria.
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la motivazione omessa, ovvero la sua illogicità, circa un fatto decisivo del giudizio in relazione alla partecipazione del comandante F. alla revisione dell'opera del C. Sostiene che il giudice di merito non ha menzionato la circostanza, decisiva, dell'adesione da parte del comandante F. alla elaborazione dell'opera del C., testimoniata anche in una dedica, riprodotta nel manoscritto, al lavoro stesso. Tale partecipazione fu talmente pregnante da rendere possibile da parte del C. la preparazione del libro di cui si tratta in un mese circa. Detta circostanza escluderebbe il plagio.
3.a. Osserva il collegio che quand'anche il comandante F. avesse, come sostiene il ricorrente in qualche modo, soccorso il C. nella preparazione del suo libro, ciò non impedirebbe affatto la configurazione del plagio di cui si tratta. Ancora una volta è il caso di precisare che lo Z. ha diritto di veder protetta da una esclusività la sua creazione e non un rapporto personale con il comandante F.
La sentenza di merito, al di là di qualche passaggio ridondante, chiarisce il dato essenziale della sua ricostruzione: C. lesse ed utilizzò anche con accortezza la lettura del manoscritto dello Z.
Il motivo è in parte infondato laddove prosegue la censura già esaminata nel motivo numero 2. In altra parte inammissibile giacchè tenta di riesaminare i fatti della causa.
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la motivazione insufficiente e contraddittoria rispetto ad un fatto decisivo per il giudizio. Sostiene che la corte territoriale ha esaltato il parallelo sviluppo delle due opere in conflitto ed in particolare il suddetto elemento della conoscenza del manoscritto di Z. da parte del C. benchè tale circostanza non sia emersa nella istruttoria.
4.a. Il motivo è inammissibile giacchè tenta di ricostruire i fatti della causa ed in particolare l'accertamento del fatto appena indicato. Esso invece, (pagg. 9 e 10 della sentenza) è stato anche esaminato dal consulente tecnico di parte dello stesso C., che ne ha fatto cenno nella sua relazione di consulenza.
5. Con il quinto motivo il ricorrente censura la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa un fatto decisivo della causa in relazione alla pretesa esclusiva di narrazione delle gesta di F. Sostiene che il giudice di merito mentre concorda con il primo giudice, circa l'assenza di una esclusiva in capo a Z. relativamente alla narrazione delle imprese di F., tuttavia non esclude quelli che sarebbero stati i benefici, evidentemente esclusivi, di siffatte conversazioni. Sostiene ancora una volta che in realtà l'opera da tutelare nella vicenda non esisteva giacchè al momento delle conversazioni al più poteva parlarsi di qualche spunto narrativo e non di altro.
5.a. Il motivo è infondato giacchè sostanzialmente ripete la doglianza respinta nell'esame del primo motivo.
6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la motivazione contraddittoria ed insufficiente circa un fatto decisivo della causa.
Sostiene che le valutazioni delle risultanze istruttorie sono errate e in violazione degli artt. 61 e 116 c.p.c., relativamente all'accertamento della fisionomia indipendente ed autonoma delle due opere comparate. Sostiene che la Corte di Genova non ha negato la diversità dell'approccio del C., più romanzato di quello dello Z.. E tuttavia ha negato la stessa soggettività già riconosciuta sulla base di ritenute analogie e sovrapposizioni tra le opere stesse. In definitiva, pur avendo individuato una predominante caratteristica giornalistica nell'elaborato di Z., ed una predominante impostazione romanzesca nella pubblicazione di C., e dunque una profonda differenza stilistica tra le opere, sulla base della mera identità dell'argomento narrativo ha affermato un plagio inesistente. Il motivo quindi si dilunga in analitici raffronti tra brani dei due libri.
6.a. Osserva il collegio che la tesi sottostante al ragionamento del ricorrente prova troppo. A seguirla infatti il plagio non esisterebbe, giacchè sempre, quale ne sia il valore estetico e letterario, esiste una soggettività, ovvero la riconducibilità ad un soggetto, la quale escluderebbe soprattutto quando due opere riguardassero i medesimi fatti, in via di principio, l'illecito vietato dalla legge.
E' dunque il caso di precisare che invece la soggettività caratterizzante un'opera proteggibile ovvero la creatività che deve contraddistinguerla può ben essere "rubata", e quindi diversamente ed accortamente presentata con accorgimenti soggettivi per nascondere l'illecito. E ciè è esattamente quanto che ha affermato il giudice di merito.
Nella difficoltà di un accertamento riguardante opere che trattano anche degli stessi fatti, ha individuato quale cuore della vicenda la possibilità che il C. ha avuto di leggere il manoscritto Z., e, quindi, ha accertato che tale possibilità si è evoluta nella espressione di un'opera che presenta gradi di analogie e di affinità tali da far ritenere per l'appunto utilizzata la creatività e la soggettività, da altri precedentemente e compiutamente espressa.
Il motivo è dunque infondato nella parte in cui lamenta una violazione di legge ed è inammissibile nella restante parte nella quale pretende che la corte di cassazione esamini essa i fatti della causa , che come tali le sottopone.
7. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione alla liquidazione equitativa di tutte le fattispecie di danno autonomamente rilevate dalla corte d'appello.
8. Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 e 2697 nonchè la motivazione insufficiente ed omessa relativamente alla liquidazione equitativa, ancora una volta, di tutte le fattispecie di danno autonomamente rilevate dalla corte d'appello.
Sostiene anzitutto che la corte territoriale ha individuato i danni conseguenti al plagio, i danni da mancata uscita dell'opera, e quelli da risoluzione del contratto di edizione già stipulato con Mursia.
Sostiene che tale autonoma individuazione delle voci di danno è stata apodittica ed immotivata rispetto alle espresse richieste e conclusioni della parte.
Rammenta in proposito che la parte ha l'onere di allegare i fatti costitutivi del pregiudizio che afferma di aver subito sviluppando gli opportuni mezzi istruttori per la determinazione ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Pertanto il ricorso all'art. 1226 c.c., sarebbe stata nella specie arbitrario e soprattutto illegittimo giacchè lo Z. non avrebbe nemmeno indicato i danni subiti ma semplicemente con, espressione generica ,avrebbe lamentato una sorta di danno in re ipsa, derivante in modo automatico dal preteso fatto lesivo.
8.a. Osserva il collegio, con riferimento al motivo n. 7, che la Corte d'appello ha accertato l'uso illecito del testo anteriore dello Z. con conseguente lesione del diritto di autore e pertanto ha ritenuto che C. ed Ireco vanno solidalmente condannati a rifondere i danni provocati dal plagio, dalla mancata uscita dell'opera, dalla risoluzione del contratto stipulato con Mursia.
Danni quindi quantificati equitativamente. Tale pronuncia è rispondente alla domanda.
8.b. Quanto al motivo numero 8 la corte di Genova ha riconosciuto, in quanto provato, il danno patrimoniale conseguente alla mancata uscita dell'opera ed alla risoluzione del contratto con Mursia, e quindi l'ulteriore danno, non patrimoniale, rappresentato dalla lesione del diritto d'autore ovvero del diritto alla preesistente opera dell'ingegno.
La corte quindi facendo evidente riferimento alla norma dell'articolo 2056 cc ed al principio in base al quale il risarcimento deve comprendere tanto il danno emergente quanto il lucro cessante ed ancora al criterio processuale di cui all'art. 1226 c.c., ha statuito in modo pienamente rispondente alla legge.
In particolare quanto al danno non patrimoniale del tutto ragionevolmente e legittimamente la corte ha fatto riferimento alla liquidazione equitativa non avendo essa potuto acquisire elementi utili alla esatta individuazione del pregiudizio.
8.c. I due motivi sono pertanto infondati.
9. Il ricorso deve essere respinto. I ricorrenti vanno condannati in solido pagamento delle spese di giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 10200,00 di cui Euro 10000,00 per onorari, oltre alle spese ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2012


 

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