REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA Tribunale, in composizione collegiale
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paola Maria Gandolfi Presidente
dott. Pierluigi Perrotti Giudice
dott. Silvia Giani Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13403/2010 promossa da:
S.P. -ATTORE-
contro
PC., -CONVENUTA-
OGGETTO: diritto d'autore

Motivazione

1. Con atto notificato in data 18 febbraio 2010, la società attrice citava in giudizio la società PC., chiedendone la condanna per violazione del diritto d'autore, esponendo che:
- nel settembre 2007 il sig. P. aveva ideato e realizzato in autonomia una mappa con coordinate topografiche e stradario, che riproduceva la morfologia dei luoghi d'interesse del comune di Gorgonzola;
- nel mese di luglio 2008 l'attrice aveva verificato che PC. aveva diffuso la detta mappa all'interno della Guida Civica di Gorgonzola 2008, senza alcuna autorizzazione e, salvo alcune lievi modifiche, riproducendo quella realizzata dall'attrice.
1.2. Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla società attrice e deducendo che:
- aveva reperito la cartina su internet priva di qualsivoglia protezione derivante dal diritto d'autore;
- apportate le modifiche opportune, aveva provveduto alla pubblicazione della stessa sulla Guida Civica del comune di Gorgonzola per l'anno 2008;
- la cartina in oggetto difettava del requisito della creatività dell'opera, non presentando alcuna novità né caratteristica distintiva rispetto ad una qualunque altra cartina;
- il costo medio di una mappa, per un comune delle dimensioni di quello di Gorgonzola, si aggirava intorno ad euro 400,00;
- nessun atto di concorrenza sleale era stato posto in essere dalla società convenuta.

1.3. Fallito il tentativo di conciliazione esperito alla prima udienza, istruita la causa a mezzo di prove orali e documentali, le parti precisavano le conclusioni all'udienza dell'otto gennaio 2014 nella quale la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2. Il giudizio ha fatto accertare i seguenti fatti a mezzo di prove orali e documentali.
- il sig. P., titolare della ditta attrice, realizzò nel 2007 la mappa del comune di Gongorzola. La circostanza, oltre a essere corroborata dai documenti raffigurativi delle fasi di elaborazione della mappa, è confermata dai testi, escussi su indicazione dell'attore, che hanno riferito della realizzazione da parte del sig. P. della cartina. Viceversa, il giudizio non ha fatto accertare l'esistenza di mappe anteriori del comune e con le medesime caratteristiche individualizzanti. Le uniche mappe anteriori prodotte dalla convenuta, inserite nelle guide civiche del comune di Gongorzola relative agli anni 2006 e 2007, e da essa edite, presentano caratteristiche del tutto diverse, per la grafica, per le vie e i luoghi rappresentati e per la mancanza di coordinate topografiche.
- La società convenuta ha riprodotto quasi integralmente, e comunque ne ha ripreso tutti gli elementi essenziali, la mappa del Comune di Gongorzola realizzata dal sig. P.
La mappa, che è stata utilizzata dalla società convenuta nella guida civica del 2008, da essa edita, riporta la stessa morfologia, gli stessi luoghi di particolare interesse, ne riproduce la medesima grafica e le stesse coordinate topografiche.

2.1. L'allegazione della società convenuta -di avere rinvenuto la mappa in internet-, oltre ad esser generica e non circostanziata quanto a riferimenti temporali, è del tutto sfornita di prova.
2.2. Da una valutazione comparativa della mappa dell'attore con quella utilizzata da PC. Editoriale nella guida civica di Gongorzola dell'anno 2008 emerge con evidenza la riproduzione dei medesimi caratteri da parte della convenuta.
Il confronto della mappa pubblicata dalla società convenuta nell'anno 2008 -e riproducente quella realizzata dal sig. P.- con quelle pubblicate negli anni precedenti dalla medesima convenuta PC. nelle guide civiche del comune di Gongorzola relative agli anni 2006 e 2007 evidenzia la totale diversità di queste ultime rispetto alla prima utilizzata dalla convenuta nella guida del 2008 e conferma, viceversa, l'identità dei tratti caratterizzanti di quella del 2008 con quella realizzata dall'attore.

3. Accertati i fatti della realizzazione ad opera dell'attore della mappa del Comune di Gongorzola e della sua riproduzione, per finalità commerciali, da parte della convenuta, deve verificarsi se la mappa realizzata dall'attore rientri nell'ambito di protezione del diritto d'autore.
3.1 E' pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che l'elencazione delle opere protette dal diritto d'autore, e contenuta nell'art. 2 L n 633/1941, è esemplificativa e non tassativa e, di conseguenza, che tra le opere oggetto del diritto di tutela vi possano rientrare anche le cartine geografiche, purché connotate dai requisiti richiesti dalla normativa per la tutela.
3.2. E' controverso nel presente giudizio se la mappa realizzata dall'attore abbia carattere creativo, nel senso che, oltre ad essere il risultato dell'attività dell'autore, ne rechi anche l'impronta della personalità, riflettendo il suo modo personale di rappresentare fatti e quindi abbia caratteristiche individuali riferibili all'autore.
Per giurisprudenza costante, l'apporto creativo richiesto per la tutelabilità delle opere dell'ingegno è minimo. Non è necessario che le opere abbiano valore artistico, ma è sufficiente che siano creative, anche in misura minima. In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1.1. n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate nell'enunciato art. 1 (Cass. 12-03-2004 n 5089; Cass, 28-11-2011, n. 25173).

Ciò precisato, deve accertarsi, quindi, se l'opera in oggetto sia dotata, in concreto, di quell'apporto minimo di creatività richiesto per la sua tutelabilità.
Orbene, nel caso in esame la mappa realizzata dall'attore è diversa da quelle anteriori note ed è espressione della sua personalità, per le caratteristiche riferibili all'individualità del suo autore: la forma di realizzazione, la scelta non necessitata degli elementi da rappresentare (luoghi d'interesse, elementi morfologici, collocazione della toponomastica, coordinate topografiche, caratteri grafici), consentono di fare ritenere che la forma espressiva sia connotata da creatività e novità.
Non è in discussione la novità dell'idea. Il diritto d'autore, come noto, non tutela l'idea, ma la sua forma espressiva e pertanto possono essere tutelate opere che si riferiscano alla medesima idea quando sia rappresentata con forme diverse, espressioni di percezioni soggettive diverse. Il requisito della creatività non va inteso come originalità e novità assoluta, e non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione "di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva" dei vari autori (Cass, 28-11-2011, n. 25173, T. Milano, 08-02-2011). Ciò che rileva dunque non è l'idea rappresentata, sulla quale non si può avere l'esclusiva, ma il modo originale e soggettivo di rappresentarla.

Nel caso in esame non è certamente oggetto di tutela l'idea di rappresentare la mappa del comune, ma la sua personale e soggettiva rappresentazione, evincibile dai caratteri e dai luoghi rappresentati, diversi da quelli presenti nelle mappe anteriori.
4. La riproduzione quasi integrale della cartina e comunque la ripresa di tutti gli elementi caratterizzanti comportano la violazione ad opera della società convenuta del diritto d'autore, per averla pubblicata e utilizzata senza autorizzazione nella guida relativa all'anno 2008 del comune.
Il danno morale e il danno patrimoniale vengono risarcititi equitativamente (art. 158 1-a-), tenendosi in considerazione che:
-il grado di creatività nella realizzazione della mappa è minimo e modesto;
- con riguardo al danno patrimoniale, nulla può essere risarcito a titolo di danno emergente, non essendo state documentate le spese sostenute.
- l'utile netto realizzato dalla convenuta è pari a circa euro 1000,00 a fronte di un fatturato di circa 8.500,00;
- il fatturato conseguito dalla convenuta, e di conseguenza l'utile, non sono per intero causalmente riferibili all'utilizzazione della mappa, ma piuttosto alle inserzioni pubblicitarie contenute nella guida, in cui si trova la mappa;
- non è possibile quantificare nel caso di specie il giusto prezzo del consenso per lo sfruttamento economico della mappa, ma è verosimile che esso sarebbe stato d'importo modesto visto il modesto valore della mappa.
Alla luce di tali valutazioni, si liquida, a titolo di danno morale, l'importo capitale di euro 1000,00 e, a titolo di danno patrimoniale, la somma capitale di euro 1.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione dal 31 luglio 2008 al saldo.

4.1. La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio, pur se non specificamente richiesti, poiché vanno compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cfr. Cass 28/01/2013, n. 1889, Cass. 30-09-2009, n. 20943).
La rivalutazione e gli interessi legali decorrono dal 31 luglio 2008 -data di scoperta dell'illecito- al saldo.
Gli interessi al saggio legale debbono essere riconosciuti sui capitali rivalutati anno per anno, conformemente a Cass. S.U. 1712/95.
4.2. Non sono state richieste altre misure, quale quella della pubblicazione, che comunque sarebbe non proporzionale alla fattispecie.
5. Alla soccombenza della convenuta segue la condanna alle spese processuali che vengono liquidate, tenuto conto dei parametri DM n. 140/2012 ratione temporis vigenti, dello scaglione di
riferimento relativo alle cause di valore indeterminabile, dell'attività difensiva espletata, comprensiva anche di attività istruttoria orale, nonché della modestia dell'illecito, in euro 497,00 per spese ed euro 4.700,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge.

PQM

- accertata la violazione del diritto d'autore da parte di PC. Editoriale, condanna la convenuta PC. Al pagamento in favore di P.A., quale titolare della ditta ST., della somma capitale di euro 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno, decorrenti dal 31 luglio 2008 al saldo.
- Condanna la convenuta PC. alla rifusione in favore di P.A., quale titolare della ditta ST., dellespese processuali liquidate in euro 497,00 per spese ed euro 4.700,00 per compensi professionali, oltre iva e epa come per legge.
Così deciso in Milano il 20 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2014.


 

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