REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12961-2012 proposto da:
B.N., nella qualità di genitore delle minori B. C. e B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE presso l'avvocato MONDELLI DONATO, rappresentato e difeso dall'avvocato MURGO CATERINA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
G.E., nella qualità di tutore provvisorio delle minori B.C. e B.F. elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso il dott. GIAN MARCO GREZ (STUDIO GREZ & ASSOCIATI S.R.L.), rappresentata e difesa dall'avvocato GHIRRI FRANCESCA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, G. M.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 580/2012 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2014 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato MURGO CATERINA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato MALINCONICO CARMINE, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per l'improcedibilità, inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 19/09/2011, il Tribunale per i Minorenni di Bologna dichiarava lo stato di adottabilità delle minori, B. C. nata il ____ e B.F. nata il ____, disponendo la collocazione delle stesse presso una famiglia, scelta dal Tribunale a scopo adottivo, con interruzione dei rapporti con i genitori e la famiglia di origine.
Avverso tale sentenza ricorreva in appello il padre delle minori, B.N.
Si costituiva in giudizio il tutore delle minori, che chiedeva il rigetto del gravame.
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 12 Aprile 2012, rigettava l'appello.
Ricorre per cassazione il padre delle minori.
Resiste, con controricorso, il tutore.

Motivazione

Il ricorso non è inammissibile, come afferma il controricorrente, pur constando di un unico articolato motivo: il ricorrente evidenzia con chiarezza le argomentazioni svolte, nonchè le parti della sentenza censurate.

Con un unico motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dello stato di abbandono delle minori, con specifico riferimento all'idoneità del B. ad offrire ad esse la necessaria assistenza materiale e morale.
Il motivo è fondato.
Come è noto, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8 sussiste abbandono in caso di mancanza di assistenza materiale e morale, che, secondo giurisprudenza consolidata ( tra le altre, Cass. N. 1108 del 2010), deve essere grave ed irreversibile.
La sentenza impugnata presenta una motivazione palesemente contraddittoria. Riguardo alla posizione del padre (per quanto attiene alla madre si evidenziavano gravi maltrattamenti da parte di essa e del suo convivente nei confronti delle due minori con condanna della madre per maltrattamenti e prostituzione minorile), da un lato si parla di totale disinteresse del padre, dall'altro si richiama la vicenda pregressa: le minori furono trasferite dalla madre dal Marocco in Italia nel 2004; nel 2006 - 2007 il B. inviava lettera al Consolato Generale del Marocco in Italia (evidentemente senza avere risposta); l'odierno ricorrente ha dichiarato di aver richiesto il visto di ingresso in Italia nel 2006, ma di averlo ottenuto solo nel 2009 (anche se - dice la sentenza - non vi è prova di ciò). In ogni caso egli aveva chiesto (di ciò è prova in atti, come precisa il giudice a quo) all'Ambasciata Italiana in Marocco di poter vedere le figlie (nel frattempo era stata emessa sentenza del Tribunale di Casablanca del 19/5/2008, con la rinuncia della madre alla custodia delle figlie, in favore del padre). Nell'agosto 2009 l'ambasciata informava i servizi sociali della richiesta del B. di vedere le figlie. Nel marzo 2010, avendo ottenuto il visto per l'Italia, il padre si recava a Bologna e si presentava ai Servizi, ma non gli veniva data la possibilità di vedere le figlie.

Va precisato che non può parlarsi di disinteresse di un genitore (nè può conseguentemente dichiararsi l'abbandono) se questi si sia attivato ripetutamente per incontrare i figli e farli tornare presso di sè e non sia riuscito nel suo intento. Nè potrebbe parlarsi di causa di forza maggiore, tale da superare l'abbandono, ai sensi della L. n. 184, art. 8 che presuppone una inerzia del genitore dovuta a causa a lui non imputabile; di fronte ad un attivismo del genitore che nella specie sembra emergere, sulla base della ricostruzione stessa effettuata dal giudice a quo, non sussisterebbe l'abbandono.
D'altra parte, essendovi qualche margine di incertezza al riguardo, mentre la madre delle minori aveva affermato che il padre era d'indole violenta, andrà accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese giudiziali, alla Corte di appello di Bologna, che dovrà effettuare ulteriori e più approfonditi accertamenti, se del caso, disponendo una consulenza tecnica sulle capacità genitoriali dell'odierno ricorrente.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2014


 

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