REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3274/2011 promossa da:
A. SRL, el.te dom.ti in ___, rappresentata e difesa dall'Avv. L.S. in forza di procura in atti
PARTE ATTRICE
contro
T. S.p.A. el.te dom.ta in ____ rappresentata e difesa dall'Avv. D.E. - in forza di procura in atti
PARTE CONVENUTA

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente A. srl, conveniva in giudizio T. spa. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della sospensione del servizio telefonico relativo al contratto multibusiness da essa stipulato in data 18 Febbraio 2000, relativo a n. 6 utenze telefoniche, verificatasi a partire dalla data 4 Marzo 2010.
Esponeva parte attrice che tale sospensione del servizio fosse dovuta ad un mancato pagamento di una fattura relativa al 6 bimestre del 2009, n.____ del 25/11/2009 che, non pervenutale per mezzo postale, non era stata pagata secondo l'ordinario strumento automatico "rid" per problemi tecnici da essa indipendenti. Dopo la sospensione provvedeva, a seguito di contatti telefonici avuti con gli operatori di T., a pagare la somma dovuta di Euro 11.836,67 mediante bonifico bancario in data 4 Marzo 2010 ma, nonostante diverse sollecitazioni sia telefoniche, sia mediante fax il servizio telefonico veniva riattivato solo in data 18 Marzo 2010.

Si costituiva in giudizio T., contestando la fondatezza della domanda e precisando di aver spedito sia la fattura in data 14 Ottobre 2009, con l'indicazione espressa del non effettuato pagamento automatico degli importi ed intendendosi posticipata la scadenza al 25 Gennaio 2010, sia un ulteriore sollecito di pagamento in data 31 Dicembre 2009 con riferimento alla medesima e che in ragione di quanto pattuito nel contratto in caso di mancata ricezione delle fatture, i clienti erano tenuti a farne richiesta entro 50 giorni dalla scadenza del precedente conto.
La convenuta, comunque, precisava, in data 11 Marzo 2010 erano state riattivate due delle utenze telefoniche ed in data 12 Marzo 2010 le restanti quattro, ossia solo rispettivamente uno e due giorni successivamente alle quarantotto ore previste in seguito al pagamento della fattura.

All'esito della scadenza dei termini concessi per il deposito delle memorie istruttorie, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione.

Motivazione

La domanda risarcitoria di parte attrice deve essere rigettata.
Parte attrice lamenta la totale assenza di comunicazioni da parte di T. S.p.A. in merito alla fattura non pagata, contestando l'interruzione ex abrupto della fornitura del servizio telefonico e parte convenuta, pur producendo copia sia della fattura che del successivo sollecito al pagamento, non ne dimostra l'effettivo recapito.
Giova, peraltro, precisare che il mancato addebito della fattura per cui è causa attraverso l'usuale ed automatico sistema rid, pattuito dalle parti, è stato giustificato dalla convenuta come conseguente alla necessità di verificare la correttezza dei consumi da addebitare perché notevolmente superiori ai precedenti, circostanza quest'ultima riconosciuta anche dalla parte attrice; la T., quindi, verificata al correttezza dell'importo fatturato ha emesso una seconda fattura con scadenza posticipata, precisando al cliente "attenzione ..per motivi tecnici questo rendiconto telefonico non sarà addebitato automaticamente", circostanza che rivela come costei si sia comportata in buona fede e nel rispetto del contratto, che prevedeva anche la facoltà di sospendere le utenze in caso di accertati livelli anomali di traffico.

Orbene, nonostante quest'ultima non abbia dimostrato l'effettivo recapito della successiva fattura, il contratto generale di servizi, al punto 5.4 secondo paragrafo, che ripete il contenuto della clausola 6.7 dell'originario contratto stipulato dalle parti - con conseguente infondatezza dell'eccezione di parte attrice circa l'omessa pattuizione della clausola, peraltro neppure vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. - prendeva espressamente in considerazione tale eventualità, onerando il cliente, in caso di mancato recapito della fattura di "comunicare per raccomandata A/R a T. l'eventuale mancato recapito del Conto entro 90 giorni dalla sottoscrizione del Contratto ovvero entro 50 giorni dalla scadenza del precedente Conto, in modo da consentire a Te. di definire diverse modalità di pagamento e/o di inviare un duplicato".

Parte convenuta ha depositato fattura precedente quella oggetto di causa, ossia quella del quinto bimestre, con scadenza 25.9.2009 e dunque entro il 14.11.2009 costei avrebbe potuto ottenerne il duplicato.
Quanto premesso evidenza come l'attrice potesse venire a conoscenza del mancato pagamento avvenuto col sistema di addebito rid e sanare la morosità con il pagamento mediante bonifico bancario, circostanza che rivela anche la legittimità della sospensione del servizio per morosità. In merito alla riattivazione, è fatto dimostrato che il pagamento della somma dovuta a T. è stato eseguito il giorno 5 Marzo 2010, nonché comunicato a mezzo fax con ricevuta di pagamento il medesimo giorno (doc. 3), dal quale devono decorrere i "due giorni lavorativi successivi alla comunicazione da parte del Cliente dell'avvenuto pagamento delle somme ancora dovute e previo accertamento da parte di T. del pagamento stesso" per il ripristino del servizio, così come pattuito al punto 5.6.2 del Contratto Generale di Servizi, con termine ultimo di riattivazione dell'8 Marzo 2010 (per essere il 7 domenica), così come precisato dalla parte convenuta, circostanza che rivela la tardività della riattivazione del servizio avvenuta a detta di parte convenuta in data 11 e 12 marzo.

In merito alla data di effettiva riattivazione delle utenze nelle date indicate, si osserva che quest'ultima nulla prova, tenuto conto che parte attrice ha prodotto lettera del 15.3.2010 (doc. 5) con la quale sollecitava la riattivazione, mentre i testi escussi hanno precisato che le utenze furono riattivate dopo circa 15 giorni il pagamento con bonifico.
Quanto premesso, nonostante fosse onere di parte convenuta dimostrare la tempestività della riattivazione, evidenzia sicuramente un ritardo ingiustificato nella riattivazione del servizio imputabile alla T., la cui effettiva durata è, tuttavia, irrilevante ai fini di del decidere in merito ai danni dei quali l'attrice chiede di essere risarcita.
In particolare, la mera enunciazione dell'utilizzo da parte dei dipendenti e dei soci di "cabine telefoniche, telefoni pubblici, alberghi e quant'altro, nonché dell'(acquisto di) schede telefoniche prepagate" da parte degli operatori della società non è sufficiente in questa sede a dimostrare l'esistenza del danno emergente conseguente alla ritardata riattivazione delle utenze, in ragione dei necessari riscontri documentali delle spese relative al periodo, né la stessa indicazione dell'attività professionale della A. S.r.l. appare sufficiente a farle ritenere provate nella misura richiesta.
Dalle analisi delle voci in dettaglio della fattura pagata dalla A. S.r.l. in data 5 Marzo 2010, inoltre, non emergono elementi addizionali a titolo di penale dunque l'attrice non ha dovuto versare a Te. alcuna somma in aggiunta ai consumi fatturati.

Per quanto riguarda il lucro cessante, parimenti, le allegazioni di parte attrice non consentono di liquidarlo, per essere indimostrata la perdita (o diminuzione) di probabilità di guadagno subita a causa dell'evento, prova che poteva essere raggiunta attraverso un'analisi dei guadagni riscontrati dal conto economico relativo ai periodi precedenti, così da poter adeguatamente accertare, anche in via equitativa, la prospettiva di guadagno per il periodo relativo all'evento, che in ragione di un criterio presuntivo - probabilistico, comunque deve essere stato causa diretta della riduzione degli utili.
Parte attrice si limita ad enunciare sinteticamente di operare nei territori dell'ex Unione Sovietica, senza però specificare con adeguate allegazioni quanti soci e/o dipendenti si trovassero in loco, soprattutto nel periodo relativo alla sospensione del servizio, tenuto conto che come allegato da parte convenuta (doc. 7 e 8) la società è titolare di utenze fisse e fax, oltre che di indirizzi di posta elettronica sia in Italia che a Mosca; in definitiva non c'è prova che il mancato utilizzo delle utenze per il solo traffico in uscita, a causa del ritardo nella riattivazione del servizio, è stato causa diretta per la parte attrice di riduzione di utili e di clientela o comunque di aggravio di spese né può farsi ricorso alla liquidazione equitativa, inidonea a surrogare l'assolvimento dell'onere della prova in ordine all'esistenza del concreto pregiudizio.

Giova, infine, precisare che sicuramente il ritardo di riattivazione del servizio ha causato disagi nell'esercizio dell'attività lavorativa che di per se stessi, tuttavia, non meritano tutela risarcitoria: il danno non patrimoniale, pur lamentato per supposta lesione di diritti costituzionalmente protetti, non è meritevole di tutela risarcitoria quando inquadrabile nello sconvolgimento della quotidianità della vita, che si traduca in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari (Cass. 2370/14).
L'accertata ritardata riattivazione del servizio da parte della convenuta e il rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice giustificano la compensazione delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta tutte le domande di parte attrice;
- compensa le spese di giudizio
Così deciso in Roma il 24 aprile 2015.
Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2015.


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.