REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Paola Folci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
CONDOMINIO VIA _____ rappresentato e difeso dall'Avv. _____
attore
contro
CONDOMINIO Via _______ rappresentato e difeso dagli Avv.ti ____ e ______
convenuto

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 10/6/2010 il Condominio via ____, in persona dell'amministratore
_____, conveniva in giudizio il Condominio di Via _______ onde ottenerne dal Tribunale la condanna al
pagamento di "tutti i maggiori costi già sopportati e che saranno in futuro sopportati (dal condominio attore) a seguito del distacco dall'impianto comune di riscaldamento", oltre alla condanna a pagare all'attore la somma di Euro 14.020,00 a "titolo di rimorso dei maggiori costi sopportati" dal condominio attore a seguito del distacco nel periodo dal 2006 al 2010.
Si costituiva il Condominio Via _____, chiedendo il rigetto delle domande avverse e svolgendo domanda riconvenzionale.
Senza necessità di istruzione, precisate dalle parti le conclusioni, che si allegano, la causa veniva trattenuta dal giudice in decisione.

Motivazione

infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del condominio convenuto. Dalla documentazione prodotta (Doc 1 attore) risultano due soggetti giuridici distinti, dotati ciascuno di un separato organo di amministrazione, con in comune la centrale termica. La sola comunione dell'impianto non è idonea a caratterizzare la fattispecie di supercondominio.
L'accezione "comunione" comporta che legittimati attivi e passivi siano solo i due comunisti, cioè ì due condominii proprietari dell'impianto.

Entrando nel merito:
Parte attrice ha azionato il presente procedimento nei confronti del condominio convenuto, premesso dì aver precedentemente introdotto un ricorso ex art. 696 bis cpc, chiedendo il rimborso dei maggiori costi sopportati a causa del distacco unilaterale dall'impianto comune di riscaldamento da parte del condominio convenuto.
Nel procedimento cautelare, la ctu ha accertato che a seguito del distacco "si è prodotto un effettivo incremento dei consumi di combustibile, a carico esclusivamente del Condominio Via _____, in quanto unico fruitore del servizio di riscaldamento" (pag 25 perizia), incremento stimato dal consulente in misura del 23 per cento, oltre ad un maggior costo per la conduzione e manutenzione ordinaria.
Per giurisprudenza consolidata è legittima la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale ed il distacco dall'impianto centralizzato, se viene dimostrato, dall'interessato, che dalla rinuncia e dal susseguente distacco non derivi un aggravio di spese per coloro che continuano ad usufruirne, né uno squilibrio termico. (Cass. 2004/5974 ; Cass. 2001/6923).
Tali condizioni, come risulta dalla consulenza, ben motivata ed immune da vizi, non risultano essersi verificate.
Dalla documentazione prodotta risulta tecnicamente provato dal condominio attore il pregiudizio sia per la gestione dell'impianto sia in merito all' aggravio di spese. Conseguentemente permane l'onere del condominio convenuto, ormai distaccato, di contribuire alle spese di conservazione dell'impianto e a rimborsare i maggiori costi di esercizio, cosi come indicati dal ctu e pari ad Euro 3,505,00 per stagione termica dalla domanda del presente giudizio.

Infondata la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto.
Sfornita di supporto probatorio la richiesta di rimborso somme pagate in eccesso dal convenuto, anche per i motivi sopra esposti.
Alla luce delle considerazioni riportate, le spese del presente procedimento e quelle di Atp, così come le spese di ctu, sono poste a carico del condominio convenuto, nella misura che verrà liquidata in dispositivo
Sentenza esecutiva.

PQM

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, assorbita o rigettata ogni
ulteriore domanda:
1) Condanna il Condominio di Via _____ a rimborsare al Condominio Via _____ Milano i maggiori costi sopportati a seguito del distacco dall'impianto comune del riscaldamento, dalla domanda del presente giudizio.
2) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal condominio convenuto.
3) Condanna il Condominio Via ____ a pagare a favore del Condominio di Via _____ le spese del presente procedimento e di quelle relative all'ATP rg. 23840/09 che liquida in euro 5.850,00 per compensi ed euro 540,00 per spese, oltre accessori di legge.
4) Pone definitivamente a carico del condominio convenuto le spese di ctu così come liquidate nel
procedimento per Atp Rg 23840/2009.
5) sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano il 18 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2014.


 

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