REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Paternò
Sezione Civile
Il Giudice di Pace di Paternò, nella persona della dott.ssa Anna Motta alla pubblica udienza del 02.12.2020 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. 544/019 promosso con ricorso depositato in cancelleria in data 11.12.2018
da
S. C., in proprio e n.q, di legale rappresentante della A. SNC di S. C., elettivamente domiciliata in Catania, Via Carmelo Patanè Romeo n. 28, presso lo studio dell'avv. Gennaro Esposito, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- opponente -
contro PREFETTURA DI CATANIA ( P.I. 80009650872 ) in persona del Prefetto pro tempore, con sede in Catania, via della Prefettura n. 14, rappresentata e difesa dal Dirigente dell'Area III iter Viceprefetto Aggiunto dott.ssa Laura Pergolizzi convenuta - opposta
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione ex art.22 L. 689/81
CONCLUSIONI: ci si riporta integralmente ai motivi indicati in atti e in verbale d'udienza.

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 22 e seguenti L. 689/81, tempestivamente depositato in cancelleria in data l 1.12,2019, S. C., in proprio e n.q. di legale rappresentante della A. SNC di S. C., rappresentata e difesa come in epigrafe, proponeva opposizione per sentire pronunciare l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione Prot. __________, Area 111 Bis emessa dal Prefetto di Catania in data 25.09.2019 e notificata il 15.11.2019, con la quale intimava il pagamento della somma di € 2.064,00, oltre euro 12,00 per spese di notifica, a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione dell'art. 1 della legge 386/90, cosi come modificato dal D.Lgs 507/99, nonché la sanzione accessoria dell'interdizione di emettere assegni bancari o postali per la durata di 24 mesi.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva l'estinzione dell'obbligo di pagamento per mancata notifica nei termini di legge in violazione dell'art. 8 bis L. 386/1990 e dell'art. 14 L. 689/1981.
Per tale motivo chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarre in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.

Con decreto del 16.12.2019 il Giudice di Pace fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 14.02.2020.

La Prefettura di Catania depositava propria comparsa di costituzione e risposta in data 12.02.2020, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 2.12.2020, presente solo il procuratore di parte ricorrente, il Giudice decideva la causa come da dispositivo dandone lettura ai sensi dell'art. 23 della L.689/81.

Motivazione

Seria e condivisibile appare l'eccezione di inosservanza del termine previsto dal comma 8 dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011.
Secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione a sanzione amministrativa, pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria.
Attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene, infatti, ad un giudizio di merito nel quale l'Amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore sotto il profilo dell'onere probatorio, come tra l'altro confermato dal dovere ad essa imposto di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata (di cui all'art. 6 D.L.vo 150/11 già. previsto dall'art. 23 co. 2 1. 689/81), copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento (il mancato-deposito da parte della Pubblica Amministrazione resistente della documentazione relativa agli accertamenti e alle contestazioni dalla stessa svolte comportando l'impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione stessa), nonché alla contestazione/notificazione della violazione.

Nel caso di specie la Prefettura non ha soddisfatto l'onere del preventivo deposito dei documenti atti a dimostrare la legittimità della pretesa sanzionatoria.
Quanto alle censure riguardanti i documenti depositati in ritardo ritiene questo giudicante condivisibili i rilievi svolti dalla difesa dell'opponente.
Infatti la tardiva costituzione in giudizio della Prefettura di Catania ( avvenuta in data 13.02.2020 ) rispetto al termine di cui all'art. 416 c.p.c. preclude a questo giudicante di prendere in considerazione la documentazione dalla stessa prodotta, essendo irrimediabilmente maturata la decadenza dalla possibilità di produrre documentazione.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo giudice, che nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative ex art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, regolati dal rito lavoro e quindi dall'art. 409 e ss. c.p.c., il Giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato il deposito in cancelleria dieci giorni prima dell'udienza il deposito dei documenti diversi dalla copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento, alla contestazione o alla notificazione della violazione, stabilendone la perentorietà, essendo applicabile l'art. 416 c.p.c. ( Cass, civ. Sez. 11, Sent., 18/4/018, n. 9545)

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va quindi accolto e il provvedimento impugnato va annullato.
Stante la natura della controversia e dei discordanti orientamenti giurisprudenziali si ritiene sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.

PQM

Il Giudice di Pace di Paternò, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in cancelleria in data 11.12.2019 da S. C., in proprio e n.q. di legale rappresentante della A. snc di S. C., nei confronti della Prefettura di Catania, nella persona del Prefetto pro tempore, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione Prot. M_IT PR_CTUTG 0110415 20190925, Area III Bis emessa dal Prefetto di Catania in data 25.09.2019 e notificata il 15,11.2019;
- spese compensate.
Paternò 2.12.2020
Depositata in cancelleria in data 19.12.2020


Scarica copia del provvedimento: Sentenza GdP Paternò 101/2020

 

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