REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.V., ______;
avverso l'ordinanza n. 682/2011 del Tribunale della libertà di Venezia in data 18 maggio 2011;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio previa qualificazione dei fatti contestati come ricettazione.

Svolgimento del processo

1. P.V. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia in data 18 maggio 2011, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dai due indagati avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Verona in data 26 aprile 2011 in ordine ai reati di cui agli artt. 648 bis e 648 c.p., per avere il medesimo aperto dei conti correnti bancari ove distintamente e in varie occasioni aveva versato degli assegni di provenienza delittuosa, utilizzando false identità.

A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto:
a) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
Nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 648 bis c.p.
Il ricorrente ha evidenziato che in relazione ai reati ascritti ai capi a), b), c), della misura cautelare impugnata doveva essere ritenuto il reato di ricettazione ex art. 648 c.p. e non anche quello di riciclaggio ex art. 648 bis c.p., in quanto nella specie aveva perseguito il fine di conseguire la riscossione degli assegni, con la conseguenza che sarebbe mancato quel "quid pluris" proprio del delitto di riciclaggio coincidente con il fine di nascondere l'origine illecita dei bene; secondo il ricorrente, infatti, l'utilizzazione di false identità non era rivolta allo scopo di ostacolare le indagini di polizia giudiziaria, indagini sempre possibili in base ai dati identificativi degli assegni, bensì al più limitato scopo di trarre in errore i dipendenti dell'istituto di credito e conseguire così l'illecito profitto della riscossione degli assegni;
b) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione degli artt. 56 e 648 bis c.p. nella qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi d'imputazione B) e C) quali reati consumati e non quali meri tentativi;
Secondo il ricorrente i reati contestati non potevano ritenersi consumati al momento del versamento degli assegni rubati presso gli istituti di credito, in quanto il reato di riciclaggio si perfeziona non con il semplice versamento, ma quando i capitali illeciti sono restituiti a colui che li aveva movimentati;
c) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione delle regole sulla competenza per territorio ex art. 8 c.p.p. e ss.
Secondo il ricorrente il corretto inquadramento dei fatti nelle fattispecie sopraindicate determinerebbe l'incompetenza per territorio ex art. 9 dell'A.G, di Verona, essendo competente quella di Napoli ove l'imputato risiede e ha ricevuto i titoli;
d) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione dell'art. 275 c.p.p. sotto il profilo dell'ottemperanza ai principi di proporzionalità ed adeguatezza nella scelta del tipo di misura cautelare da applicare.

Motivazione

1. Osserva la Corte che il ricorso deve essere accolto nei limiti e sensi più oltre chiariti, con particolare riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti contestati.
Sotto questo profilo ritiene la Corte che i reati da attribuire all'indagato siano quelli di ricettazione e di tentata truffa aggravata o consumata, in relazione agli elementi probatori acquisiti, oltre ai falsi contestati e non quello di riciclaggio.
2. La numerosa giurisprudenza in materia evidenzia la complessità delle fattispecie che vengono ricomprese sotto quest'ultima figura delittuosa che punisce infatti "chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".
Dalla lettura della norma si desume che il delitto di riciclaggio, non più distinguibile da quello di ricettazione sulla base dei delitti presupposti, si differenzia strutturalmente dal secondo reato oltre che nell'elemento soggettivo (scopo di lucro come dolo specifico nella ricettazione, e dolo generico per il riciclaggio) nell'elemento materiale e in particolare nella idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte del delitto previsto dall'art. 648 bis c.p..
3. La giurisprudenza, pertanto, è stata attenta a sottolineare che nelle ipotesi in cui il soggetto agente ponga in essere una condotta che non sia idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro, dei beni o delle altra utilità, il fatto non può che ricadere - concorrendone le condizioni - sotto la più ampia fattispecie della ricettazione.
4. Nel caso in esame, è pur vero che l'indagato aprì conti correnti sotto il falso nome del beneficiario degli assegni di provenienza delittuosa, in quanto oggetto di furto, ma non apportò alcuna manomissione sui titoli stessi, limitandosi a presentare documenti falsi con le generalità del titolare effettivo degli assegni. In realtà, dunque, nel caso in esame, non vi fu alcuna attività finalizzata ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei titoli di credito in questione; nè tale può essere considerata la semplice operazione di versamento dei titoli per aprire i conti correnti, dal momento che in mancanza di manomissioni, alterazioni o falsificazioni dei medesimi, in realtà è rimasto abbastanza agevole verificare da parte dell'istituto bancario, come in concreto è avvenuto, la provenienza furtiva dei titoli in questione. Ne è prova la circostanza che l'arresto di uno degli indagati è avvenuto proprio presso uno degli istituti di credito ove era tornato per perfezionare la truffa (tale è l'ulteriore reato in base al quale deve essere qualificata la fattispecie concreta nell'ipotesi del tentativo o della consumazione) posta in essere. La particolarità della fattispecie, anche se relativa a beni sostitutivi del denaro contante, porta dunque ad escludere la sussistenza del reato di riciclaggio. Infatti, nell'ipotesi in cui oggetto del reato sia il denaro contante, stante la fungibilità del bene, non può dubitarsi che il deposito in banca di denaro "sporco" realizzi automaticamente la sostituzione di esso, essendo la banca obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato; non altrettanto può automaticamente dirsi per l'attività propedeutica al cambio o alla monetizzazione di assegni di provenienza illecita, in quanto la verifica dei titoli viene comunque tempestivamente operata dall'istituto bancario.
5. Ritiene pertanto la Corte che nella fattispecie in esame proprio la funzione specializzante del dolo e l'effetto dissimulatorio tipico delle condotte, "a forma libera", di riciclaggio o di reimpiego in attività economiche o finanziarie, dirette in ogni caso ad ostacolare l'accertamento sulla reale origine delittuosa di denaro, beni o altre utilità venga a mancare, rilevando gli artifici e raggiri propri della condotta dei soggetti attivi piuttosto al fine di profitto che non a realizzare la "sostituzione" del denaro, del bene o di altra utilità; del resto la connotazione specializzante del delitto previsto dall'art. 648 bis rispetto all'ipotesi della ricettazione è proprio la finalità di "ripulire" il denaro, o altro bene, di provenienza illecita. In sostanza l'aspetto prevalente, nel caso in esame, a parere della Corte è dato dal fatto che la esibizione di documenti falsi per l'apertura dei conti correnti, con i nomi dei beneficiari degli assegni, senza che le attività poste in essere sui beni di provenienza delittuosa fossero specificamente dirette alla loro trasformazione parziale o totale, ovvero fossero dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res, senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale, devono ritenersi dirette non già a nascondere l'origine illegale del bene, ma solo a creare incertezza sull'identità del soggetto percettore del titolo ed a consumare un'azione delittuosa qualificabile come truffa aggravata, in considerazione degli importi riportati negli assegni (v. anche Cass., Sez. 2, 14/10/2003 n. 47088 , CED 227731); e in giurisprudenza è stato sostenuto che anche l'indebito ottenimento con generalità false dell'apertura di un conto corrente bancario può costituire ingiusto profitto, con correlativo danno della banca, atteso che la disponibilità del conto corrente bancario crea nel correntista la possibilità di emettere assegni oltre che di fruire di tutti gli altri servizi bancari connessi all'esistenza del rapporto in questione; vantaggi questi, a fronte dei quali si pone lo svantaggio per la banca di aver instaurato il detto rapporto con un soggetto che, per il fatto stesso di aver fatto ricorso ad artifici e raggiri (nella specie consistiti essenzialmente dall'essersi presentati sotto falso nome con falsa documentazione), non poteva garantire la minima garanzia di affidabilità (Cass., sez. 2, 4 aprile 1997, n. 10474); peraltro rileva la Corte che la giurisprudenza appare costante nel ritenere che il delitto di riciclaggio è in relazione di specialità con il delitto di ricettazione perchè si compone della stessa condotta di acquisto o ricezione di denaro o altra utilità, arricchita dall'elemento aggiuntivo del compimento di attività dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, con la conseguenza che deve essere esclusa la configurabità di tale reato, in assenza di una chiara volontà che concretizzi tale aspetto specializzante, in favore della fattispecie del reato di ricettazione in concorso, come nel caso di specie, con il reato di tentata truffa aggravata e truffa consumata (sul rapporto di specialità tra i reati di riciclaggio e ricettazione vedi Cass., Sez. 2, 12/11/2010, n. 43730 , CED n. 248976; v. anche Cass., sez. 2 , 29 maggio 2007, n. 32901, CED 237488).
6. In considerazione della diversa qualificazione giuridica dei fatti attribuiti ai ricorrenti deve essere annullata l'ordinanza cautelare in modo tale che il TDL possa rivalutare la proporzionalità e l'adeguatezza della misura coercitiva adottata per verificare se la stessa, pur filtrata attraverso una diversa qualificazione giuridica dei fatti, mantenga il giudizio di "gravità dei reati", in relazione al contesto malavitoso in cui la vicenda si è realizzata e in considerazione del fatto che tale contesto è risultato in grado di intercettare le spedizioni di missive contenenti assegni di notevole spessore.
7. Il restante motivo è inammissibile. Generica appare infatti I'eccezione di incompetenza territoriale, in cui peraltro l'applicazione dei criteri di cui all'art. 9 c.p. portano a radicare allo stato la competenza presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Verona.
8. Alla luce delle suesposte considerazioni, qualificati i fatti ascritti di riciclaggio e tentato riciclaggio come reati di ricettazione e tentata truffa aggravata e consumata, deve essere annullata l'impugnata ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari; il ricorso deve essere rigettato nel resto e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Venezia sul punto.
9. La cancelleria deve provvedere ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p..

PQM

Qualificati i fatti ascritti di riciclaggio e tentato riciclaggio come reati di ricettazione e truffa aggravata tentata e consumata, annulla l'impugnata ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari;
rigetta nel resto il ricorso e rinvia gli atti al Tribunale di Venezia per nuovo esame sul punto. Si provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2012


 

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