REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice della prima sezione civile del Tribunale di Udine, dott.ssa Raffaella M. Gigantesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.130/2011 del R.A.C.C. in data 12 luglio 2011, iniziata con atto di citazione notificato in data 5 luglio 2011 (Cron. n.2928 U.N.E.P. del Tribunale di Udine, SEZIONE DISTACCATA di PALMANOVA) e riassunta con ricorso depositato in data 13 novembre 2012 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data 6 dicembre 2012
da
L. D., _______ rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Guidoni del Foro di Venezia e Alessandro Mauro del Foro di udine, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Udine, alla via Morpurgo n.34, come da mandato a margine dell'atto di citazione – ATTRICE -
nei confronti di
FALLIMENTO IMPRESA RINO SOSTERO CO`STRUZIONI, in persona dei curatori fallimentari dott. Giuliano Bianco e dott. Ivan jogna Prat di Udine, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Padovini di Trieste e Mario Pagnutti di Udine, giusta delega in calce all'atto di riassunzione notificato in data 6.12.2012, su autorizzazione del G.D. Del 19.1.2013 -CONVENUTO-
OGGETTO: ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN FORMA SPECIFICA EX ART. 2932 C.C.

Svolgimento del processo

A fondamento della pretesa fatta valere l'attrice esponeva di avere stipulato in data 8 aprile 2006 con la società Rino Sostero Costruzioni un contratto preliminare di vendita relativo ad una porzione di bifamiliare, meglio identificata in citazione; che il contratto prevedeva un preciso termine per addivenire al rogito; che, quale promissario acquirente, aveva adempiuto all'obbligo di pagamento del corrispettivo nei termini divisati in contratto, versando integralmente il prezzo, pari a € 440.000; che l'attrice aveva avuto, sin dal luglio 2007 l'effettiva disponibilità dell'immobile; che la controparte, pur formalmente invitata, non aveva adempiuto alla stipula del contratto c.d. definitivo.
Dedotto l'altrui inadempimento, chiedeva quindi una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. che facesse luogo del contratto di vendita non concluso, con vittoria di spese ed onorari di lite.
La parte convenuta si costituiva alla prima udienza di comparizione assumendo di non essere mai stata invitata dalla controparte al rogito, ragione per la quale non era ipotizzabile alcun inadempimento a suo carico; di avere maturato nei confronti della L. un credito di €. 44.695,52 più Iva per l'esecuzione di
opere extracapitolato effettuate su ordine dell'attrice nell'immobile per cui è causa.
Concludeva quindi per la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., previo versamento all'Impresa convenuta della somma sopra specificata, spese rifuse.
Concessi i termini di cui all'art. 183. co. 6 c.p.c., all'udienza del 10.10.2012 l'attrice dava atto dell'intervenuto fallimento della società convenuta (sentenza 66/2012 del 3.8.2012 Tribunale di Udine) ed il processo veniva interrotto ex art. 43 L.F.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 13 novembre 2012 e notificato in data 6 dicembre 2012 il giudizio veniva così riassunto nei confronti della curatela e la causa istruita mediante espletamento di ctu.
All'esito, ritenuta matura per la decisione senza altra istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies.

Motivazione

La domanda attorea merita accoglimento.
La domanda giudiziale proposta dalla L. nei confronti della Rino Sostero Costruzioni è stata trascritta in data 14 luglio 2011 e dunque prima del fallimento della società, come risulta dalla ispezione ipotecaria prodotta in atti.
Secondo la ormai consolidata giurisprudenza della S.C. in tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, se la domanda rivolta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere detto contratto è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento del promittente venditore, la sentenza che l'accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l'apprensione del bene da parte del curatore del contraente fallito, che non può quindi avvalersi del potere di scioglimento accordatogli, in via generale, dall'art. 72 della legge fallimentare.
Ciò in quanto gli effetti della anzidetta sentenza di accoglimento retroagicono alla data della trascrizione della domanda (così da rendere la situazione controversa insensibile agli eventi successivi incidenti sulla titolarità e sulla disponibilità del bene oggetto della pretesa) ed in quanto, alla luce dei principi del giusto processo e della sua durata ragionevole, le posizioni delle parti ed i diritti da esse inizialmente fatti valere non possono subire conseguenze pregiudizievoli a causa del tempo di trattazione necessario per la definizione del giudizio (in questo senso, Cass. Sez. I, 15 dicembre 2011, n. 27093; Cass. sez. II, 8 luglio 2010, n. 16160; Cass. sez. I, 23 giugno 2010 n.15218).
Circa il rito applicabile alla fattispecie in esame si osserva che seppure la decisione della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 12505/2004, la quale ha dipanato definitivamente la questione in esame, si riferisce a fattispecie antecedenti la riforma del diritto fallimentare, le situazioni sostanziali tutelate sono esattamente sovrapponibili ed allo stato della giurisprudenza, prevalenti sulle intervenute modifiche processuali.

Venendo all'esame delle tematiche introdotte, giova anzitutto richiamare che in tema di azione ex art. 2932 c.c. l'attore ha l'onere di provare il titolo ed il proprio adempimento alle obbligazioni dedotte in contratto, ovvero dell'offerta ad adempiere, elementi che rappresentano fatti costitutivi della pretesa di
trasferimento della proprietà ope iudicis (cfr. Cass. 7409 del 11/05/2012), e di allegare la circostanza del mancato o inesatto adempimento della controparte a cui invece compete di fornire evidenza di un fatto estintivo dell'obbligazione.

Ciò posto, reputa questo giudice che l'odierna ricorrente abbia fornito sufffcienti elementi a conforto della pretesa azionata quale la produzione documentale del contratto preliminare e dei versamenti, peraltro non fatti oggetto di contestazione, dell'intero prezzo pattuito.
Ne consegue un quadro di sufficiente determinatezza circa il complesso di circostanze narrate in relazione al titolo e all'adempimento.
La difesa dell'intervenuto fallimento ha eccepito l'inopponibilità al fallimento del contratto preliminare di compravendita, manifestando la volontà di sciogliersi dal predetto, ai sensi dell'art. 72 L.F., la non compiuta identificazione dell'immobile, nonché la domanda di corresponsione di €.4.695,52 a titolo di credito della fallita impresa per asserita esecuzione di opere extracapitolato nell'immobile per cui è causa.
Orbene ritiene il giudicante infondate le eccezioni tutte della curatela.
In primis deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di riconoscimento di credito per intervenuta decadenza.
Il Sostero in bonis infatti si è costituito solo all'udienza di prima comparizione delle patti e trattazione della causa, così decadendo, ex art 167 c.p.c., dalla facoltà di proporre domande che allargano il petitum introdotto dall'attrice, come certamente può qualificarsi la domanda proposta, né il fatto che il processo sia stato riassunto nei confronti della curatela, rimette in termini la parte già decaduta (cfr. Cass. Civ. n.704/62, Cass. Civ. n.6530/87).
Circa la doglianza di inammissibilità osserva il giudicante che per giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cass. Civ. SSUU 12505/2004, Cass. Civ. Sez. I 15218/2010 e Cass. Civ. 16160/2010) ”quando la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento – come è avvenuto nel caso in esame – la sentenza che l'accoglie, anche se trascritta successivamente, è opponibile alla massa dei creditori e impedisce l''apprensione del bene da parte del curatore del contraente fallito, che non può quindi avvalersi del potere di scioglimento accordatogli, in via generale, dall'art. 72 della legge fallimentare”.

Infondata altresì l'eccezione relativa al difetto di inadempimento imputabile alla convenuta per omesso invito, da parte dell'attrice, alla stipula del contratto definitivo.
Sul punto si si osserva che l'art. 2932 c.c. non prevede detto invito come elemento costitutivo della fattispecie tanto più come nel caso in esame, ove parte promittente aveva già versato l'intero prezzo del bene promesso in vendita e le parti avevano anche fissato un termine essenziale per la supula del contratto definitivo.
né discende che alcuna decadenza o clausola di salvezza è maturata in capo alla convenuta, in quanto non invitata alla stipula pur in difetto di un invito formale.
Facendo governo quindi delle regole probatorie sopra individuate, i fatti costitutivi della domanda ex art. 2932 c.c. trovano positivo riscontro.
Per quanto concerne l'esatta identificazione dei beni l'attrice ha prodotto la documentazione che aveva in suo possesso, integrata dalla ctu espletata la quale ha descritto la porzione d'interesse, specificandone gli estremi catastali come già individuati in citazione e la conformità e commerciabilità del bene come richiesta per legge, come attestato dal CTU.
Sussistono pertanto i requisiti previsti dalla normativa urbanistica per poter trasferire la proprietà dell'immobile.
Circa la regolamentazione delle spese si ritiene equa la compensazione dei compensi nella misura di 1/3, considerata la non opposizione del fallimento alla pronuncia costitutiva e la condanna della curatela al pagamento in favore dell'attrice delle spese per intero e dei restanti 2/3 dei compensi secondo il principio della soccombenza, spese liquidate sulla scorta del valore della causa e dei parametri medi di cui al D.M. 140/2012, con la riduzione nella misura del 50% della fase relativa all'istruttoria, in quanto non materialmente espletata.
Le spese di ctu, già liquidate con decreti del 20 giugno 2013 e 15.11.2013, restano a carico definitivo delle parti nella misura del 50% ciascuna, salvo obblighi restitutori per quanto eventualmente anticipato in via provvisoria per il vincolo della solidarietà.

PQM

Il Tribunale di Udine, definitivamente provvedendo nella causa recante R.G. 130/2011, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) trasferisce in capo a L.D. Nata a____, la proprietà delle seguenti unità immobiliari _____
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere la sentenza a favore della parte attrice e contro la parte convenuta, con esonero da ogni responsabilità del Conservatore;
3) Dichiara compensati tra le parti i compensi nella misura di un terzo
4) Condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice dei restanti due terzi dei compensi, liquidati nella complessiva somma di e.8.511,02, di cui €.1425,77 per anticipazioni, €. 7.085,25 per compenso (€.3250 per la fase studio, €. 1650 per la fase introduttiva, €.1625 per la fase istruttoria, €.4.050 per la fase decisoria), oltre IVA e CPA.
5) Pone definitivamente a carico di ciascuna parte, nella misura del 50% ciascuna le spese di ctu come già liquidate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Udine 13 febbraio 2014
Depositato in cancelleria oggi 13 febbraio 2014


 

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