REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto - Presidente -
Dott. MATERA Lina - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15554/2008 proposto da:
S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G BAZZONI 3, presso lo studio dell'avvocato ACCARDO PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNELLI ALBERTO;
- ricorrente -
contro
FALL CONTE COSTR UNIPERSONALE SRL, IN PERSONA DEL CURATORE, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato GIANMARCO GREZ, rappresentata e difesa dall'avvocato GUFONI CARLO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1568/2007 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza 25.2.2004 il tribunale di Livorno ha accolto, nella contumacia della convenuta Conte costruzioni srl, la domanda introdotta da S.R. con citazione del 1.4.2003 per il trasferimento ex art. 2932 c.c., dell'unità immobiliare oggetto di preliminare 19.10.1999.
Con sentenza 20.1.2005 lo stesso tribunale ha dichiarato il fallimento della srl Conte costruzioni ed il curatore del detto fallimento ha proposto appello alla sentenza di trasferimento dichiarando che intendeva esercitare la facoltà prevista dalla L. Fall., art. 72, per lo scioglimento del preliminare ed in subordine la reiezione della domanda di danni.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza 4.12.2007, ha dichiarato sciolto il preliminare e compensato le spese sul presupposto che il curatore, fino al passaggio in giudicato, conserva il diritto di scegliere tra esecuzione e scioglimento.
Ricorre S. con unico motivo e relativo quesito, resiste il fallimento.

Motivazione

Si denunzia violazione della L. Fall., artt. 45 e 72, artt. 2932 e 1360 c.c., perchè la domanda era stata trascritta e le relative formalità opponibili ai terzi.
La censura è infondata non intaccando la ratio decidendi secondo la quale la facoltà di scelta del curatore rimane fino al passaggio in giudicato della sentenza e non costituisce mera eccezione processuale nè è soggetta ai limiti dei nova in appello.
La dichiarazione di fallimento impedisce che possa aver corso l'esecuzione in forma specifica ed è ininfluente la trascrizione della domanda.
La Corte di appello ha applicato principi che trovano riscontro in un risalente ma consolidato orientamento giurisprudenziale.
Nei confronti del curatore non può essere pronunziata sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso sia perchè il fallimento immobilizza il patrimonio sia perchè il curatore è terzo rispetto alle parti (Cass. 14.2.1966 n. 436).
La sopravvenienza del fallimento consente al curatore di ottenere una pronunzia di rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica e di optare per lo scioglimento del contratto anche in presenza della trascrizione della domanda e dell'avvenuto pagamento del prezzo
(Cass. 29.3.1989 n. 1497).
L'effetto prenotativo della trascrizione vale solo per le sentenze dichiarative e non può valere per quelle costitutive in relazione alla facoltà di scelta del curatore, che trova il solo limite nel giudicato (Cass. 22.4.2000 n. 5287 che fa salva la diversa ipotesi della scrittura privata contenente un atto definitivo di vendita i cui effetti reali, in caso di accertamento giudiziale dell'autenticità della sottoscrizione, sono opponibili al fallimento dichiarato successivamente alla trascrizione della domanda).
In senso sostanzialmente conforme Cass. 14.4.2004 n. 7070, Cass. 18.5.2005 n. 10436.

Questa Corte non ignora il diverso orientamento che sembra scaturire da S.U. 7.7.2004 n. 12505 e da Cass. 8.7.2010 n. 16160 circa l'opponibilità alla massa dei creditori della trascrizione - prima della dichiarazione del fallimento - della domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica di concludere il contratto con esclusione del potere di scioglimento previsto in generale dalla L. Fall., art. 72, ma rispetto alle massime la lettura integrale di dette sentenze consente di dedurre che le decisioni riguardano ipotesi particolari e specifiche: la prima un preliminare di permuta, la seconda una vicenda in cui la curatela, convenuta ex art. 2932 c.c., dichiarò di volersi sciogliere dal contratto preliminare ai sensi della L. Fall., art. 72, peraltro precisando che l'immobile compromesso era stato in precedenza venduto con atto pubblico a terzi.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese liquidate in Euro 2700 di cui 2500 per compensi, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2014


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.