TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE MOBILIARE BOLOGNA
Nella procedura n. 2781/2015 Reg. Esec. Mob.
Promossa da _____
contro ______
Il G.E. dott. Massimo Giunta
sul ricorso con cui il debitore YY, in data 22.09.2015 , ha svolto opposizione all’esecuzione, a scioglimento della riserva del 14.10.2015 visti gli atti;

Motivazione

Considerato che l’esecuzione forzata non ha il compito di stabilire, attraverso l’esame del modo di essere della realtà sostanziale, i diritti e gli obblighi delle parti: tale compito spetta al processo di cognizione.
L’esecuzione forzata non interviene per stabilire autoritativamente quali comportamenti siano leciti e quali siano doverosi.
Lo scopo dell’esecuzione forzata è di procurare la soddisfazione di diritti correlati a obblighi non adempiuti, dando per scontata l’esistenza di tali diritti e di tali obblighi; la preclusione alla possibilità di ridiscutere ciò che è stato oggetto del provvedimento giurisdizionale presuppone che la funzione esercitata sia stata proprio quella di statuire circa i diritti e gli obblighi delle parti, mentre tale funzione è assente dal processo esecutivo.
Nel processo esecutivo non si parte da una situazione in cui bisogna stabilire il modo di essere della realtà sostanziale, ma si dà per scontato che il diritto e l’obbligo esistano. La preclusione che rende incontrovertibili gli effetti dell’esecuzione forzata nasce semmai dall’atto, in cui il titolo esecutivo consiste;
ritenuto che la richiesta di sospensione avanzata dall’esecutato va respinta perché sulla base di una delibazione delle istanze ed argomentazioni svolte dalle parti appare evidente come la pretesa azionata in sede esecutiva dalla creditrice sia fondata;
ritenuto, inoltre, che le eccezioni svolte dal debitore esecutato in questa sede sono inammissibili in quanto attinenti al merito e come tali non esaminabili dal Giudice dell’Esecuzione;

Visto l’art. 16-undecies DL. N.179/2012 (Modalità dell'attestazione di conformità) che dispone : "1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni Effetto" .


Considerato che l’opponente nella propria opposizione tra le varie eccezioni ha anche rilevato l’improcedibilità della presente procedura esecutiva chiedendone l’estinzione ,sostenendo che il creditore procedente avrebbe depositato con l’iscrizione a ruolo gli atti di cui all’art. 543, comma terzo, c.p.c. non correttamente autenticati ai sensi del secondo comma della disposizione summenzionata.
Preso atto che il secondo comma della citata disposizione nulla prevede in ordine ad eventuali decadenze o preclusioni processuali.
Ritenuto che, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e che, allo stato, non sono state ancora emanate " le specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia".
Considerato che dalla violazione della norma non è derivata alcuna conseguente lesione nei confronti del diritto di difesa del creditore procedente.
Rilevato pertanto che il creditore procedente alla prima udienza, su richiesta del Giudice, ha esibito gli originali dell’atto di precetto dell’atto di pignoramento e del titolo consentendo al Giudice di verificare la conformità di detti documenti con quelli depositati in via telematica;
Considerato che gli atti sopra indicati, stante la regolarità formale, hanno raggiunto lo scopo a cui gli stessi risultano ex lege preordinati senza incorrere in alcuna decadenza, allo stato appare opportuno rigettare l’istanza di improcedibilità/ estinzione avanzata dall’opponente.
Considerato inoltre che il creditore procedente al momento agisce in base a titolo valido ed efficace.
Ritenuto che comunque appare opportuno regolarizzare l’attestazione di conformità degli atti depositati dal creditore procedente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
Preso atto che non è stata, espressa alcuna valutazione di pericolo per il ricorrente, secondo i tratti della irreparabilità del pregiudizio, nella prosecuzione del processo esecutivo;
Considerata l’evolversi delle ultime modifiche legislative e la complessità tecnica della materia tale da non consentire agli esperti di diritto di orientarsi agevolmente all’interno della stessa, appare opportuno compensare interamente tra le parti le spese della presente fase di opposizione
allo stato non ricorrono i presupposti di cui all’art. 96 c.p.c.;
vista la richiesta del creditore;
visti gli artt. 485, 615, 617, 619 c.p.c.;

PQM

non sospende l’esecuzione r.g.e. n. 2781/2015;
concede ai sensi dell’art. 616 termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione della presente, per l’introduzione del giudizio di merito , avanti al giudice e sezione designandi del Tribunale di Bologna in relazione alla competenza tabellare, mandando alla parte più diligente per l’iscrizione a ruolo della causa, con il rispetto nella notifica dell’atto introduttivo dei termini a comparire di cui all’art.163 bis c.p.c..
compensa interamente tra le parti le spese della presente fase di opposizione.
fissa in prosecuzione, per l’ulteriore trattazione, l’udienza del 05/11/2015 ad ore 12.00 avanti a sé per verificare il deposito telematico degli atti correttamente autenticati da parte del creditore procedente e per disporre provvedimento di assegnazione.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti via pec/fax
Bologna 22/10/2015
Il Giudice dell’Esecuzione Mobiliare
Dott. Massimo Giunta
Depositata il 22/10/2015


 

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