TRIBUNALE DI MILANO
Sezione X
Nella causa R.G. 10934/04

Motivazione

II Giudice,
letto il ricorso ex art. 700 cpc;
rilevato che, come lamentato dal Condominio resistente e dalla B. C. Srl, non risultano chiare le domande formulate dal ricorrente nei confronti delle varie parti processuali;
rilevato che è stato concesso congruo termine per sanare la nullità del ricorso, ma anche la nuova memoria non appalesa i concreti pericoli di cui si duole il ricorrente, limitandosi a proporre le conclusioni senza chiaramente indicare le ragioni con riferimento ai diversi addebiti;
rilevato che al Condominio pare solo imputabile una mera tolleranza nei confronti della B., che starebbe realizzando opere nelle proprietà confinante con modalità tali da creare pregiudizi ai Condomini; rilevato che non vi sono lavori avviati dal Condominio di via ____, essendo gli stessi inerenti solo la diversa proprietà confinante posta all'interno del cortile condominiale, su cui sussiste una servitù di passaggio;
rilevato, quindi, che il Condominio di ______ non è ne proprietario dell'edificio interessato dai lavori, nè committente degli stessi;
rilevato che il ricorrente lamenta che, eseguendo i lavori, è stato utilizzato l'androne del Condominio di ______, provocando cedimenti, lesioni e deterioramento dell'androne stesso, posto che non vi era alcuna idonea protezione;
rilevato che il ricorrente lamenta che quanto sopra avrebbe ridotto la commerciabilità delle unità immobiliari del Condominio di _____ e lo scadimento del complesso immobiliare;
ritenuto che per tali doglianza il ricorrente non appare abbia la legittimazione, atteso che non è un Condominio, ma un semplice conduttore;
ritenuto che potrebbe avere fondamento solo la doglianza relativa alla limitazione della possibilità di fruizione dell'immobile condotto in locazione, in considerazione della mancanza di igiene e della rumorosità;
ritenuto che, come documentato dalle fotografie agli atti, la situazione indecorosa era effettivamente sussistente, ma le opere provvisionali e la più corretta modalità di passaggio effettuata dopo la prima udienza dalla B. C. Srl hanno attenuato i disagi, peraltro non del tutto eliminabili, attesa la necessità di effettuare i lavori e di passare necessariamente dall'androne gravato da servitù di passaggio;
ritenuto che la questione relativa alla violazione del regolamento condominiale per esser stata locata l'unità immobiliare della S. come studio professionale esula dal presente giudizio e attiene esclusivamente ai rapporti tra la proprietario S., conduttore S. e Condominio di via _____;
ritenuto, quindi, che lo stato di disagio sia dipeso solo dall'esecutrice dei lavori, non essendovi responsabilità dei committenti Z.;
ritenuto, infatti, in base al principio dell'autonomia dell'appaltatore - il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonchè curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera - si deve ritenere che, di regola, l'appaltatore è l'unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera;
ritenuto, tuttavia, che possa configurarsi una corresponsabilità del committente in caso di riferibilità a quest'ultimo dell'evento dannoso per culpa in eligendo, per avere cioe affidato l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister, limitandosi cioè ad attuare specifiche direttive del committente (cfr. Cass., 26 marzo 2009, n° 7356);
ritenuto che di tale responsabilità dei committenti non vi sia prova alcuna;
ritenuto, per le ragioni suesposte che le spese vadano parzialmente compensate e poste a carico e liquidate come da dispositivo;

PQM

Visto l'art. 700 cpc, dispone che B. C. Srl curi la pulizia quotidiana dell'androne, nonchè periodicamente provveda a sostituire le protezioni deteriorate o sudice.
Dispone, altresì, che i mezzi pesanti non accedano attraverso tale androne, se non per comprovate e motivate ragioni e idonee cautele e con ragionevole preavviso.
Condanna parte ricorrente a rifondere al Condominio di via ____ le spese di giudizio nella misura di complessivi Euro 1.490,00, oltre accessori di legge;
Condanna B. C. Srl a rifondere al ricorrente le spese di giudizio nella misura di complessivi Euro 1.890,00, oltre accessori di legge;
Condanna B. C. Srl a rifondere a Z. L. le spese di giudizio nella misura di complessivi Euro 1.190,00, oltre accessori di legge.
Milano, 16 aprile 2014
Il Giudice
Dott. Giorgio Alcioni
Depositato in Cancelleria oggi 18 aprile 2014


 

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