REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace dott. Felice Balestrino ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa da (Omissis) elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni (SA), al corso Umberto I, presso lo studio dell'avv. Fortunato Forcellino, dal quale è rappresentato e difeso
OPPONENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
EQUITALIA SUD S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempere, elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Trento n° 82 b, presso lo studio dell'avv. Cinzia D'Aiutolo, dalla quale è rappresentato e difeso
OPPOSTA IN RIASSUNZIONE
nonchè contro AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SALERNO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aniello Di Mauro e Carmine Gruosso, ed elettivamente
domiciliato in Salerno, via Roma, Palazzo di Città - Settore Avvocatura
OPPOSTA IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: Come in atti

Motivazione

(Omissis) proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Salerno avverso 21 intimazioni di pagamento, eccependo l'illegittimità del pignoramento presso terzi in quanto parte delle intimazioni (9 su 21) si riferivano a crediti di natura non tributaria e precisamente a sanzioni amministrative per violazioni di norme del Codice della Strada.
Eccepiva, inoltre, la mancata o irregolare notifica delle cartelle esattoriali richiamate negli atti di intimazione e la prescrizione del credito.
Con provvedimento del 13 Dicembre 2013, depositato in data 17 Dicembre 2013, il G. E. del Tribunale di Salerno, dott. Giovanni Galasso, nel procedimento avente RG 4814/2013, sospendeva l'esecuzione e concedeva termine perentorio di giorni novanta per la introduzione dei singoli giudizi di merito innanzi ai giudici competenti.

In ossequio all'ordinanza, l'opponente riassumeva tempestivamente il giudizio, in riferimento a 2 delle intimazioni di pagamento, cioè quelle relative a sanzioni per violazioni al codice della strada, in cui l'ente impositore risultava il Comune di Salerno.
Nel presente giudizio si costituivano le opposte che insistevano per il rigetto dell'opposizione. Va valutata, preliminarmente, la dedotta mancata notifica dei verbali di contravvenzione da parte
del Comune di Salerno e la dedotta mancata notifica delle cartelle esattoriali da parte dell'ente esattore.

Al riguardo il Comune di· Salerno ha prodotto la copia dei verbali di contravvenzione relativi alle seguenti contravvenzioni: a) n° 3177096 del 28 Agosto 2008, b) n° 3177083 del 28 Agosto 2008, e)
n° 3169082 del 14 Luglio 2008, d) n° 3169101 del 14 Luglio 2008, e) n° 3169113 del 14 Luglio 2008, f) n° 3169188 del 15 Luglio 2008, g) n° 1167399 del 5 Marzo 2009, h) n° 3207515 del 18
Marzo 2009, i) n° 1881419 del 4 Marzo 2009, I) n° 1854338 del 29 Gennaio 2009, m) n° 276548 del 28 Maggio 2008. Tutte e undici le contravvenzioni risultano regolarmente notificate.
L'ente esattore ha invece prodotto le copie degli avvisi di ricevimento relativi alle cartelle esattoriali 11° 100 2012 0015935291 000 notificata in data 27 Febbraio 2012 e n° 100 2011 0058887059 000 notificata in data 22 Dicembre 2011.
L'Equitalia ha inoltre prodotto l'estratto di ruolo datato 2 Aprile 2014 relativo alle due cartelle di pagamento.
L'opponente, al riguardo, si duole della mancata produzione delle copie delle cartelle esattoriali, in quanto ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73 l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella, perchè è onerato all'esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Pertanto, l'istante argomenta che la documentazione prodotta dall'Equitalia non è sufficiente a dimostrare il credito azionato, riportato nelle intimazioni di pagamento.
Deve premettersi che in base agli artt. 2697 e.e. e 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, il Concessionario per la riscossione deve dare prova dell'effettivo contenuto delle cartelle che sono state notificate
attraverso la produzione in giudizio delle stesse, non essendo sufficiente l'esibizione della sola relata di notifica.
Sul punto la Cassazione (Cass. civ., Sez. VI - 5, 30/07/2013, n. 18252; Cass. Civ., Sez. I, 04/10/2012, n° 16929; Cass. Sez. Lav., 10/11/2006, n° 24031) in maniera conforme ha affermato
che in caso di comunicazione spedita in busta raccomandata e non in plico, ove il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, è onere del mittente provare il contenuto della busta
raccomandata.
Tale funzione non è assolta dalla produzione dell'estratto di ruolo che rappresenta un momento evolutivo del credito del contribuente e non una raffigurazione statica delle somme .richieste nella
cartella esattoriale al momento della notifica dell'atto impositivo. Pertanto !'estratto di ruolo aggiornato alla data della esibizione in giudizio non dà prova del contenuto del plico alla data di notifica della cartella esattoriale.
Da tanto ne deriva la mancata prova dell'avvenuta regolare notifica delle cartelle esattoriali, di cui in questa sede si dibatte.
Ne consegue che l'opposizione va accolta e-gli atti di intimazione dichiarati privi di effetto. Le spese del presente giudizio possono essere compensate interamente tra le parti, in considerazione
della peculiarità delle circostanze di fatto da cui è scaturita la controversia

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando sulla domanda in riassunzione proposta da (Omissis), nei confronti del Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore e della
Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione in riassunzione notificato in data 17 Marzo 2014, ogni diversa domanda od eccezione reietta o
disattesa, così provvede:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara nulle e prive di effetto le intimazioni di pagamento n° 100 2013 9031692506 fondata su cartella esattoriale 11°100 2012 0015935291 000 e n° 100 2013 9031692304 fondata su cartella esattoriale 11° 100 20110058887059000, emessa dall'Equitalia Sud Spa;
Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.


 

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