LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME' Giuseppe - rel. Presidente -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 14379-2011 proposto da:
P.S. - ricorrente -
contro
Fallimento Idea Finanziaria Spa in liquidazione; - intimata -
avverso la sentenza n. 1868/2011 del Tribunale di Messina, depositata l'01/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2012 dal Presidente Relatore Dott. Giuseppe Salmè;
è presente il P.G. in persona del Dott. Carlo Destro.

Svolgimento del processo

che P.S. ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza del tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, in data 1 aprile 2011, con la quale è stata dichiarata l'incompetenza e la competenza del tribunale fallimentare di Roma sulla sua domanda diretta a far dichiarare la nullità del licenziamento intimatogli dalla Idea Finanziaria s.p.a. dichiarata fallita con sentenza n. 27 del 2010 e a ottenere la condanna della convenuta al conseguente pagamento di somme di denaro;
che il procuratore generale ha chiesto che sia dichiarata la competenza del tribunale di Messina.

Motivazione

che questa Corte (cass. n. 7129/2011; 4051/2004) ha già avuto modo di affermare che, se il lavoratore agisce in giudizio chiedendo la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa, sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della par condicio creditorum;
che pertanto il ricorso merita accoglimento;
che le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, cassando la sentenza declinatoria di competenza. Condanna l'intimato al pagamento delle spese con Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - Sezione Prima, il 19 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2013


 

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