REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO' Antonio - Presidente -
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere -
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere -
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere -
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) O.S.;
2) O.G.;
3) C.M.G.;
avverso la sentenza del 1 ottobre 2013 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

Svolgimento del processo

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 14 dicembre 2011 con cui il Tribunale locale aveva ritenuto O.S., in concorso con i propri genitori O.G. e C.M.G., responsabile di simulazione di reato per avere falsamente denunciato telefonicamente il furto del motociclo Honda di sua proprietà, con cui invece aveva avuto un incidente avvenuto a ____ con l'autovettura Citroen condotta da L.R.; O.S. veniva altresì ritenuto responsabile del reato di guida senza patente e di violazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

2. Tutti e tre gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
2.1. Nell'interesse di O.S. il difensore di fiducia ha dedotto l'erronea applicazione delle norme in materia di concorso, sostenendo inoltre che nel caso in esame i giudici avrebbero dovuto qualificare il fatto come favoreggiamento.
2.2. L'avvocato Stefano Piras, nell'interesse di O., ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 367 c.p., ritenendo insussistente il reato per la buona fede dell'imputato e in considerazione del fatto che la denuncia orale non avrebbe provocato alcun intralcio alla giustizia, dal momento che immediatamente i militari compresero che a guidare il motociclo si trovava proprio O.S..
2.3. L'avvocato Marco Lisu, nell'interesse di C.M. G., ha denunciato il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, rilevando, da un lato, l'insussistenza del reato per l'inoffensivita della condotta rispetto al bene giuridico tutelato, dall'altro, la mancata considerazione della ritrattazione dell'imputata.

Motivazione

3. I motivi contenuti nei ricorsi proposti nell'interesse di O. S. e G. sono infondati.
La sentenza impugnata ha offerto una ricostruzione dei fatti del tutto logica e coerente: essa si fonda sulla testimonianza di L. R., il quale ha riconosciuto O.S. come il conducente della moto che provocò l'incidente stradale che lo coinvolse mentre era alla guida della sua autovettura, nonchè sulle prime indagini della p.g. che hanno accertato che O.S. era privo della patente di guida, sottoposto alla misura di sorveglianza speciale di p.s. e che il suo motociclo era privo di copertura assicurativa.
Sulla base di questi elementi i giudici di merito hanno ritenuto che O.S. sia fuggito subito dopo l'incidente, accaduto alle ore 20, per evitare le conseguenze derivanti dalla serie di irregolarità commesse e che si sia precipitato a casa dal padre il quale, su sua istigazione, ha telefonato, alle ore 20.40, alla Stazione dei Carabinieri denunciando falsamente il furto della moto. I giudici hanno rilevato come anche dal punto di vista temporale tale ricostruzione sia coerente, in quanto O.S. ha avuto tutto il tempo di tornare a casa e di concordare con il padre la falsa denuncia della moto, finalizzata, come si è detto, ad evitare le conseguenze derivanti dal fatto che circolava senza patente di guida a bordo di un mezzo privo di assicurazione.
Pertanto, nessun vizio si riscontra nella motivazione della decisione.
D'altra parte, deve ritenersi corretta anche la qualificazione del reato.
Con la telefonata diretta ai Carabinieri O.G. ha effettuato una vera e propria denuncia orale, in cui ha affermato essere avvenuto il furto della moto, ponendo in essere il delitto di simulazione di reato, che si configura, nella sua forma diretta, quando con denuncia o querela, presentata, come in questo caso, alla polizia giudiziaria che ha l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, si afferma falsamente essere avvenuto un reato, determinando in tal modo l'inizio di un procedimento penale per accertare l'esistenza del reato stesso.

La sussistenza di quest'ultimo elemento del reato viene contestato nel ricorso proposto nell'interesse di O.G., sostenendo che la denuncia era apparsa sin dall'inizio inverosimile, avendo i Carabinieri, immediatamente dopo l'incidente, compreso che alla guida della moto vi fosse proprio O.S.
Invero, deve ritenersi corretta la valutazione compiuta dalla Corte territoriale che ha ritenuto la telefonata "idonea a provocare le investigazioni". Ai fini della configurabilità della simulazione di reato è necessario che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del reato denunciato, sicchè la sussistenza del reato può essere esclusa solo quando la denuncia, per la sua intrinseca inverosimiglianza susciti l'immediata incredulità ed il sospetto degli organi che la ricevono, che si determinano al compimento delle indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati. Nel caso in esame, la denuncia orale non possedeva alcun carattere di "inverosimiglianza", tanto è vero che i Carabinieri hanno iniziato le prime indagini dirette alla identificazione del conducente della moto che, secondo la falsa denuncia, sarebbe stato anche l'autore del furto denunciato da O.G.; il fatto che abbiano compreso, in poco tempo, che a guidare la moto era stato O.S. non consente di considerare inverosimile la denuncia, ma ciò va attribuito alla sagacia investigativa dei Carabinieri.

Il reato previsto dall'art. 367 c.p. è reato di pericolo, per cui è sufficiente l'idoneità della simulazione a determinare l'astratta possibilità dell'inizio di un procedimento penale: d'altra parte, deve ritenersi che l'inizio del procedimento penale non è un evento che deve conseguire dal fatto preso in considerazione dalla norma incriminatrice, ma è un'attitudine della condotta, che deve essere idonea a che possa derivarne quell'effetto.
Nella specie, i giudici di merito, sulla base di una motivazione adeguata e coerente, hanno riconosciuto l'idoneità della denuncia, così come richiesto dalla norma.
Pertanto i ricorsi di O.G. e S. devono essere rigettati con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

4. E', invece, fondato il ricorso presentato nell'interesse di C. G., sebbene per ragioni leggermente diverse da quelle dedotte.
Secondo la sentenza impugnata la C. avrebbe concorso nel reato di simulazione recandosi sul luogo del sinistro e confermando il contenuto della falsa denuncia già effettuata dal marito, sostenendo che la moto coinvolta nell'incidente sembrava quella del figlio che era stata rubata.
Invero, dalla stessa sentenza emerge che il supposto contributo alla falsa denuncia, che ha giustificato la responsabilità della C. a titolo di concorso, sarebbe intervenuto a denuncia già effettuata, per cui deve escludersi che vi sia stato un apporto precedente, che abbia in qualche modo rafforzato la condotta posta in essere dall'unico denunciante, cioè O.G..
Se si considera che la simulazione di reato è reato istantaneo di pura condotta, che quindi si consuma con la semplice denuncia idonea a provocare investigazioni, deve riconoscersi che mancano elementi per ritenere che la C. abbia concorso nel reato in questione. La condotta attribuita in sentenza alla ricorrente può essere considerata un mero post factum.
Ne consegue che, nei confronti della sola C.M.G., la sentenza deve essere annullata senza rinvio per non avere l'imputata commesso il fatto.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di C. M.G. per non aver commesso il fatto.
Rigetta gli altri ricorsi e condanna i relativi ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2014


 

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