REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AREZZO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del Got Dott.ssa Cinzia Scotto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 20301 del 2010 del Registro Generale vertente tra:
E. M. e D. E., in proprio e quali genitori di E. S., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Felice Torzini e David Torzini, elettivamente domiciliati nello studio dei difensori in Montevarchi, via Trento 11, come da mandato a margine dell'atto di citazione. ATTORI
CONTRO
E. G., rappresentato e difeso dall'Avv. Duccio Resti, elettivamente domiciliato nella Cancelleria del Tribunale, come per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
E CONTRO
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico Sarti e Giacomo Massini, elettivamente domiciliato in Terranuova, via Vittorio Veneto 60, nello studio dell'Avv. P. A. come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI ALL'UDIENZA DEL GIORNO 6 FEBBRAIO 2014:
PARTE ATTRICE: "Voglia il Tribunale, contrariis reiectis- condannare per i titoli e le causali di cui in atti, il convenuto E. G. al risarcimento dei danni in favore degli attori E. M. e D. E., sia in proprio sia in qualità di
legali rappresentanti-esercenti la potestà sulla figlia minore E. S., nella somma risultante dalla espletata istruttoria e in ogni caso nella somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con interessi e rivalutazione monetaria. Con Vittoria di spese e di onorari. In caso di auspicato accoglimento della domanda attrice, si chiede la distrazione delle spese legali in favore dei procuratori Avv. David Torzini e Felice Torzini, che si dichiarano anticipatari."

PARTE CONVENUTA: "Rimettendosi a giustizia in ordine alla domanda attrice, in relazione a quanto risulti provato secondo i canoni di legge -in caso di accertata responsabilità di esso convenuto, condannare la Groupama Assicurazioni spa (già Nuova Tirrena Assicurazioni spa) a rilevare indenne E. G. da ogni pretesa ed ogni onere che lo stesso fosse costretto a sopportare all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese e di onorari".

PARTE TERZA CHIAMATA: "Non dovuta indennità da Groupama Assicurazioni spa con vittoria delle spese legali".

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 12 aprile 2010, E. M. e D. E., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore S., hanno chiamato in giudizio E. G. per sentire accogliere le conclusioni
riportate in epigrafe.
Esponevano gli attori di avere affidato S., in data 8 maggio 2009, al convenuto.
Mentre si trovava a casa di E. G., la minore veniva spinta dalla cugina L. che la faceva cadere da un muretto di sostegno del giardino.
La bambina veniva quindi immediatamente trasportata al locale Pronto Soccorso, dove veniva riscontrato un trauma con frattura al gomito ed all'avambraccio destro.
I genitori preferivano, pertanto, accompagnare la figlia all'Ospedale Meyer, dove veniva sottoposta ad un intervento chirurgico in data 9 maggio 2009, consistente nella "riduzione a cielo aperto della frattura del collo radiale e osteosintesi temporanea".
Veniva dimessa due giorni dopo con applicazione di apparecchio gessato.
Un mese dopo, veniva nuovamente sottoposta ad intervento chirurgico per la rimozione del filo di Kirshner.
Seguiva decorso posto operatorio e successivo programma rieducativo del braccio.
II dott. L. del Meyer certificava un periodo di malattia di gg 142 di cui 100 di inabilità temporanea assoluta e 42 per la riabilitazione di itp mentre quantificava nell'8% l'invalidità permanente.
Gli attori, venuti a conoscenza che il rischio era coperto da polizza assicurativa, chiedevano a mezzo di un legale il ristoro dei danni subiti nei confronti di E. G., in quanto responsabile civilmente per il fatto illecito commesso dalla figlia minore L. in danno di S. La richiesta veniva estesa anche alla compagnia assicuratrice, la quale aveva effettuato un sopralluogo nel luogo dell'incidente.
Si costituiva E. G. il quale non ha contestato i fatti come esposti dagli attori ma ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicuratrice, per essere rilevato indenne da ogni pretesa attorea.
Si costituiva la Groupama Ass.ni spa (d'ora innanzi Groupama) la quale evidenziava che esiste un contratto di responsabilità civile, stipulato con G. E. in data 6.11.2009 ma osservava che la garanzia non includerebbe anche i rischi derivanti dalla proprietà di giardini, nonchè di impianti e strutture esistenti nel giardino.
Se, infatti, G. E. avesse voluto tale copertura, avrebbe dovuto stipulare una polizza di tipo A e che, in ogni caso, sarebbero esclusi i fatti dolosi, fermo restando che Ira i terzi non rientrerebbero parenti e affini.
Osservava, inoltre, che sarebbe stato onere degli attori dimostrare una eventuale colpa di G. E. nella causazione del danno e che, secondo quanto risulterebbe, l'infortunio sarebbe interamente addebitabile alla colpa del danneggiato, che ben conosceva la casa del parente.
La causa è stata istruita con il deposito di memorie ex art. 183, 6 comma c.p.c. all'esito del quale è stata effettuata una consulenza medico legale ed ascoltati vari testimoni.
In particolare, all'udienza del giorno 19 luglio 2012, veniva ascoltata T. R. A., nonna di S. e madre di E. M. e G.
La teste precisava di non essere stata presente al momento del fatto ma ha confermato che la minore ha avuto necessità di assistenza continua dopo l'incidente.
All'udienza del 20 dicembre 2012, veniva espletato l'interrogatorio formale del convenuto, il quale precisava che al momento dell'incidente stava scaricando la macchina. Sentì le urla, accorse e trovò S. a terra sotto il muretto che piangeva.
Le due bambine gli dissero che stavano giocando e che durante il gioco L. avrebbe spinto S.
La moglie di E. G., ha confermato la dinamica dei fatti riferita dal marito in sede di interrogatorio formale.
Il dott. S. M., CTU, nella relazione che qui si ha per integralmente trascritta, quantificava una invalidità totale temporanea di 40 gg, 20 al 75%, 40 gg al 50% ed ulteriori 20 al 25% con postumi permanenti quantificati nel 6,5%.
La causa è stata trattenuta a sentenza con il rito della trattazione scritta all'udienza del 6 febbraio 2014.

Motivazione

L'art. 2048 cc espressamente, prevede che "II padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.
I criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, sia anche, e soprattutto, nell'obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari (Cass. 13.3.2008 n. 7050; Cass. 20.10.2005 n. 20322; cass. 11.8.1997 n. 7459).

La norma dell'art. 2048 c.c. è costruita in termini di presunzione di colpa dei genitori (o dei soggetti ivi indicati).
In relazione al'interpretazione di tale disciplina, quindi, è necessario che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa desumibile dalla norma, offrano, non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (e ciò perché si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere ed all'indole del minore (v. anche Cass. 14.3.2008, n. 7050).
Inoltre, l'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su di un minore, può essere ritenuta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 c.c. (Cass. 7.8.2000 n. 10357).

Nel caso in esame, si è trattato di un gioco tra due bambine, durante il quale la figlia del convenuto ha spinto la cugina, facendola cadere da un muretto (si veda l'interrogatorio formale del convenuto e la testimonianza di S.)
Dalle risultanze istruttorie, è emerso che entrambe le minori avevano, al momento del fatto, circa nove anni e che entrambi i genitori, nel preciso momento dell'incidente, erano intenti ad altre attività, sia pure nelle vicinanze del giardino (il padre stava scaricando la macchina mentre la madre stava scendendo le scale), omettendo di
sorvegliarle, sia pure momentaneamente.
E' emerso con altrettanta evidenza, inoltre, che la minore L. non si è resa conto delle potenziali conseguenze della spinta che ha dato alla cugina S., sintomo di una immaturità forse determinata dall'età ma anche da una educazione inadeguata.
Va, peraltro, osservato che il convenuto E. G. non ha mai contestato gli addebiti e confermando che l'incidente, di fatto, è avvenuto perché lo stesso e la moglie, in quel momento, non stavano vigilando le minori che giocavano.

Le lesioni riportate da S., poi, confermano la tesi di parte attrice. Leggendo la CTU, infatti, si legge che la minore ha riportato "la frattura del capitello radiale dx tipo Salter-Harris II, causata dalla spinta ricevuta e dalla conseguente caduta dall'altezza di 40 cm circa".
Parte attrice, quindi, ha assolto al proprio onere probatorio in punto di an.

Per quanta riguarda la contestata operatività della polizza, questo giudicante ritiene di rigettare l'eccezione della terza chiamata.
La polizza sottoscritta da E. G. (doc 4 di parte terza chiamata) si estende, letteralmente, "per la responsabilità civile dell'assicurato/contraente e dei famigliari conviventi in relazione ai fatti della vita privata".
II caso in esame rientra nei fatti della vita privata, trattandosi di un danno causato dalla figlia convivente del contraente ad un terzo non convivente.
Quanto poi all'asserita inoperatività in quanto il fatto sarebbe accaduto nel giardino, questo giudicante la ritiene infondata, dal momento che con la dicitura "in relazione ai fatti della vita privata" si intende tutto ciò che può accadere alla famiglia, dentro e fuori delle mura di casa (si pensi, a mero titolo esemplificativo, al bambino che
rompe una statuina in un negozio di porcellane).
L'eccezione relativa alla clausola di gestione della lite, sollevata da parte terza chiamata, va rigettata.
E' pacifico, infatti, che non è stato E. G. a promuovere la causa ma i genitori della vittima, soggetti terzi rispetto al contratto assicurativo.
Va, inoltre, osservato che la clausola invocata da Groupama appare essere in contrasto con il terzo comma dell'art. 1917 cc, nella parte in cui prevede che l'assicurazione non riconosce all'assicurato le spese sostenute per legali o tecnici che non siano dalla stessa designati.

Sulla quantificazione del danno subito dalla minore, questo giudicante concorda con le conclusioni del ctu Dott. M.
Relativamente alla quantificazione della personalizzazione del danno, dalle risultanze istruttorie, è emerso che il danno subito dalla minore è stato grave e che ha avuto 40 gg di ITT, 75 di ITP al 75%, 4o gg di ITP al 50% e 40 al 25%. La nonna della minore, inoltre, ha confermato che S. ha avuto un lungo periodo di inabilità e di successiva riabilitazione. Appare congruo, di conseguenza, quantificare la personalizzazione del danno al 50%.
II ctu ha ritenuto congrue le spese mediche documentate dai genitori della minore.
La scelta di E. M. e D. E. di far curare la figlia all'Ospedale Meyer appare condivisibile, tenuto conto che è il più vicino ospedale pediatrico.
Sono, di conseguenza, giustificate le spese per viaggi e pasti presentate e documentate dagli attori.

Relativamente alla richiesta di risarcimento danni presentata in proprio dai genitori, esaminata la dichiarazione dei redditi di E. M. per l'anno 2008 e tenuto conto del lungo periodo di inabilità della figlia, ritiene congruo liquidare il danno da lucro cessante, per le giornate di lavoro perse come artigiano, in € 3000,00.
Per quanto riguarda la posizione della madre, questo giudicante, osservato preliminarmente, che all'epoca dei fatti era casalinga, rileva che il disagio subito dalla D. deve essere, sia pure in via meramente equitativa, comunque monetizzato. E' evidente, infatti, stante l'eta della bambina, la gravità delle lesioni e la durata della malattia, che anche la signora D. ha visto per vari mesi la sua vita cambiata, essendo impegnata con il coniuge ad accudire la figlia ed a portarla nelle varie strutture. Questo giudicante ritiene di quantificarlo in € 500,00.

Riassumendo: danno non patrimoniale da postumi al 6,5% € 12199,00; danno non patrimoniale da ITT per 40 gg € 4000,00; danno non patrimoniale da ITP al 75 % per 20 gg € 1500,00, danno non patrimoniale da ITP al 50% per 40 gg € 2000,00; danno non patrimoniale da ITP al 25% € 1000,00; personalizzazione del danno al 50% per
€ 6099,00 per complessivi € 26798,00 oltre interessi e rivalutazione dal di del sinistro fino al saldo effettivo.
A questa somma, poi, vanno aggiunti € 875,95 per spese mediche e riabilitative documentate, a cui vanno aggiunti € 172,3 per spese di viaggio ed € 180,00 per pasti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il lucro cessante del padre viene quantificato in € 3000,00 mentre quello della madre in € 500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese legali di attori e convenuto, che si liquidano in dispositivo, vengono poste a carico di parte terza chiamata, tenuto conto che il presente giudizio trae origine da una omessa risposta della compagnia assicuratrice alle sollecitazioni dell'assicurato e degli attori.

PQM

II Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del got Dott.ssa Cinzia Scotto, definitivamente decidendo sulla causa promossa da E. M. e D. E., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore E. S. contro E. G. e contro Groupama Assicurazioni spa, in persona del legate rappresentante, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, ritenuta la domanda di parte attrice fondata, la accoglie.
Accerta e dichiara, infatti, E. G. responsabile ex art. 2048 cc dell'incidente accaduto a E. S.
Quantifica il danno non patrimoniale da postumi al 6,5% € 12199,00; danno non patrimoniale da ITT per 40 gg € 4000,00; danno non patrimoniale da ITP al 75 % per 20 gg € 1500,00, danno non patrimoniale da ITP al 50% per 40 gg € 2000,00; danno non patrimoniale da ITP al 25% € 1000,00; personalizzazione del danno al 50% per C 6099,00 per complessivi € 26798,00 oltre interessi e rivalutazione dal di del sinistro fino al saldo effettivo.
A questa somma, poi, vanno aggiunti € 875,95 per spese mediche e riabilitative documentate, a cui vanno aggiunti € 172,3 per spese di viaggio ed € 180,00 per pasti oltre interessi e rivalutazione monetaria.
II lucro cessante del padre viene quantificato in € 3000,00 mentre quello della madre in € 500,00. II danno dei genitori, quindi, ammonta a complessivi € 4728,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Accertata responsabilità di E. G., condanna la Groupama Assicurazioni spa (già Nuova Tirrena Assicurazioni spa) a rilevare indenne il convenuto per le somme come sopra quantificate.
Condanna la terza chiamata a pagare le spese legali della parte attrice che si liquidano in € 11621,92 cap come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatali.
Condanna la terza chiamata a pagare le spese legali del convenuto, che si liquidano in € 7254,00 oltre iva e cap come per legge.
Condanna la terza chiamata a pagare le spese di CTU e quelle di CTP di parte attrice e di parte convenuta.
Arezzo, 9 giugno 2014
Il Cancelliere


 

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