TRIBUNALE DI PERUGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia, Dott.ssa Rosa Lavanga, ha pronunciato, all'udienza del 24.3.2015, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con atto di citazione da
B. S.r.l. e P. S. S.r.l.. in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. rappresentate e difese dall'Avv. F.P. come da procura speciale in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Perugia, ____
- attrici -
contro
M.D. e G.S., rappresentati e difesi dall'avv. F.B. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, Via ___
- convenuti -
OGGETTO: Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
UDIENZA del 24.3.2015

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 19 - 22.10.2012 le società B. S.r.l. e P. S.c.a.r.l. S.r.l. convenivano in giudizio i Sigg.ri D.M. e S.G. per sentire pronunciare nei loro confronti sentenza di declaratoria di inefficacia del fondo patrimoniale costituito in data 21.3.2011. Premettevano le società attrici che: - con sentenza n. 131/2011, pronunciata in data 04/02/2011 mediante lettura pubblica del dispositivo e depositata il 05/04/2011, il Tribunale Penale di Perugia condannava la Sig.ra D.M. a corrispondere a titolo di provvisionale alla B. S.r.l. la somma di Euro
60.000.00 e alla società P. S.c.a.r.l. la somma di Euro 5.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa delle parti civili costituite; - in data 21.3.2011 in Deruta, avanti al Dott. L.D., con l'assistenza delle testimoni D.I. e B.I., i coniugi M.D. e G.S. con atto pubblico Rep. n. 2.621 e Racc. n. 1.803 (registrato il 24.3.2011 e trascritto il 24.3.2011) costituivano un fondo patrimoniale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 167 c.c. e ss, destinando ad esso una unità immobiliare facente parte di un fabbricato sito in Torgiano (PG), Via ___, di proprietà della Sig.ra M. per i diritti pari a all'art. 3 del medesimo atto veniva precisato: "i coniugi costituenti espressamente convengono e confermano che gli immobili conferiti in fondo patrimoniale resteranno della Sig.ra M.D. che ne è attualmente proprietaria per i diritti come sopra specificati, e che i medesimi non possono essere liberamente alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati, se non con il consenso di entrambi, ma senza necessità dell'autorizzazione giudiziale prevista dall'art. 169 c.c., cui i coniugi derogano espressamente"; - impugnava la sentenza penale di condanna la Sig.ra M.; la Corte di Appello di Perugia, con sentenza n. 167/12 confermava le statuizioni civili della sentenza di primo grado condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado sostenute dalla parte; - già in data 27/05/2011 la sentenza n. 131/2011 del Tribunale di Perugia era stata munita di formula esecutiva ed in data 19/06/2012 anche la sentenza n. 167/2012 della Corte d'Appello di Perugia veniva munita della relativa formula; - entrambe le sentenze, spedite in forma esecutiva, erano notificate, contestualmente, ma prima, dell'atto di precetto con cui era intimato alla Sig.ra M. il pagamento della somma complessiva di Euro 75.945,99 (di cui Euro 9.416.79 per P. SCARL ed Euro 65.878.43 per B. S.r.l.; - a fronte dell'inadempimento della Sig.ra M. il 18/09/2012 erano pignorati, presso la residenza dichiarata da quest'ultima in Deruta, Via ___ beni mobili per un valore complessivo di Euro 1.050.00. In considerazione dell'insufficienza di detti beni mobili a soddisfare la pretesa creditoria, l'Ufficiale Giudiziario invitava la debitrice ad indicare altri beni o crediti utilmente pignorabili. A fronte di tale richiesta la Sig.ra M. dichiarava di non essere proprietaria di beni mobili od immobili né di avere crediti verso terzi o redditi da lavoro dipendente, risultando esclusivamente intestataria di un conto corrente bancario presso il M.P., Agenzia di Torgiano, con saldo di Euro 211,00. Seguiva l'atto di citazione.

Si costituivano i Sigg.ri M. e G. contestando la domanda e concludendo per il suo rigetto perché infondata, attesa l'assenza totale dei presupposti giuridici per la revoca del fondo patrimoniale: l'immobile, relativamente al quale s'invoca l'inefficacia dell'atto costitutivo, invero, era devoluto alla famiglia, con l'esclusivo fine di creare un patrimonio finalizzato al soddisfacimento di primarie necessità. I consorti G. e M., costituendo il fondo patrimoniale, intendevano garantire un sostegno patrimoniale alla famiglia, con fine prevalente rispetto alle garanzie riservate alla generalità dei creditori.

Istruito il giudizio a mezzo prove documentali all'udienza odierna, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., fissata per la discussione orale le parti concludevano come in atti.

Motivazione

Va affermata l'esperibilità nel caso di specie dell'azione revocatoria ordinaria finalizzata a rendere inefficace nei confronti del creditore la costituzione del fondo patrimoniale.
Trattasi, invero, di atto che rende i beni conferiti aggredibili dai creditori solo a determinate condizioni e riduce, pertanto, la garanzia generale dei crediti stessi sul patrimonio dei costituenti.
Ciò detto sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda, risultando evidente che la costituzione del fondo venne effettuata perché la Sig.ra M. era conscia dell'esposizione debitoria nei confronti delle società odierne attrici. Ciò emerge in maniera inequivocabile dalla circostanza della avvenuta costituzione del fondo patrimoniale immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della condanna della Sig.ra M., resa pubblica mediante lettura del dispositivo in udienza in data 4.2.2011, palese l'intento, noto peraltro anche al coniuge G., della debitrice di sottrarre le proprie sostanze da possibili azioni esecutive sui beni di propria appartenenza.

In ordine alla prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. III n. 24757/08 e n. 17418/07), ha precisato che essa può essere data tramite presunzioni deducibili da due indizi quali il breve lasso di tempo intercorso tra il sorgere del credito e la costituzione del fondo e la mancata giustificazione della costituzione del fondo effettuata dopo molti anni dal matrimonio e sugli unici immobili del debitore.
Nella fattispecie, emerge in maniera inequivocabile che: - in data 04/02/2011 il Tribunale Penale di Perugia pronunciava sentenza di condanna della Sig.ra D.M. a corrispondere a titolo di provvisionale in favore di B. S.r.l. la somma di Euro 60.000,00 e alla società P. S.c.a.r.l. la somma di Euro 5.000,00 oltre alle spese di costituzione e difesa delle parti civili costituite; - in data 21/03/2011 (cioè solo 45 giorni dopo) i Sigg.ri G. - M. costituivano un fondo patrimoniale su beni immobili di proprietà della Sig.ra M. (in forza di successione divenuta proprietaria dell'immobile di Via ___, in data 25.2.1992); - il 17/08/2002 la Sig.ra M. ha contratto matrimonio con il Sig. G.S.; - in data 21.3.2011 ha costituito il fondo patrimoniale.

Non assume rilevanza la circostanza che il fondo sia stato costituito per soddisfare le esigenze della famiglia perché con l'azione revocatoria non si disconosce la validità del fondo patrimoniale e la sua causa (il soddisfacimento dei bisogni della famiglia) ma se ricorre l'elemento della consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore la tutela delle ragioni di quest'ultimo (realizzata attribuendo al patrimonio conferito al fondo patrimoniale la sua funzione di garanzia generica del credito) diventa prevalente nei limiti di quanto serva per il suo soddisfacimento.
Va pertanto dichiarata, in accoglimento della domanda, nei confronti delle società attrici l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

All'esito della discussione orale, visto l'art. 28,1 sexies c.p.c.
definitivamente pronunciando, dichiara l'inefficacia, nei confronti di B. S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., e di P. S.c.a.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., dell'atto di costituzione in fondo patrimoniale a rogito Dr. L.D. trascritto il 24.3.2011 (Rep. n. 2621 e Racc. n. 1803), sull'immobile di proprietà della Sig.ra M.D. per i diritti pari a sito in Torgiano (PG), Via ___.
Ordina al Conservatore dei RR.II. di Perugia le trascrizioni di legge.
Condanna M.D. e G.S. al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 991,45 per spese, Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette come per legge.
Così deciso in Perugia il 24 marzo 2015.
Depositata in cancelleria il 24 marzo 2015.


 

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