REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice Istruttore Dott. Giovanni Di Pietro in funzione di Giudice Unico,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6123/2012 R.G., avente ad oggetto: Condannatorio ed azione revocatoria ordinaria,
tra
I. Spa, con sede in _____, in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappr. e difesa dall'Avv. E. T. e dall'Avv. R. P. -attrice-
contro
P. P. di P. G. & C. s.n.c., con sede in _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, e P. G. e P. L., non costituitisi in giudizio. -convenuti-
All‘udienza del 4 marzo 2014 la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione del termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 13 giugno/6 luglio 2012, l'I. S.p.A., con sede in ____, conveniva la P. P. di P. G. & C. s.n.c., con sede in ____ nonchè P. G. e P. L., esponendo:
- che essa attrice era creditrice, nei confronti della predetta P. P. di P. G. & C. s.n.c., della somma di euro 33.281,40 (per saldo delle forniture di merce di cui alle fatture indicate in citazione);
- che, con atto del 14 novembre 2011, P. G. (socia illimitatamente e solidalmente responsabile delle obbligazioni gravanti Sulla P. P. di P. G. & C. s.n.c.) aveva costituito in fondo patrimoniale (in favore proprio e del coniuge P. L.) tutti i beni immobili di sua proprietà;
- che tale atto negoziale, posto in essere allo scopo di sottrarre alla garanzia creditoria i beni conferiti nel fondo patrimoniale, arrecava un pregiudizio ai diritti di essa attrice;
- che ricorrevano pertanto i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
Chiedeva dunque di condannare la società convenuta al pagamento, in favore di essa attrice, della predetta somma di euro 33.281,40, oltre agli interessi ex decreto legislativo n. 231/2002, nonchè di dichiarare l'inefficacia, sempre nei confronti di essa attrice, del menzionato atto di costituzione di fondo patrimoniale del 14 novembre 2011.
I convenuti non si costituivano in giudizio.
All'udienza del 4 marzo 2014 la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione del termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale.

Motivazione

Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti P. P. & C. s.n.c., nonchè P. G. e P. L., non costituitisi in giudizio nonostante la ritualità della citazione.

Ciò premesso, le domande attrici (di pagamento di somma ed azione revocatoria ordinaria) sono fondate e vanno accolte.
L'esistenza del dedotto credito pecuniario (per complessivi euro 33.281,40, a titolo di residuo corrispettivo) della società attrice – verso la convenuta P.P. s.n.c., quale destinataria di forniture di merce eseguite dalla prima società negli anni 2011 e 2012, in parte anteriore alla stipulazione dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale in questione, è comprovata, oltre che dalla e-mail del 30 gennaio 2012 (con cui G.P., socio amministratore della società convenuta, confermò l'impegno di saldare il debito per le forniture effettuate dall'attrice), dalla deposizione testimoniale resa da C. M. (agente, sino
all'aprile del 2013, della società attrice), che ha riferito; a) che, effettivamente, nei periodi risultanti dalla fatture mostrate al teste, la P. P. s.n.c. ha ordinato all'I. S.p.A., con l'intermediazione dello stesso quale agente, ed anche direttamente, diversi quantitativi di pneumatici; b) che la P. P. s.n.c. propose alla società attrice un piano di rientro della sua esposizione debitoria, e, al riguardo, inviò all'attrice, ed allo stesso C. per conoscenza, la mail del 31 gennaio 2012; c) che l'entità dell'esposizione debitoria attuale della convenuta verso l'attrice non dovrebbe essere inferiore ad euro 20.000,00.
La società convenuta va quindi condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della predetta somma di euro 33.281,40, oltre agli interessi di mora maturati e maturandi ai tassi e con le decorrenze di cui al decreto legislativo n. 231/2002 sino all'effettivo soddisfo.

Per quanto riguarda, poi, la proposta azione revocatoria ordinaria, il predetto credito pecuniario è sorto (almeno in parte) anteriormente alla data di stipulazione dell'atto negoziale del 14 novembre 2011 (anche perchè, quando, in tema di azione revocatoria, si deve giudicare circa l'anteriorità o meno del credito o della ragione di credito, rispetto all'atto impugnato, per gli effetti previsti dall'art. 2901 n. 2 c.c., occorre far riferimento non al momento in cui il credito venga accertato in giudizio, ma a quello in cui si è verificata la situazione di fatto alla quale il credito stesso si ricollega, in quanto l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del credito e non anche la sua concreta esigibilità; Cass. n. 1050/96; Cass. n.8013/96; Cass. n. 1413/2006).

La ricorrenza dell'eventus damni è dimostrata sia dall'evidenziata entità dell'esposizione debitoria (in parte sussistente già all'epoca della stipulazione dell'atto del 14 novembre 2011) della società convenuta (e, di conseguenza, anche di P.G., quale socia illimitatamente e solidalmente responsabile ex art. 2291 c.c.), sia dal fatto che lo stesso atto negoziale del 14 novembre 2011 sembra avere riguardato gli unici beni immobili di proprietà della stessa P.; circostanze, queste, che denotano la sensibile incidenza negativa dell'atto dispositivo in questione sulla complessiva consistenza patrimoniale della predetta debitrice e sulle possibilità di effettivo soddisfacimento del credito della società attrice (tanto più che, in tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza, ovvero dispendio nell'esazione coattiva del credito medesimo; Cass. n. 12678/2001; Cass. n. 20813/2004).
E l'impugnato atto di costituzione di fondo patrimoniale ha comportato una rilevante (e pregiudizievole per la creditrice, anche in termini di minori fruttuosità e speditezza dell'eventuale azione esecutiva diretta a far valere la garanzia patrimoniale del credito; Cass. n. 15310/2007) variazione qualitativa del patrimonio della debitrice, in quanto esso ha prodotto l'effetto – ex art. 170 c.c. - di rendere i beni conferiti aggredibili – anche per il soddisfacimento dei crediti anteriori; Cass. n. 3251/96- solo a determinate condizioni, e cioè, con l'esclusione dell'azione esecutiva per “debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Essendo la costituzione di fondo patrimoniale un atto a titolo gratuito (anche se compiuto da entrambi i coniugi, non sussistendo, neanche in tale ipotesi, alcuna contropartita in favore dei costituenti; Cass. n.24757/2008), la relativa azione revocatoria ordinaria non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice sia conosciuto, oltrechè dalla debitrice (P.G.), anche dal coniuge (P. L.) di quest'ultima, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso (Cass. n. 966/2007).

La prove della sussistenza, in capo a P. G. (socio ammistratore della P. P. & C.), di tale conoscenza (intesa anche come previsione di un mero danno potenziale; Cass. n.15310/2007) è inequivocamente desumibile dalla sopra evidenziata entità dell'esposizione debitoria (ricorrente in parte all'epoca di stipulazione dell'atto del 14 novembre 2011) della stessa P. (ex art. 2291 c.c.) e dalla sua (conseguentemente logica) consapevolezza della maggiore (e sensibile) difficoltà di esazione (del credito vantato dall'attrice nei confronti della medesima), che sarebbe derivata, ai sensi dell'art. 170 c.c., dalla costituzione, in fondo patrimoniale, degli (unici) immobili di sua proprietà, indicati nello stesso atto negoziale.
Tale consapevolezza è di per sè sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo della scientia damni rilevante ex art. 2901, comma primo, n. 1 c.c., e quest'ultimo elemento soggettivo non è escluso dall'invocazione di un generico interesse della famiglia, poichè non sussiste alcun obbligo di costituire il fondo ex art. 170 c.c. per far fronte ai bisogni della famiglia (Cass. N 17418/2007).

Va quindi dichiarata l'inefficacia, nei confronti della società attrice, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 14 novembre 2011.
Le spese processuali (da liquidarsi con i criteri parametrici di cui al D.M. n. 55/2014, applicabile -ex art. 28- alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore) seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti in solido stante il loro comune interesse della causa.

PQM

Il Giudice Unico,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6123/2012 R.G.A.C., condanna la P. P. & C. s.n.c. al pagamento, in favore della società attrice, per la causale indicata in motivazione, della somma di euro 33.281,40, oltre agli interessi di mora maturati e maturandi ai tassi e con le decorrenze di cui al decreto legislativo n. 231/2002 sino all'effettivo soddisfo;
in accoglimento della proposta azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., dichiara l'inefficacia, nei confronti della società attrice, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 14 novembre 2011, in Notar _______ da Catania, trascritto in data 21 novembre 2011 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania al nn _____ generale e _____ particolare,
condanna i convenuti in solido al rimborso, in favore dell'attrice, delle spese processuali che liquida (ex D.M. n. 55/2014) in complessivi euro 6.803,00, in essi compresi euro 6.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del predetti compensi.
Così deciso in Catania il 6 maggio 2014.
Il Giudice Unico
Dott. Giovanni Dipietro


 

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