REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Giudice di Pace di Milano, con ordinanza R.G. 49875/2013 dell'8.10.2013, depositata il 10.10.2013, nel procedimento pendente fra:
LG ELECTRONICS ITALIA SPA;
C.D.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Svolgimento del processo

quanto segue:
par. 1. Il Giudice di Pace di Milano, con ordinanza del 10 ottobre 2013, ha proposto istanza di regolamento di competenza d'ufficio in relazione alla controversia riassunta davanti a sè dalla s.p.a. LG Electronic a seguito di declinatoria di competenza pronunciata dal Giudice di Pace di Nola.
La controversia era stata introdotta davanti a quel giudice da C. D. allo scopo di ottenere l'accertamento di inadempimento contrattuale ed il risarcimento del danno e la convenuta s.p.a. LG Electronics aveva eccepito l'incompetenza territoriale e la competenza alternativa del Giudice di Pace di Milano, di quello di Casoria e di quello di Napoli.
Il Giudice di Pace di Nola accoglieva l'eccezione con ordinanza del 14 novembre 2013.
par. 2. Il Giudice di Pace di Milano, nella sua ordinanza, ha elevato il conflitto adducendo che nella specie la controversia era regolata dal foro del consumatore, siccome aveva eccepito lo stesso C. nel costituirsi in replica alla comparsa di riassunzione della controparte. Rilevando che il C. aveva residenza e domicilio in Napoli ha così giustificato l'elevazione del conflitto.
par. 3. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.
par. 3. Prestandosi il ricorso ad essere deciso con il procedimento di cui all'art. 380-ter c.p.c., è stata formulata richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito è stata fissata l'adunanza della Corte.

Motivazione

quanto segue:
par. 1. Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero ha chiesto l'accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza d'ufficio ravvisando fondata l'evocazione del foro del consumatore.
par. 2. Il Collegio non condivide le conclusioni del Pubblico Ministero, in quanto nella specie è stato lo stesso asserito consumatore ad evocare in giudizio la controparte in un luogo diverso da quello di sua residenza, cioè a Nola, che era identificabile come foro del consumatore (non constando un'elezione di domicilio nel contratto).
Nella citazione introduttiva del giudizio davanti a quel Giudice di Pace infatti era espressamente indicato come luogo di residenza Napoli e, dunque, l'attore bene avrebbe potuto avvalersi di quel foro. Non essendosene avvalso il potere di rilevazione dell'esistenza del foro del consumatore non solo non sussisteva in capo alla controparte, ma non sussisteva nemmeno in capo al Giudice di Pace di Nola.
Una volta dichiarata l'incompetenza da parte di quel Giudice, non potendo venire il rilievo il foro del consumatore per essere esso stato derogato dall'interessato, nemmeno il Giudice di pace di Milano, a seguito della riassunzione, aveva il potere di sollevare conflitto, posto che tale potere non poteva esercitarsi a tutela del foro del consumatore come criterio di competenza inderogabile in quanto lo stesso attore lo aveva reso irrilevante.
Il potere di conflitto è stato, dunque, esercitato in violazione dell'art. 45 non vendo in giuoco un criterio di competenza per territorio inderogabile.

In proposito si rileva che è stato già ritenuto (Cass. (ord.) n. 5933 del 2012) che In tema di foro del consumatore, la nullità della relativa clausola derogatoria non è rilevante se l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo e, quindi, tale nullità non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, nè d'ufficio dal giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a detto foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d'ufficio dal giudice nel caso in cui non lo sia.
Il principio di diritto che giustifica la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza d'ufficio è il seguente: Poichè, in tema di foro del consumatore, qualora l'iniziativa dell'azione giudiziale sia presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio, ed egli non si avvalga del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo, la violazione della regola del detto foro non è rilevabile nè dalla controparte, a cui vantaggio non opera, nè d'ufficio dal giudice, qualora il giudice adito abbia declinato la competenza sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata con invocazione dei fori ordinari da parte del convenuto e la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicato competente secondo di essi, nemmeno a quest'ultimo è dato il potere di rilevare che rispetto alla controversia operava il foro del consumatore. Ne consegue che l'ordinanza con cui egli elevi conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c. invocando l'operatività di quel foro dev'essere dichiarata inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile l'istanza di regolamento di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, il 15 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2014


 

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