REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
II Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12945/2010 promossa da:
G.B., con il patrocinio dell'avv. C.P. e, elettivamente domiciliato in ______
A.P., con il patrocinio dell'avv. C.P. e, elettivamente domiciliato in _____
ATTORI
contro
U.V., con il patrocinio dell'avv. N.E. e C.R.; elettivamente domiciliato in __________
CONVENUTO
COND. P.ZZA _______
CONVENUTO CONTUMACE

Svolgimento del processo

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato a U. V. e Condominio ______ gli attori G. B. e A. P. chiedevano che i convenuti venissero condannati ex art. 2043 c.c. e ex art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni, quantificati in € 53.130,00, derivanti dal furto nella propria abitazione avvenuto in data _____ avvalendosi del ponteggio montato nel cortile interno dello stabile; allegavano che sussisteva la responsabilità dall'impresa di V. che aveva la disponibilità del ponteggio quale impresa appaltatrice dei lavori e che aveva omesso di allarmare l'intero vano scale e del Condominio ex art. 2051 c.c per aver omesso qualsiasi controllo sull'impresa incaricata di eseguire i lavori.
Si costituiva U.V. rilevando che del tutto ipotetica era la tesi dell'attrice che i ladri si fossero introdotti nell'appartamento avvalendosi dei ponteggi posizionati dal convenuto; che il convenuto aveva ottemperato alle richieste del Condominio; che l'impresa convenuta aveva sottoposto al Condominio un preventivo avente ad oggetto differenti impianti di sicurezza al fine di evitare ogni nocumento ai condomini, ma il condominio aveva preferito affrontare un minor esborso economico ritenendo superflui tali maggiori servizi; che il Condominio decideva solo dopo il furto di permettere alla ditta V. la predisposizione di allarmi anche sulle finestre del vano scale; che la prova dell'asportazione dei beni spettava agli attori; chiedevano, pertanto, il rigetto delle domande.
Nessuno si costituiva per il Condominio che veniva dichiarato contumace. Veniva espletata l'istruttoria orale.
Con il deposito della memoria ex art. 183 Vi comma n. 2 gli attori davano atto dell'essere intervenuta una transazione con il Condominio rinunciando in sede di precisazione delle conclusioni a chiedere la condanna del Condominio e facendo presente nella memoria di replica di aver raggiunto un accordo con quest'ultimo decidendo di non insistere nella domanda a fronte della corresponsione di € 10.000,00.

Motivazione

Preliminarmente si rileva che il furto eseguito nell'appartamento di proprietà degli attori può ritenersi eseguito con l'ausilio del ponteggio installato dall'impresa di V. U. che, installato nel cortile interno, ha agevolato il passaggio dei ladri dalla finestra del vano scale posta tra il 4 e il 5 piano alla finestra della camera studio dell'appartamento degli attori, che forzata, ha consentito l'ingresso dei ladri nell'appartamento.
Ciò sulla base delle fotografie prodotte sub doc. 10, non contestate dal convenuto, da cui si evince la posizione dell'impalcatura, la forzatura della porta finestra della camera studio degli attori che comprova le modalità del furto come sopra indicate e riportate nella denuncia presentata dagli attori all'autorità competente in data 29.10.2007.

Ciò premesso, tuttavia, la domanda proposta dagli attori nei confronti di U.V., dovendosi ritenere cessata la materia del contendere nei confronti del Condominio a seguito della transazione intervenuta tra le parti di cui dà atto parte attrice nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2, non può ritenersi fondata. Esclusa la responsabilità dell'impresa ex art. 2051 c.c atteso che elemento indispensabile, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., è la relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, intesa nel senso che la prima abbia prodotto direttamente il secondo, e non abbia, invece, costituito lo strumento mediante il quale l'uomo abbia causato il danno con la sua azione od omissione (Cass. 1682 del 15/02/2000), nel caso di specie non è neppure configurabile una responsabilità dell'Impresa V. ex art. 2043 c.c.
Rilevato, infatti, che in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte ( Cass. 25.11.2005, n. 24897 11.2.2005 n. 2844) che, in tema di furto consumato da persona introdottasi in un appartamento avvalendosi dei ponteggi installati per i lavori di manutenzione dello stabile, la responsabilità dell'imprenditore che per tali lavori si avvale dei ponteggi deve essere valutata sotto il profilo dell'art. 2043 c.c., ove, violando il principio del neminem laedere, egli abbia collocato tali impalcature omettendo di dotarle di cautele atte ad impedirne l'uso anomalo, deve rilevarsi che nel caso di specie l'assenza delle cautele che nella prospettazione degli attori hanno agevolato il furto non sono imputabili all'impresa.
Gli attori lamentano infatti che l'impianto antifurto installato dall'impresa nel cortile dell'immobile era limitato al primo e all'ultimo piano delle impalcature; che i ladri sono agevolmente arrivati al ponteggio, entrando dall'ingresso principale e saliti tramite le scale ai piani superiori, attraverso la finestra posta tra il 4 e il 5 piano che non era allarmata.
V. U. ha replicato sin dalla comparsa aveva formulato al Condominio una proposta relativa ad un più sofisticato sistema antifurto ma che il Condominio aveva preferito contenere i costi. L'istruttoria espletata ha, inoltre, confermato che il convenuto aveva inviato in data antecedente alla commissione del furto, avvenuto il 29.10.2007, un preventivo per allarmare le finestre del vano scala, doc. 3 convenuto, che nella prospettazione attorea avrebbero consentito ai ladri l'utilizzo del ponteggio. Il teste C.A., dipendente del convenuto V.U. con mansioni relative ai preventivi, ai sopralluoghi e alla contabilità di cantiere, ha dichiarato che una volta predisposto il preventivo secondo il capitolato formulato dal Condominio, era stato fatto presente all'amministratore che sarebbe stato opportuno integrare i dispositivi di sicurezza in particolare con allarmi alle finestre del vano scale ed a tal fine era stato anche inviato un preventivo a fine settembre, data che appare congruente con il preventivo in data 26.9.2007 prodotto sub doc. 3 dal convenuto; che i lavori furono effettivamente commissionati ed effettuati in data successiva al furto come da nota dei lavori in data 6.11.07, doc. 4 convenuto.
Ne consegue che l'omissione delle cautele idonee a evitare o rendere maggiormente difficoltosa l'intrusione da parte di terzi non può essere imputata al V. che aveva tempestivamente fatto rilevare l'opportunità di integrare il sistema di allarme già installato in particolare con riferimento alla sicurezza delle finestre del vano scale.
Alla luce di quanto esposto la domanda proposta dagli attori deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa;
rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti di U.V.;
dichiara cessata la materia del contendere tra attori e Condominio ______;
condanna gli attori a rifondere U.V. le spese di lite liquidate in euro 4.500,00.
Così deciso in Milano il 24 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2014.


 

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