LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GALBIATI Ruggero - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Torino;
Nei confronti di:
A. M.;
Avverso la sentenza n. 906/2010 del GUP del Tribunale per i Minorenni di Torino del 23.09.2010 Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in udienza camerale del 30 novembre 2011 la relazione fatta dal Consigliere dott. Claudio D'Isa;
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti.

Motivazione

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino ricorre in cassazione avverso la sentenza di n.d.p., ai sensi degli artt. 89 cod. pen. e art. 129 c.p.p., pronunciata dal GIP del Tribunale per i Minorenni dello stesso capoluogo, il 23.09.2010, nei confronti di A.M., in ordine al reato di furto aggravato.
A base della motivazione il GIP evidenziava che, non essendo possibile stabilire se all'epoca del fatto (commesso circa quattro anni prima) il minore era capace di intendere e di volere, ed, effettuando una prognosi negativa di poterla accertare in fase dibattimentale, non era sostenibile l'accusa sotto tale profilo.
Il ricorrente Procuratore denuncia, con un primo motivo, violazione di legge nella specie degli artt. 129, 178 lett. c) e art. 416 e segg. c.p.p.. Si deduce che il GUP, anzichè procedere alla fissazione dell'udienza preliminare, ha emesso de plano ex art. 129 c.p.p., la declaratoria in questione, a seguito di richiesta in tal senso da parte della stessa Procura minorile. Tutto ciò in contrasto con quanto previsto dall'art. 418 e ss. c.p.p. e con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della S.C. con la sentenza del 25.1/30.3.2005 n. 12283, secondo il quale il GUP, dopo aver ricevuto la richiesta di rinvio a giudizio, non può provvedere de plano ex art. 129 c.p.p. ma deve dare impulso al rito tipico della fase in corso, che è quello camerale dell'udienza preliminare, e solo nell'ambito di questa può emettere, ricorrendone le condizioni, la declaratoria di n.d.p.
Si rileva, inoltre che il difetto di imputabilità non è una delle cause di proscioglimento espressamente previste dall'art. 129 c.p.p..
Per il ricorrente si è, dunque, concretizzata la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), che prescrive a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e di altre parti private nonchè la citazione della p.o.
Con un secondo motivo si eccepisce violazione di legge in riferimento alla carenza assoluta di motivazione. Si evidenzia che il GUP, pretermettendo quaisiasi valutazione sui fatti oggetto dell'imputazione, ha escluso l'incapacità di intendere e di volere dell'indagato sulla base di sintetiche considerazioni di carattere generale (assenza di una relazione sociale o psicologica;irreperibilità dell'indagato ed asserita impossibilità di provare l'imputabilità a distanza di anni).
Il ricorso va accolto.
Fondata è da ritenersi, invero, la censura in rito con la conseguenza, che rimanendo assorbita quella relativa al merito (la ritenuta incapacità), la sentenza va annullata senza rinvio disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale per i minori di Torino.
Questa Corte (V. Sez. U, Sentenza n. 12283 del 25/01/2005 Cc. Rv. 230529) ha infatti affermato il principio secondo cui il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio. La Corte ha osservato che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo - artt. 425, 469, 529, 530 e 531 c.p.p. -, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddicono.

PQM

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Torino per l'ulteriore corso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d'ufficio.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 30 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2012


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.