Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 28 gennaio 2004 il Tribunale di Roma, accogliendo in parte la domanda avanzata da ______ condannava la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. a pagare all'attore la somma di euro 20.658,28, col carico delle spese, a titolo di risarcimento danni per la divulgazione non autorizzata della sua immagine - ripresa nell'ambito della partenza dalla Stazione centrale di Milano di numerosi partecipanti alla manifestazione nota come gay pride, tenutasi a Roma nel giugno 2000 - messa in onda nel corso della trasmissione televisiva Sciuscià del 13 luglio 2000.
2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello principale la società soccombente ed appello incidentale il _____ e la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 30 luglio 2007, in riforma di quella del Tribunale, accoglieva l'appello principale, respingeva quello incidentale, rigettava le domande
risarcitorie avanzate dal ____ che contestualmente condannava alla restituzione della somma di euro 29.126,32,
e compensava integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Osservava la Corte territoriale che non era stata dimostrata la corrispondenza tra la persona fisica del ________ identificata tramite la fotografia prodotta in atti, e quella oggetto della ripresa televisiva in contestazione.
Ciò premesso, la Corte rilevava che il gay pride costituiva un evento pubblico di sicura risonanza mediatica, in relazione al quale era stato legittimamente esercitato dalla RAI il diritto di cronaca. Oltre a ciò anche volendo ammettere che il ____ fosse stato tra le persone oggetto della ripresa televisiva, era certo che egli non era facilmente individuabile “tra la folla anonima dei passeggeri della stazione”, i quali facevano “solo da sfondo generico al servizio televisivo di cui trattasi”. A tali considerazioni andava poi aggiunto che non c'era alcuna prova che il _____ una volta accortosi della ripresa filmata, avesse immediatamente espresso il suo dissenso alla divulgazione.
3. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma propone ricorso per cassazione il _____ con atto contenente quattro motivi.
Resiste la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. con controricorso.
Il ____ ha presentato memoria.

Motivazione

1. Conviene procedere all'esame del ricorso, per ragioni di economia processuale, cominciando dal secondo e dal terzo motivo, i quali vanno trattati congiuntamente, per poi esaminare il quarto.
2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, p


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.