REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente -
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere -
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere -
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.C.;
avverso l'ordinanza, in data 18.09.2013, del Tribunale Ordinario di Latina e il relativo atto presupposto di nomina a custode/amministratore giudiziario del dott. C.T., emesso dal medesimo Tribunale.
Sentita la relazione del Consigliere relatore Giovanni Diotallevi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. VOLPE Giuseppe che concluso con la richiesta di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione dell'istanza dell'amministratore giudiziario presso il g.i.p. del Tribunale di Latina; inammissibilità nel resto.

Svolgimento del processo

T.C. ricorre avverso l'ordinanza, 18.09.2013, del Tribunale Ordinario di Latina che ha rigettato l'istanza di revoca del provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro con due società sottoposte a sequestro da parte del G.I.P. di Roma, all'interno di una indagine in cui sono stati emessi una serie di provvedimenti cautelari reali involgenti beni di origine illecita sia soggetti a vario titolo imputati di appartenenza alla criminata organizzata mafiosa, adottato dal custode giudiziario dott. S. S. e avverso l'atto presupposto di nomina a amministratore giudiziario del dott. C.T., emesso dal medesimo Tribunale. Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il ricorrente deduce:
a) Difetto di competenza del giudice; violazione D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 4-bis e L. n. 575 del 1965, art. 2 quater e da art. 2 sexies a art. 2 dodicies.

Secondo il ricorrente il giudice che ha emesso il provvedimento sarebbe del tutto incompetente, posto che la L. n. 575 del 1965, art. 12 sexies (che, anche se abrogata, sarebbe applicabile al caso di specie) individuerebbe nel G.i.p. che dispone il sequestro il soggetto competente ad adottare i provvedimenti richiesti dall'amministratore giudiziario. Pertanto, competente a decidere in ordine all'istanza concernente il rapporto di lavoro del T. sarebbe stato il g.i.p. del Tribunale di Roma, che inizialmente aveva disposto il sequestro, e non il giudice delegato di Latina.

b) Abnormità del provvedimento in considerazione del suo contenuto.
L'ordinanza, infatti, sarebbe incentrata su una richiesta dell' amministratore giudiziario Dott. C., in merito al comportamento da assumere relativamente all'istanza avanzata dal T. per la riassunzione nel posto di lavoro presso le società "Lazio Net Service" e "Tripos Multiservizi", oggetto di sequestro preventivo.
Il dott. C., con la sua istanza, avrebbe sconfinato in ambiti non propri, dal momento che non sussistevano le basi per fondare una simile richiesta al giudice delegato per la prevenzione del Tribunale di Latina, visto che la cura degli interessi e delle esigenze che vanno al di là degli ambiti di gestione dell'azienda sequestrata, spetterebbe ad altri organi giurisdizionali, individuati nel G.I.P. di Roma.
Il provvedimento adottato dal giudice, pertanto, esulerebbe dagli atti di controllo e di cautela previsti dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies e L. n. 575 del 1965, qualificandosi inevitabilmente come atto abnorme.

Motivazione

1. Il ricorso è fondato nei sensi più oltre chiariti.
2. Questa Corte ritiene fondate le censure mosse dal ricorrente con il primo motivo di ricorso atteso che, avuto riguardo all'individuazione del giudice competente a decidere sulla istanza del custode-amministratore, deve essere affermata la competenza a provvedere non in capo al giudice delegato della prevenzione, ma al g.i.p. che ha adottato il provvedimento di sequestro preventivo.
In tal senso depone anche l'orientamento di questa Corte, che ha più volte stabilito che "In analogia a ciò che accade nel procedimento di prevenzione patrimoniale, spetta sempre al giudice che ha disposto il sequestro preventivo D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies (conv. in L. n. 356 del 1992) adottare i provvedimenti in tema di gestione e di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati". (Sez. 1, Sentenza n. 3637 del 19/12/2011; Sez. 1, Sentenza n. 45612 del 07/11/2012).

Nel caso di specie, dunque, l'organo competente deve individuarsi nello stesso giudice che ha disposto il sequestro, ossia il g.i.p. di Roma, in analogia con quello che accade di regola nell'ipotesi che la normativa in questione debba essere applicata nel procedimento di prevenzione; il giudice delegato, invero, è solitamente nominato dal Presidente del Collegio della prevenzione nella persona dello stesso giudice relatore, circostanza che di regola risulta essere espressione dell'esigenza di chiamare a sovrintendere all'amministrazione, talvolta non facile, di beni, mobili e immobili, di attività economiche ed imprenditoriali complesse, impartendo sollecitamente le opportune direttive, il giudice che è già a conoscenza della presumibile origine e consistenza del patrimonio in sequestro (Sez. 1, Sentenza n. 45612 del 07/11/2012).
Ciò premesso, non appare corretta dunque la decisione del presidente del Tribunale collegiale di Latina, cui, dopo il rinvio a giudizio, gli atti sono statti trasmessi per competenza territoriale per la celebrazione del processo, e che, individuato il giudice competente all'attuazione delle misure in base all'ufficio dove è attualmente il fascicolo processuale, ha provveduto alla nomina in qualità di custode giudiziario, del dott. C.T., in sostituzione del dott. D.F., originariamente nominato dai P.M. della D.D.A., a sua volta delegato ad individuare un amministratore giudiziario nella persona del dott. S.S. di _____.
Sulla base di queste premesse, dopo la condanna intervenuta del T. in primo grado alla pena di anni quindici di reclusione e alla riduzione operata in appello nei suoi confronti, con contestuale liberazione del ricorrente, dopo un periodo di quattro anni di custodia cautelare, il T. ha chiesto l'adozione della reintegra nel posto di lavoro, alle dipendenze delle aziende sequestrate. Su detta istanza, a seguito di un provvedimento di non liquet da parte della Corte d'appello di Roma, che ha declinato la sua competenza sul punto e ha invitato il T. ad adire il giudice competente del lavoro, il custode giudiziario in carica, dott. C., ha trasmesso l'istanza di reintegrazione nel posto di lavoro al Tribunale di Latina, dove il giudice delegato nel procedimento di prevenzione, ha respinto l'istanza, ritenendo ostativa al suo accoglimento l'intervenuta sentenza di condanna a carica del T.
Ciò premesso ritiene il Collegio, che l'istanza, al di là dei dedotti profili di abnormità, deve essere accolta per ciò che riguarda l'individuazione del giudice competente ad adottare i provvedimenti relativi all'amministrazione dei beni sequestrati e degli atti riconducibili a questa attività, che come detto in precedenza, deve rispondere alla ratio di attribuire la gestione di patrimoni spesso ingenti e caratterizzati da problematiche articolate, allo stesso giudice monocratico che ha disposto il sequestro, in analogia con quello che accade nel processo di prevenzione. In questo caso dunque il giudice competente deve essere individuato nel G.I.P. del Tribunale di Roma, che ha disposto il sequestro. L'accoglimento di questo profilo di censura assorbe anche l'esame dei profili della nomina del dott. T., di cui peraltro l'istante non può lamentare profili di illegittimità con riferimento alla mancata comunicazione dell'incarico conferito allo stesso, in quanto il rapporto in esame riguarda esclusivamente l'Autorità giudiziaria procedente e il professionista investito della funzione, e dove non si rivelano profili giuridicamente qualificati per ammettere una interlocuzione del titolare dei beni oggetto di sequestro o comunque titolare di un interesse legato agli stessi, sul punto.
3. Alla luce delle suesposte considerazioni deve essere disposto l'annullamento del provvedimento del Tribunale di Latina del 18.09.2013, e il trasferimento degli atti al competente g.i.p. del Tribunale di Roma.

PQM

Annulla il provvedimento del Tribunale di Latina del 18.09.2013 e dispone la trasmissione degli atti al competente g.i.p. del Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2014


 

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