Civile Ord. Sez. 6 Num. 28991 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
Data pubblicazione: 04/12/2017

ORDINANZA
sul ricorso 23837-2016 proposto da:
ATLANTIA S.P.A ( già AUTOSTRADE S.P.A.) C.F.03731380261, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI n.11, presso lo studio dell'avvocato LIVIA SALVINI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
avverso la sentenza n. 1416/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/03/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Svolgimento del processo

Nella controversia concernente all'impugnazione da parte della Atlantia s.p.a. della cartella di pagamento portante IRPEG ed ILOR per l'anno 1990, la predetta Società ricorre, con unico motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. del Lazio, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia di delle Entrate ed a riforma della primo decisione grado, aveva ritenuto che, nella specie, trattandosi di cartella conseguente ad accertamento definitivo a seguito di giudicata si applicasse l'ordinario termine decennale di prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare atto di costituzione.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. e di fissazione dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Motivazione

1.Con l'unico motivo, prospettante violazione di legge, la ricorrente, premesso che la sentenza prodromica alla cartella si era limitata a dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo limitatamente alle censure concernenti il rilievo n.6 dell'atto impugnato, deduce l'errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere che, nel caso in specie, si applicasse il termine prescrizionale da actio iudicati.

2.La censura è fondata.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte le sentenze che definiscono questioni pregiudiziali (giurisdizione, competenza, difetto di altri presupposti processuali) sono inidonee al giudicato sostanziale ovvero a tradursi in un accertamento atto a far stato a ogni effetto tra le parti (v., tra le altre, Cass. n.23982/2015).

3.Ne consegue l'evidente errore in cui è incorso il Giudice di appello nel ritenere che alla cartella impugnata fosse applicabile il termine prescrizionale da actio iudicati, laddove il relativo giudizio si era concluso con una sentenza con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
4.La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.

5.Le spese del gradi di merito vanno compensate, per la particolare peculiarità della vicenda processuale, mentre quelle di questo giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell'Agenzia delle entrate.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito.
Condanna l'Agenzia delle entrate alla refusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 2.800, 00 oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge.
Pubblicata in data 4.12.2017


 

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