Il parametro di riferimento adottato dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentata dalla quantità di alcol assunta, bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro. Si tratta di una presunzione "iuris et de iure", che porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza ogniqualvolta venga accertato il superamento della soglia di alcolemia massima consentita, senza possibilità da parte del conducente di discolparsi fornendo una prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche, la sua idoneità alla guida e l'influenza di farmaci


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) D.V.G. ;
avverso la sentenza n. 1725/2010 Corte Appello di Ancona, del 30/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in Pubblica udienza del 15/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luisa Bianchi;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. Fraticelli Mario che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv.to Arnese Leonardo di Teramo.

Svolgimento del processo

1. La Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del tribunale di Fermo con la quale D.V.G. è stato ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza e, concesse attenuanti generiche, è stata condannato alla pena di due mesi di arresto ed Euro 1000,00, con conversione dell'arresto nella pena pecuniaria e sospensione della patente per 12 mesi. L'imputato era stato fermato alla guida di un autovettura e sottoposto al test alcolimetrico, che aveva dato un risultato superiore a 1,50 g/l in entrambe le prove. I giudici, sia in primo che in secondo grado, hanno ritenuto l'imputato responsabile del contestato reato, ritenendo che lo stato di cui sopra non potesse essere ricondotto all'assunzione di un farmaco che egli assumeva, denominato Ruscoven. In particolare, osservava il Tribunale che si trattava di un integratore alimentare il cui contenuto per 100 gocce è di g.2,66 di estratto idroalcolico, come risultante dal foglio illustrativo, e che un così basso quantitativo di alcol in 100 gocce non poteva aver avuto nessuna significativa influenza nel determinare i consistenti valori di alcolemia riscontrati in occasione dell'accertamento; in ogni caso l'imputato avrebbe dovuto o ricorrere ad altri farmaci che non contenessero alcol, ovvero tenere conto della composizione del Ruscoven prima di assumere altro alcol.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.
Lamenta con un primo motivo che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto l'imputato colpevole senza tenere conto che egli assumeva per ragioni di salute il Ruscoven, farmaco che poteva alterare in aumento i dati di concentrazione dell'alcol nel sangue. Con un secondo motivo si duole della mancata acquisizione della sentenza del giudice di pace di Ripatransone nel procedimento di opposizione all'ordinanza prefettizia emessa per il fatto in esame, sentenza che aveva annullato l'ordinanza del 31.10.2007 della Prefettura di Ascoli Piceno; nonchè della mancata acquisizione dell'intero fascicolo di ufficio relativo a tale procedimento, contenente tutta la documentazione medica del caso, di cui lamenta la mancata acquisizione. Con il terzo motivo ripropone la questione del mancato inserimento dell'alcoltest nel fascicolo per il dibattimento e la mancata valutazione dell'eccezione di nullità dell'accertamento effettuato. Con il quarto prospetta i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell'impedimento dell'imputato a comparire all'udienza fissata per il suo esame.

Motivazione

1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. I motivi che riguardano violazioni processuali sono inammissibili.
Per quanto riguarda l'impedimento a comparire dell'imputato nel giudizio di primo grado, la Corte di appello ha preso in esame la doglianza e ha ritenuto, esente da censura la valutazione secondo cui il dedotto impedimento non era assoluto, richiamando le informazioni sulla malattia fornite dal sanitario. Il ricorrente insiste sulla assolutezza dell'impedimento stesso, senza tenere conto che si tratta, come è noto, di una valutazione di fatto, rimessa all'apprezzamento dei giudici di merito e sulla quale questa Corte esercita un mero controllo di legittimità di cui nella specie non ricorrono i presupposti anche per la genericità della doglianza.
Per quanto riguarda il mancato, tempestivo, inserimento dell'alcoltest nel fascicolo del dibattimento, la Corte di appello ha già chiarito che tale verbale, accluso alla comunicazione della notizia di reato, è stato depositato unitamente alla richiesta di decreto penale e di ciò si è dato avviso all'imputato che ha dunque potuto prenderne visione e formulare eventuali eccezioni con l'opposizione; non è dato comprendere quale sia la violazione del diritto di difesa, effettiva e concreta, di cui si duole il ricorrente. La questione della mancata acquisizione del fascicolo relativo al procedimento svoltosi davanti al giudice di pace, di opposizione all'ordinanza prefettizia di sospensione della patente, è manifestamente infondata. Infatti, per effetto della disciplina delle questioni pregiudiziali introdotta dagli artt. 2 e 3 cod. proc. pen., il giudice penale deve autonomamente risolvere tutte le questioni pregiudiziali (salvo il dovere di sospensione in specifiche ipotesi che qui non rilevano), senza che assuma rilievo decisivo la decisione assunta da altro giudice. Non vi era pertanto nessun obbligo di acquisire il fascicolo e la sentenza del giudice di pace, anche tenuto conto del fatto che i giudici di primo e secondo grado hanno dato per scontato che l'imputato assumesse il farmaco Ruscoven, i cui effetti e le cui caratteristiche erano assolutamente desumibili, come risulta dalla sentenza di primo grado, dal foglio illustrativo.
3. Quanto all'accertamento di responsabilità, la difesa eccepisce in sostanza che si sarebbe dovuto tenere conto del medicinale contenente alcol e idoneo dunque ad influire sullo stato di ebbrezza.
La tesi è infondata. Questa Corte (sentenza n.38793 del 2011) ha già precisato che l'art. 186 C.d.S. punisce chiunque si pone alla guida in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche.
Il parametro di riferimento adottato dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentata dalla quantità di alcol assunta, bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro. Si tratta con tutta evidenza di una presunzione "iuris et de iure", che porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza ogniqualvolta venga accertato il superamento della soglia di alcolemia massima consentita, senza possibilità da parte del conducente di discolparsi fornendo una prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche, la sua idoneità alla guida e l'influenza di farmaci. Nella specie, tanto risultando dalla sentenza di primo grado, è pacifico che l'imputato durante la notte aveva assunto bevande alcoliche. Ora, anche ammesso che il Ruscoven possa aver contribuito, sia pure marginalmente e per mera ipotesi, ad innalzare il tasso alcolemico, la responsabilità dell'imputato è correttamente accertata; infatti chi sa di assumere farmaci di tal genere deve astenersi dalla ingestione di alcol e specialmente deve evitare di mettersi alla guida oppure deve controllare con gli appositi test facilmente reperibili in commercio di trovarsi in condizioni tali da non risultare passibile della sanzione penale.
4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2012


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.