REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE CATANIA
Il Giudice di Pace di Catania, avv. Maria Adelaide Nannicini ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta la 7559/08 promossa da G***** B***** rappresentata e difesa dall'avv. Orazio Esposito - opponente -
Contro Provincia regionale di Catania -opposta-

Oggetto: Ricorso ex art. 22 l.689/81 avverso sanzione amministrativa

Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato in cancelleria il 16.6.08, l'opponente richiedeva per i motivi esposti nello stesso che venisse annullato il verbale di violazione allenorme di circolazione stradale n.186****** redatto dalla Polizia Provinciale di Catania il 16.5.2008 di € 265,00 per non aver comunicato l'identità del conducente del veicolo al momento della violazione commessa in data 27.8.07 accertata con verbale n.784****.
L'udienza del 13.1.09, fissata con decreto del 22.9.08, per la comparizione delle parti, regolarmente notificato come per legge, veniva rinviata d'ufficio.
All'udienza del 20.1.09 è presente la ricorrente che insiste nei motivi dell'atto introduttivo. Non è, invece, presente la Provincia Regionale di Catania che si è costituita in cancelleria depositando comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice, sulle precisate conclusioni della parte presente, trattiene la causa per la decisione con lettura del dispositivo di sentenza in aula.

Motivazione

Il ricorso in opposizione è fondato e pertanto va accolto, atteso che l'odierna ricorrente, proprietaria del veicolo contravvenzionato, avendo pagato la contravvenzione ha ammesso tacitamente di essere stata la conducente del mezzo assumendosi ogni responsabilità della violazione commessa in data 27.8.07.
La ratio della norma ex art.180 n.8 C.d.S., a parere di questo giudicante, è oggettivamente assai lineare: infatti, nell'ipotesi che sia incerto chi abbia condotto il mezzo al momento della contravvenzione, non è possibile decurtare i punti della patente automaticamente al proprietario che potrebbe non essere stato il responsabile della violazione, così come ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza del 24.1.05. In tal caso il proprietario può avvalersi della possibilità di dichiarare entro sessanta giorni chi in effetti abbia condotto il veicolo contravvenzionato, evitando così la sanzione accessoria della decurtazione dei punti. Ma se invece, come nel caso che ci occupa, il proprietario del mezzo abbia già pagato la contravvenzione, egli si è assunto automaticamente la responsabilità della trasgressione, accollandosi in tal caso anche la pena accessoria della decurtazione dei punti dalla patente.
In questa ipotesi la volontà del proprietario del mezzo è sicuramente ben espressa anche se tacitamente. Infatti, la sanzione pecuniaria è stata pagata perchè lo stesso si è assunto la volontarietà personale della violazione. Tale interpretazione del significato della norma è avvalorato dal fatto che qualora il trasgressore, proprietario del mezzo, paghi la ulteriore sanzione non gli viene decurtato il punteggio dalla patente. Nel caso invece come quello odierno che il proprietario ha già pagato la sanzione ha ammesso la propria responsabilità accettando automaticamente come pena accessoria di avere decurtati i punti dalla patente.
Per cui il fatto stesso che la sig.ra G***** B**** abbia già pagato la contravvenzione, come risulta agli atti con la produzione della ricevuta in fotocopia ed esibizione dell'originale in udienza, e non abbia anche comunicato i dati di un eventuale altro conducente deve leggersi come ammissione personale tacita di responsabilità della violazione al C.d.S. nel qual caso non ha bisogno di avvalersi di quella possibilità prevista dalla norma di fare il "delatore", anche in ipotesi non veritiero, dichiarando l'identità di aventuale altra persona che non avrebbe condotto il mezzo.
Compensa le spese del presente giudizio.

PQM

Il Giudice di Pace di Catania avv. Maria Adelaide Nannicini definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Garozzo barbara così provvede:
- visti gli art. 22 e 23 L.689/81;
- visti gli atti di causa;
Accoglie il ricorso in opposizione perchè fondato e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Catania 20.1.2009

Depositato in cancelleria Catania 31 marzo 2009


 

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