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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA SEZIONE I
riunita con l’intervento dei Signori:
- PALMA ROMEO ERMENEGILDO Presidente
- RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE Relatore
- DI NATALE RENATO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 300/2020
depositato il 30/03/2020
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n 238 DEL 16/07/2019 TRIB.LOCALI 2016
contro:
COMUNE Dl GELA
PZZA SAN FRANCESCO 93012 GELA
proposto dal ricorrente:
T. G.
N.Q. P. SNC ESTINTA
difeso da:
AVV. DURI DANISA
STUDIOAW. DURI
VIA EUROPA 93 93012 CELA CL
Svolgimento del processo
Con atto in data 15.01.2020 T. G., nella qualità di ex socio e amministratore della società P. s.n.c., estinta, rappresentato e difeso dall’Avv. Danisa Duri, proponeva ricorso contro il Comune di Gela avverso l’avviso d’accertamento dell’imposta Comunale sulla Pubblicità per l’anno d’imposta 2016 N°238, notificato il 19.11.2019, mediante il quale veniva contestato alla società il mancato pagamento dell’imposta relativa a N°16 impianti pubblicitari, per l’importo di € 14.782,00, oltre sanzioni, interessi, spese di notifica, per il complessivo importo di €.19.375,00.
In data 30.3.2020 il ricorrente si costituiva in giudizio e chiedeva che venisse dichiarata la nullità dell’atto impugnato e la condanna alle spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Premetteva il proprio interesse ad agire nella qualità di ex socio ed amministratore della società estinta, ai sensi dell’art.100 del codice di procedura civile, in quanto responsabile per le obbligazioni sociali ex art.2495 del codice civile.
Eccepiva la nullità e l’illegittimità dell’atto impugnato, perché emesso nei confronti di un soggetto giuridico inesistente, in quanto la società è stata dichiarata estinta il 30.01.2017; nonché per difetto di motivazione, omessa alligazione dei documenti richiamati e inesistenza del presupposto impositivo.
Il Comune di Gela non si costituiva in giudizio.
Motivazione
Il ricorrente ha prodotto copia della visura camerale, dalla quale si evince che la P. s.n.c. di T. G. F., della quale il ricorrente era socio ed amministratore, ha cessato la propria attività ed è stata cancellata dal Registro delle imprese in data 30.01.2017.
L’articolo 2495 del codice civile stabilisce che dopo la cancellazione dal registro delle imprese, la società si estingue e i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
Rileva il Collegio che l’atto impugnato è nullo, perché emesso nei confronti della società cessata e, quindi, nei confronti di un soggetto inesistente.
Il ricorso va accolto e per effetto della soccombenza, il Comune di Gela va condannato al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.000,00, comprensivi di spese, onorari, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
PQM
La Commissione, in accoglimento del ricorso, dichiara la nullità dell’atto impugnato e condanna il Comune di Gela al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00.
comprensivi di spese, onorari, TVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Caltanissetta li, 02.10.2020
Depositata in segreteria in data 4.11.2020
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