REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18531/2014 proposto da:
EQUITALIA CENTRO SPA, Agente della Riscossione competente per le province della Regione Toscana, a seguito di fusione per incorporazione di EQUITALIA CERIT SPA e, per le province di Siena, Grosseto e Livorno, a seguito di acquisto di ramo d'azienda da EQUITALIA GERIT SPA, in persona di M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell'avvocato RICCI SANTE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO CIMETTI giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -
contro
C.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 6/2014 del TRIBUNALE di COMO, depositata il 08/01/2014, R.G.N. 22/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l'Avvocato IOLANDA BOCCIA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza n. 6/2014 resa in data 8 gennaio 2014 il Tribunale di Como ha accolto la domanda di C.A. di annullamento dell'iscrizione di ipoteca e dell'iscrizione di fermo di autoveicolo effettuate nei suoi confronti da Equitalia Gerit S.P.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di Livorno, ai sensi rispettivamente del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 77 e 86. Il Tribunale ha ritenuto che non fossero valide le notificazioni delle relative comunicazioni ed ha annullato di conseguenza entrambe le iscrizioni, condannando Equitalia Gerit S.p.A. al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza Equitalia Centro S.p.A., Agente della Riscossione, subentrata, a seguito di acquisto di ramo d'azienda, ad Equitalia Gerit S.p.A., propone ricorso affidato a due motivi.
L'intimata non svolge attività difensiva.

Motivazione

2. Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., u.c., e art. 111 Cost., comma 7, è inammissibile.

E' solo in parte corretto quanto affermato nella "premessa" dell'atto, che è destinata a spiegare le ragioni che, secondo la ricorrente, renderebbero ammissibile il ricorso straordinario.
Va di certo ribadito che l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti; tuttavia, occorre altresì verificare se il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta, o se abbia compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione meramente generica. In tal caso, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice a quo, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione (così Cass. n.26919/09; cfr., anche, tra le tante, Cass. ord. n. 3338/12).

Nella specie, il Tribunale di Como non ha effettuato qualificazione alcuna, come nota pure la ricorrente, sicchè spetta a questa Corte qualificare l'azione proposta con l'atto introduttivo del giudizio di merito.

3.- Risulta dagli atti che, a fronte del debito vantato nei confronti di C.A., per l'importo complessivo di Euro 52.286,79, l'Agente della Riscossione, dopo aver notificato una cartella esattoriale, comunicò l'iscrizione di ipoteca sui beni immobili, in data 23 novembre 2010, nonchè, successivamente, l'iscrizione del fermo amministrativo su autoveicolo, in data 21 gennaio 2011.
La debitrice propose due distinti atti di citazione dinanzi al Tribunale di Como, svolgendo i seguenti motivi di impugnazione dei provvedimenti dell'Agente della Riscossione:
nel primo, nullità della notificazione della comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, in quanto non avvenuta nelle forme di legge; illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti, nonchè di buona fede e certezza del diritto-illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77; nel secondo, nullità della notificazione della comunicazione dell'iscrizione del fermo amministrativo, in quanto non avvenuta nelle forme di legge; illegittimità dell'iscrizione per violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti, nonchè di buona fede e certezza del diritto;
illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86;
illegittimità del fermo amministrativo per mancanza del regolamento attuativo.

Il Tribunale, dopo aver riunito i giudizi, nei quali frattanto si era costituita Equitalia Gerit S.p.a., ha accolto il primo dei motivi di ciascuno degli atti introduttivi con i quali erano state proposte le due azioni di impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo amministrativo.

3.1.- Sulla natura dell'uno e dell'altro dei provvedimenti, disciplinati, rispettivamente, dall'art. 77 (cui d'ora in poi dovrà intendersi fatto ogni riferimento a proposito dell'"ipoteca") e dall'art. 86 (cui d'ora in poi dovrà intendersi fatto ogni riferimento a proposito del "fermo") del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le decisioni sia delle sezioni semplici che delle sezioni unite di questa Corte, nel corso del tempo, non sono state univoche.
Di recente, a seguito dell'ordinanza di rimessione del 20 ottobre 2014, le sezioni unite si sono pronunciate in merito alla natura del fermo e, conseguentemente, in merito ai rimedi esperibili da parte del destinatario che intenda contestarne l'iscrizione.
Tale seconda questione si è posta con riferimento al fermo iscritto per pretese creditorie diverse da quelle tributarie (essendo quelle tributarie riservate, invece, alla cognizione delle Commissioni Tributarie), per le quali si procede alla riscossione coattiva mediante ruolo, ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17 e segg..

Le sezioni unite, con l'ordinanza 22 luglio 2015 n. 15354, hanno affermato il principio di diritto che risulta dalla seguente massima ufficiale: "il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura, non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a, questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore". La massima non riproduce fedelmente il testo dell'ordinanza, dato che, come meglio si dirà nel prosieguo, ivi si afferma che trattasi di un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, e non della pretesa creditoria (che attiene evidentemente al diritto di credito per cui si procede, e non alla misura iscritta per la sua cautela).

3.2.- L'ordinanza non si pronuncia ex professo sulla natura dell'iscrizione ipotecaria, ma, sul punto, richiama il precedente di cui all'altrettanto recente sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014 delle sezioni unite. Queste ultime, chiamate a stabilire se il concessionario alla riscossione, prima di procedervi, sia o meno tenuto, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, a inviare al debitore un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo (D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2), hanno escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'espropriazione forzata, configurandola in termini di procedura ad essa alternativa, da tanto inferendo la non necessarietà della notifica dell'intimazione predetta, pur nella riconosciuta doverosità che, in ogni caso venga al contribuente comunicato che si procederà all'iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento.

La conclusione raggiunta da entrambi i precedenti è quella per la quale sia l'ipoteca che il fermo sono estranei all'espropriazione forzata, in quanto atti di una procedura alternativa a quest'ultima.
Sebbene il fermo venga definito "misura puramente afflittiva", ne è palese la funzione (anche) di garanzia, pur se non in senso tecnico- giuridico come è, invece, per l'ipoteca.

4.- L'ordinanza n. 15354/2015 si occupa, inoltre, come detto, della questione consequenziale a quella dell'individuazione della natura delle misure in esame, concernente il rimedio esperibile dal destinatario che intenda contestare la legittimità dell'iscrizione fatta ai suoi danni.
Si legge nella motivazione che il fermo di beni mobili registrati "deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria".
Va sottolineato che il principio di diritto è stato affermato nel presupposto che l'individuazione del rimedio esperibile sia conseguenza della natura del provvedimento censurato e non della natura della contestazione mossa dalla parte impugnante e/o del tipo di vizio da questa dedotto.

Tenendo conto di ciò, il collegio ritiene che dal principio sopra enunciato debbano essere tratti i seguenti corollari: a) essendo anche l'ipoteca, così come il fermo, una misura estranea all'espropriazione forzata, nè l'una nè l'altro vanno contestati dinanzi al giudice ordinario con i rimedi delle opposizioni esecutive.
Va perciò escluso che sia qualificabile come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 C.P.C., commi 1 o 2, la contestazione che il debitore faccia del diritto dell'agente della riscossione di iscrivere l'ipoteca o il fermo per questioni attinenti al diritto di credito facente capo all'ente impositore ovvero al diritto di riscossione mediante ruolo facente capo all'agente della riscossione; va altresì escluso che sia qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., commi 1 o 2, la contestazione che il debitore faccia della regolarità formale dell'iscrizione dell'ipoteca o del fermo;
b) in tutti i casi in cui la parte attrice chieda la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca o del fermo (ovvero, secondo altra terminologia, l'annullamento dell'uno o dell'altro di questi provvedimenti), l'iniziativa giudiziaria va qualificata come "azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo", secondo quanto si legge nella su riportata ordinanza, ovvero azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di iscrivere l'ipoteca. Pertanto, l'inciso finale del passaggio motivazionale su riportato secondo cui "... al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria" va letto in relazione all'individuazione del giudice competente per materia e per valore che secondo le sezioni unite deve essere fatta in base alle regole del processo ordinario di cognizione riferite ad un'azione di accertamento negativo: precisamente, sarà competente a decidere per materia e per valore le controversie riguardanti ipoteca e fermo il giudice (che sarebbe) competente per materia e per valore sul merito della pretesa creditoria. L'inciso su riportato non sta certo a significare che il giudice adito con censure che investano l'ipoteca o il fermo debba sempre e necessariamente occuparsi anche del merito della pretesa creditoria (a meno che, ovviamente, la parte non lo contesti, facendolo entrare nel thema decidendum).

5.- La qualificazione in termini di azione di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione di iscrivere il fermo o l'ipoteca resta ferma pertanto sia che l'accertamento si estenda, come detto, al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alle iscrizioni sia che - come è nel caso di specie, e come è l'ipotesi più frequente nella casistica giurisprudenziale - si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca dal punto di vista della regolarità formale dell'atto.

In tale ultima ipotesi, è inapplicabile il regime processuale speciale dettato dagli artt. 617 e 618 c.p.c., per i giudizi di opposizione agli atti esecutivi.

Per quel che qui rileva, la conclusione è che le sentenze pronunciate in primo grado nei giudizi che abbiano ad oggetto l'iscrizione del fermo e/o dell'ipoteca, come nella specie, sono impugnabili con il mezzo ordinario dell'appello.

Vanno perciò disattesi i rilievi svolti dalla parte ricorrente nella "premessa" del presente ricorso straordinario, basati sulla qualificazione dell'azione come opposizione agli atti esecutivi e quindi sulla norma dell'art. 618 c.p.c., u.c., che esclude l'impugnabilità della sentenza.

In conclusione, va affermato che l'impugnativa dell'Ipoteca iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, e del fermo di beni mobili registrati, iscritto ai sensi dell'art. 86, dello stesso D.P.R., sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'agente della riscossione di procedere all'iscrizione, da luogo ad un giudizio che si conclude con sentenza impugnabile col mezzo ordinario dell'appello.

Il ricorso straordinario per cassazione è perciò inammissibile.

6.- Malgrado la dichiarazione di inammissibilità consegua alla qualificazione che le sezioni unite hanno inteso dare all'azione, in conseguenza dell'individuazione della natura dei provvedimenti di ipoteca e di fermo, con decisioni sopravvenute entrambe alla presentazione del presente ricorso (spedito per le notificazioni l'8 luglio 2014), non si ritiene che si sia avuto un c.d. overruling atto ad impedire la statuizione di inammissibilità.
La situazione di overruling si verifica quando vi sia un mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia, il quale porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse. Tuttavia soltanto quando questa situazione si connoti del carattere dell'imprevedibìlità (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), e giustifichi una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante ex post non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, è consentito escludere l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (così Cass. S.U. n. 15144/11).

Nella specie, l'orientamento pregresso di questa Corte non era consolidato, dal momento che proprio nella motivazione dell'ordinanza del 2015 su esaminata si legge che "La varietà delle opzioni dogmatiche e delle connesse scelte processuali di volta in volta enunciate dalla giurisprudenza di legittimità e delle stesse sezioni unite impongono una definitiva presa di posizione sulla natura giuridica del fermo, come già dell'ipoteca, al fine di eliminare ogni incertezza sui tempi e sui modi in cui ne va effettuata l'impugnativa nonchè sul giudice competente a conoscerne".

L'orientamento giurisprudenziale espresso dalle decisioni a sezioni unite n. 19667/2014 e n. 15354/2015, sulla natura dell'ipoteca e del fermo disciplinati dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, difetta dei presupposti dell'overruling poichè non ha comportato un mutamento repentino ed imprevedibile di una giurisprudenza di legittimità lungamente consolidata nel tempo, tale da indurre la parte ad un ragionevole affidamento, in quanto preceduto da decisioni di analoga portata e comunque intervenuto proprio a dirimere l'incertezza causata dal contrasto giurisprudenziale sui tempi e sui modi dell'impugnativa dei provvedimenti di ipoteca e di fermo.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese poichè l'intimata non si è difesa.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte da atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2015


 

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