REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
composto dai magistrati
Dott. Grazia Aloisio -Presidente-
Dott. Giuseppina Guttadauro -Giudice-
Dott. Daniela Lococo -Giudice Rel.-
riunito in camera di consiglio all'udienza del 13 dicembre 2013 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n.15095 dell'anno 2005 promossa da:
_________
CONTRO
___________
e nei confronti di
___________
Eredi della defunta M. C. Z.
contumaci
Oggetto: impugnazione di testamento ed altro

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice in epigrafe indicata conveniva in giudizio la Sig. M. C. nonchè le Sigg. G. C. S. e M. C. R. rispettivamente figlia e sorelle del defunto Prof. Ma.Ca. al fine di sentire accertare la propria qualità di erede testamentario del suddetto, deceduto in data 1 novembre 2004, alla stregua di testamento pubblico redatto in Firenze in data 1.12.1993 a ministero Dott. M. S., Notaio in Firenze (rep. N. 18 atti di ultima volontà) registrato in Firenze in data 11.2.2005 n.___, per. N.____, fascicolo ____, all. B; conseguentemente condannare la convenuta M.C. al rilascio in favore di essa attrice della quota del patrimonio ereditario del defunto Prof. Ma. Ca. dalla stessa detenuto che risulterà di pertinenza dell'attrice; procedere alla formazione della massa ereditaria ricostruita la sua effettiva consistenza e accertato il valore dei beni mobili e immobili ivi compresi; in caso di relativa divisibilità, procedere alla formazione delle quote determinando la quota di spettanza dell'attrice e condannare M. C. al rilascio in favore di essa attrice della quota parte di beni ereditari di sua spettanza oltre al pagamento di eventuali frutti maturati, percepiti e percipiendi; ove non fosse possibile procedere alla divisione, condannare la Sig. M. C. a corrispondere il controvalore della quota disponibile di spettanza dell'attrice con rivalutazione e interessi dal giorno dell'apertura della successione, eventuali somme di denaro rinvenute a seguito degli accertamenti richiesti e disporre la corresponsione, da parte del detentore, di tali somme oltre rivalutazione e interessi dal giorno dell'apertura della successione.

Si costituivano in giudizio le nominate sorelle del de cuius esponendo di aver formulato, con raccomandata inviata in data 26 marzo 2004 alle ulteriori parti del giudizio, la richiesta di dare esecuzione alle volontà espresse dal proprio congiunto nel testamento olografo del 1 settembre 1995 con il quale il suddetto aveva disposto una serie di legati in favore di esse convenute; chiedevano pertanto accertarsi la validità del testamento olografo del 1995 e delle disposizioni dei legati in loro favore con immissione nel possesso dei beni oggetti di legato; condannarsi la Sig. M. C. a corrispondere alla Sig. G. C. le somme percepite dal conduttore dell'immobile posto in _____ oggetto di legato in suo favore e a corrispondere all'ulteriore convenuta il risarcimento del danno per mancata consegna dell'immobile di _____ oggetto di legato in suo favore, condannare le eredi al pagamento delle spese di pubblicazione dei testamenti sostenute dalle nominate sorelle.

Si costituiva in giudizio la sig.___ resistendo alle domande attrici e deducendo la nullità, in quanto frutto di circonvenzione di incapace, del testamento pubblico 1 dicembre 1993, della procura generale del 13 luglio 1994 e del testamento olografo del 1 settembre 1995; in ipotesi invocava l'annullamento di detti atti per incapacità assoluta del Prof. Ma. Ca. al momento della relativa redazione; in ulteriore subordine, chiedeva ricondursi le disposizioni testamentarie nei limiti di legge dando atto che _____ è subentrata nella quota materna, in ogni caso con ordine di cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli effettuate ex adverso; in via riconvenzionale ordinare all'attrice e alle ulteriori convenute, quali mandatarie della procura generale loro conferita il 13 luglio 1994, di rendere il conto di tutti gli atti compiuti in nome e per conto del mandante dal 13 luglio 1994 al 1 dicembre 1997; condannare le medesime a risarcire tutti i danni morali e materiali patiti dal Prof. Ma.Ca., da essa convenuta e dalla di lei madre nella misura ritenuta di giustizia con valutazione equitativa.
Intervenuta con ricorso depositato dall'attrice in data 17.4.2007 la riassunzione della causa – interrotta a seguito del decesso della Sig. _____ - costituendosi nel giudizio riassunto la sola ____, si procedeva allo scambio delle memorie di rito; ad esito dell'istruttoria, la causa era quindi rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale in ordine alla validità dei testamenti impugnati e all'accertamento delle posizioni ereditarie delle parti in giudizio.

Motivazione

Nel merito, osserva il Collegio che la consulenza tecnica elaborata dal Ctu Dr. M. B – disposta attesa la fondatezza delle contestazioni mosse sul piano giuridico formale e di merito alle precedenti perizie espletate – ha esaminato con rigoroso scrupolo scientifico la documentazione clinica allegata dalle parti affermando che la malattia neurodegenerativa da cui il testatore era affetto non era comunque idonea ad escludere in termini assoluti la capacità di intendere e di volere a norma dell'art. 591, 3° comma, c.c. al momento della redazione del testamento pubblico; il Ctu ha poi ricostruito la rapida progressione morbosa manifestatasi negli anni immediatamente successivi, segnatamente negli anni 93/94, sostenendo che al momento del secondo testamento tale incapacità sicuramente sussisteva (così a riguardo in termini sostanzialmente difformi dai precedenti elaborati peritali).
In particolare il Ctu richiama una serie di dati clinici e di elementi comportamentali riportati nella documentazione clinica esaminata da cui emerge una residua capacità del soggetto pur soggiacendo le relative condizioni alle limitazioni imposte dal progredire della malattia, da manifestazioni come la perdita di orientamento, l'atteggiamento di fondo di mancata inerzia con alterazioni della memoria e dell'attenzione anche nelle funzioni strumentali, l'incapacità di pronunciare un discorso adeguato all'ambito in cui si trovava (con le evidenti ricadute sul piano psicologico connesse alla piena consapevolezza della malattia e alle difficoltà connesse all'impegno profuso per impiegare le residue energie e capacità mentali nella propria attività lavorativa e di stndio).
Il Ctu osserva quanto alla decumentazione relativa agli anni 93/94: "siamo di fronte a una situazione in cui importanti manifestazioni cliniche si associavano ad una capacità di svolgere alcune attività e compiti e si deve ribadire che alterazioni della cognizione morale e sociale e del processo del giudizio morale in realtà non sono mai adeguatamente dimostratete nella documentazione esaminata, pur sussistendo degli elementi nelle risposte fornite dal ____ nei test denotanti coinvolgimento delle aree cerebrali tipiche del morbo di pick, ma tuttavia con il paziente ancora in grado di fornire spiegazioni logiche e coerenti come quelle relative al carattere già posseduto”.

Tanto premesso, si osserva che secondo la consolidata interpretazione della Suprema Corte ”l'incapacità naturale del disponente che ai sensi dell'art. 591 c.c. determina l'invalidità del testamento, non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a causa dell'infermità, al momento della redazione del testamento il soggetto sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi” (Cass. 11.4.2007, n.8728). In merito alla stessa nozione di incapacità naturale rilevante ai sensi dell'art. 591 c.c. la Cassazione ha pure precisato che ”non basta una qualsiasi anomalia o alterazione della facoltà psichiche e intellettuali del testatore, ma è necessario che, per qualsiasi motivo, anche transitorio, il soggetto sia privo in modo assoluto, nel momento della redazione dell'atto, della coscienza dei propri atti per effetto di una causa perturbatrice che abbia raggiunto una intensità tale da sopprimere l'attitudine a determinarsi liberamente e coscientemente” (Cass. 1 febbraio 2006, n.816; conf. Cass. 6 maggio 200, n.9508; Cass. 30 gennaio 2003, n.1444).

L'impugnativa del testamento pubblico per incapacità naturale del testatore risulta pertanto del tutto destituita di fondamento mentre deve disporsi l'annullamento del testamento olografo 1 settembre 1995 per incapacità assoluta del testatore attesa la valutazione del sensibile peggioramento a quella data delle condizioni di salute del suddetto, tali da portare alla sua assoluta incapacità di autodeterminazione.
Quanto agli ulteriori profili di invalidità del testamento ritiene il Collegio che non risulta fornita alcuna prova di comportamenti dell'odierna attrice volti a coartare la volontà del testatore all'atto della formazione del testamento del 1993 - peraltro nelle forme del testamento pubblico - risultando le deduzioni relative al c.d. “pactum sceleris” asseritamente intervenuto tra l'odierna attrice e le sorelle _____ comunque eventualmente coerenti con un progetto volto a garantire alle medesime la conservazione delle disposizioni testamentarie che le beneficiavano – impedendo una eventuale successiva revoca delle disposizioni testamentarie che le beneficiavano – impedendo una eventuale successiva revoca delle disposizioni testamentarie da parte del Prof. Ma. Ca. asseritamente trattenuto a
Bologna in accordo con la K. - ma non incidenti sul processo formativo della volontà testamentaria del testamento pubblico del 1.12.1993 che deve pertanto ritenersi pienamente valido.

Il relazione al dedotto ruolo dominante della odierna attrice sulle obiettivamente compromesse capacità cognitive del Prof. Ca. già negli ultimi mesi del 1993, si osserva che non si ricava dalle emerse risultanze istruttorie – e neanche dalle allegazioni della convenuta _____ nonché dalle deduzioni istruttorie formulate dalla medesima – la ricorrenza di alcun comportamento induttivo dell'atto di disposizione testamentaria desumibile da specifiche azioni volte a coartare la volontà del prof. Ca. profittando del suo stato di debolezza psichica; le considerazioni relative al complessivo comportamento dell'attrice nel corso dell'intera vicenda e le valutazioni in ordine a comportamenti di disaffezione rispetto al compagno non assumono evidentemente alcuna valenza, neanche di natura indiziaria, al fine di integrare compiutamente gli estremi della condotta penalmente rilevante descritta dall'art. 643 c.p.
Ne discende il rigetto delle pretese formulate sul presupposto della dedotta circonvenzione di incapace.

Tanto premesso, si osserva che la convenuta ____ chiede che siano ridotte le disposizioni testamentarie lesive della porzione di legittima spettante alla propria madre, ____ (coniuge separata del de cuius) agendo in riduzione in forza del subentro nella quota materna.
La domanda è fondata; la sig. _____, moglie separata senza addebito del Prof. Ma. Decedeva in data 1 gennaio 2005, a due mesi di distanza dal decesso del coniuge, venendo pertanto in rilievo la disposizione di cui all'art. 548 cod. civ., in forza del quale ”il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudiato … ha gli stessi diritti successori del coniuge non
separato”
.
Ciò posto, all'apertura della successione sussistevano due eredi legittimari, ossia la moglie e la figlia _____.
L'evento del decesso della moglie nei due mesi successivi, senza che la medesima avesse manifestato alcuna volontà in relazione alla successione del coniuge non rileva in alcun modo nella determinazione delle quote posto che, come autorevolmente sostenuto dalla Suprema Corte, le quote di legittima spettanti ai legittimari sono cristallizate al momento dell'apertura della successione non rilevando le vicende successive (cfr. Cass., Sez. Un., 12 giugno 2006, n.13524).

Nella fattispecie in esame pertanto, al momento dell'apertura della successione alla moglie e alla figlia spettavano un terzo del patrimonio ereditario ciascuna (art. 542 comma 1 c.c.); il testamento pubblico del 1 dicembre 1993, nulla disponendo in ordine alla posizione della coniuge, determina la lesione della quota di legittima ad ella spettante che solo l'azione di riduzione di cui agli artt. 553 e segg. c.c. può sanare, tutela ritualmente invocata dalla convenuta ____ a norma dell'art. 557, comma 1, c.c.

Tutto ciò premesso il patrimonio del prof. Ca. Dovrà essere devoluto, in quota di due terzi, in favore della figlia M. C., per un terzo in qualità di erede legittimaria (anche riconosciuta e contemplata dal testamento pubblico impugnato) e per un terzo in qualità di erede della legittimaria P., coniuge del defunto; per il restante terzo il patrimonio del de cuius sarà devoluto in favore dell'erede testamentario designato con il testamento pubblico ritenuto valido, Sig. O. N. K.
Ne discende la pronuncia di cui in dispositivo.

Non puo trovare accoglimento la richiesta di liquidazione di provvisionale formulata da parte attrice in relazione all'ipotesi di riconoscimcnto della sua qualità di erede (non avendo ella allo stato beneficiato di alcuno dei beni rientranti nel patrimonio ereditario sin dall'apertura della successione).
In ordine a tale richiesta la parte convenuta M. C. nulla ha replicato.
Si osserva a riguardo che la determinazione della quota spettante alla odierna attrice comporta la
necessaria rimessione sul ruolo della causa al fine di procedere alla quantificazione della massa
ereditaria e alla relativa divisione dei beni in essa compresi oltre all'esame delle ulteriori domande formulate; l'istituto della condanna provvisionale, avente quale presupposto una pronuncia di condanna generica a norma dell'art. 278 c.p.c., dà luogo ad un provvedimento di condanna vera e propria che presuppone la valutazione positiva del giudice di merito circa il raggiungimento della prova su una certa quantità di denaro, risulta irrevocabile da parte del giudice che l'ha emanata ed è soggetta ai normali mezzi d'impugnazione (Cass. 15 aprile 1998, n.3800; conf. Cass. 24 maggio 2009, n.9997)
. Tanto esclude l'applicabilità nella fattispecie dell'istituto invocato in difetto di pronuncia di alcuna condanna generica e rimanendo devoluto al prosieguo del giudizio la ripartizione delle quote ereditarie previo scioglimento della comunione.
Spese al definitivo, proseguendo la causa per l'esame delle ulteriori domande.

PQM

Il Tribunale civile di Firenze, non definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, così provvede:
l. Accerta e dichiara che la Sig. O. N. K. è erede testamentario del defunto Prof. Ma. Ca. in forza di testamento pubblico redatto in Firenfe in data 1.12.1993 a ministero Dott. M. S., Notaio in Firenze, registrato in Firenze in data 11.2.2005, n. 380, repertorio n. 60033, fascicolo 9571, all. B per la quota di 1/3 restando devoluti gli ulteriori 2/3 alla convenuta M. C.;
2. Annulla il testamento olografo 1 settembre 1995 per incapacità assoluta del Prof. Ma. Ca. al momento della redazione della scheda testamentaria;
3. Respinge l'istanza di liquidazione di provvisionale formulata da parte attrice;
4. Dispone la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza. 5. Spese al definitivo.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2013, su relazione della dott. Daniela Lococo.
Il Presidente Dott.ssa Grazia Aloisio
Il giudice est. Dott.ssa Daniela Lococo
Depositato in cancelleria 17 gennaio 2014


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.