LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9189/2012 proposto da:
B.V. - ricorrente -
contro
ZURIGO Assicurazioni SPA ora Zurich Insurance Public Limited Company - controricorrente -
contro
UNIPOL Assicurazioni Spa - già AURORA Assicurazioni - controricorrente -
e contro
D.R.M. e altri - intimati -
avverso la sentenza n. 153/2011 della Corte d'Appello di Catanzaro del 26.1.2011, depositata il 14/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Giacalone;
udito per la controricorrente (Zurigo Assicurazioni SpA) l'Avvocato Giuseppe Ciliberti (per delega avv. Bruno Doria) che si riporta al controricorso.
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio Golia che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Svolgimento del processo

Nella causa indicata in premessa, è stata depositata la seguente relazione:
"1. - La sentenza impugnata (App. Catanzaro, 14/02/2011) ha, per quanto qui rileva, rigettato l'appello promosso da B.V., volto ad ottenere la liquidazione del danno patrimoniale, contro la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro, che aveva condannato, in solido, la Zurigo Assicurazioni Spa, la Meie Assicurazioni Spa, S.P., C. e D., in qualità di figli di S.S. proprietario e conducente del veicolo Opel Corsa, che trasportava R.S. e il B. e deceduto a seguito del sinistro oggetto in causa, nonchè S.G. C., I., D., R.I. e L.I., in qualità, il primo, di marito e gli altri di figli di S.S., conducente della Rover Mini Cooper, l'altro veicolo coinvolto nell'incidente che provocava la morte anche di quest'ultima, al risarcimento in favore del B. della somma complessiva di 135.547,34 Euro, comprensivo di danno biologico, i.t.t., i.t.p. e danno morale, più interessi e al rimborso delle spese sostenute dal B., mentre rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dal B., per difetto di prova.
La Corte d'Appello, dopo aver ritenuto inammissibile nel merito la prova per testi capitolata dall'appellante, dichiarava, alla luce delle risultanze probatorie, l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno patrimoniale quale pregiudizio all'attitudine al lavoro idonea a comportare una riduzione della capacità di guadagno, ritenendo non sussistente la prova del nesso di causalità tra la riduzione della capacità lavorativa specifica e la diminuita produzione del reddito, conseguentemente non riconoscendo alcun danno da lucro cessante.
2. - Ricorre per Cassazione il B., con due motivi; resistono con controricorso Unipol Assicurazioni (già Aurora Assicurazioni) e Zurigo Assicurazioni Spa. I motivi lamentati dal ricorrente sono:
2.1 - Omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sulla omessa liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, ritenendo che la Corte Territoriale avrebbe dovuto esporre le ragioni per le quali ha ritenuto non provato il nesso causale tra riduzione della capacità lavorativa specifica del B., la messa in mobilità dello stesso e il successivo espletamento di diversa attività lavorativa e non limitarsi ad affermare che tale prova non è stata data;
2.2 - Omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sulla declaratoria d'inammissibilità della prova testimoniale articolata dal B. nell'atto d'appello, in quanto i giudici avrebbero dovuto motivare le ragioni per le quali hanno ritenuto che le suddette circostanze fossero da provare documentalmente e non con prova testimoniale.
3. Il ricorso è manifestamente privo di pregio. Le censure, che possono essere trattate congiuntamente data l'intima connessione, implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Esse ripropongono, in realtà, un'inammissibile "diversa lettura" delle risultanze probatorie, infatti si tratta di censure avverso motivate affermazioni di mero fatto del giudice di merito, non suscettibili di sindacato in questa sede, dovendosi ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 42/2009; n. 21412/2006). La decisione si rivela improntata a corretti canoni logici e giuridici ed è in armonia con la giurisprudenza che espressamente afferma che il lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa in tanto è risarcibile quale danno patrimoniale in quanto il danneggiato provi la sussistenza di elementi idonei per ritenere che a causa dei postumi egli effettivamente riceverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno biologico. (Cass. n. 7097/2005; n. 5840/2004).
Si deve ribadire, che tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno (Cass. n. 10031/2006). In altri termini, mentre l'invalidità permanente (totale o parziale) concorre di per sè a dar luogo a danno biologico, la stessa non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo (e non la causa di questo, cioè la riduzione della capacità di lavoro specifica) è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purchè sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica (Cass. n. 2062/2010; n. 1230/2006; n. 10289/2001).
La sentenza impugnata, lungi dall'essere affetta dai lamentati vizi, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione, in quanto ha ritenuto, da un lato, che i postumi di carattere permanente riportati dal B., erano tali da poter incidere nella misura del 30% sulla sua capacità lavorativa di operaio guardafili, che dopo il sinistro è stato posto in mobilità dall'azienda e poi assunto dal Comune di Catanzaro come lavoratore socialmente utile e dopo dalla Catanzaro Servizi Spa, con la qualifica di impiegato d'ordine e che vi è stata una riduzione del reddito rispetto a quello percepito anteriormente al sinistro e dall'altro, ha affermato la mancanza di prova che mobilità ed espletamento di diversa attività lavorativa abbiano avuto causa nella ridotta capacità lavorativa e non escludendo che tali conseguenze possano essere state determinate da scelte aziendali svincolate dalla capacità lavorativa.
4. - Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c., ed il rigetto dello stesso".
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria, riproponendo in sostanza le argomentazioni contenute nel ricorso. Le argomentazioni della memoria non inficiano i motivi in fatto e in diritto a base della relazione.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, precisandosi che le argomentazioni contenute nella memoria di parte ricorrente prescindono dal contenuto della motivazione della sentenza impugnata, specie per quanto riguarda la motivazione adottata dai giudici di appello (incentrata sulla mancanza di prova) per rigettare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dal B.; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo l'attività difensiva rispettivamente svolta dalle parti costituite;
visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di ciascuna parte costituita, che liquida a favore della Zurigo in Euro 7700,00, di cui Euro 7500,00 per compenso, e a favore della Aurora Assicurazione in Euro 2.700,00 di cui 2.500,00 per compenso, oltre, per ciascuna di esse gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2013


 

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