REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
nella persona del Giudice designato dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 773 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009, e vertente
TRA
Ba..Ox., in qualità di erede di Di.Vo.Ni.Si., elett.te domiciliata in Cassino, via ___, presso lo studio dell'avv. M.L.C., che la rappresenta e difende unitamente all'avv. F.C., giusta mandato a margine della memoria di costituzione
ATTRICE
E
DI.VO.MA., DI.VO.SI., DI.VO.VA. E GA. S.R.L., elett.te domiciliati in Sora, viale _____, presso lo studio dell'avv. Va.Pe., che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Fr.Di.Gi., in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta
CONVENUTI - ATTORI IN RICONVENZIONALE
E
DI.VO.FA., elett.te domiciliati in Sora, viale _____, presso lo studio dell'avv. Va.Pe., che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Fr.Di.Gi., in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta
CONVENUTO
E
ME.CR.TO. S.P.A.
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: scioglimento comunione e domande riconvenzionali di esclusione per indegnità.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 20.12.2013 da intendersi integralmente trascritto e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Svolgimento del processo

Di.Vo.Si.Ni. citava in giudizio di fronte a questo Tribunale DI.VO.FA., Di.Vo.Ma., Di.Vo.Si., Di.Vo.Va. e la Soc. GA. srl e ME.CR.TO. s.p.a., chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra l'attore e i convenuti tutti, con la sola eccezione dell'istituto bancario, convenuto quale creditore ipotecario, mediante nomina di un consulente tecnico per la formazione della massa ereditaria, da dividersi e della quota di spettanza, quota che, tenuto conto della indivisibilità del bene, doveva essere liquidata in denaro, con ogni conseguente provvedimento (ponendo la liquidazione a carico degli altri coeredi ove avessero manifestato la volontà di rimanere in comunione, o dando disposizione per la vendita del bene e la liquidazione di tutte le quote, ove i coeredi non avessero voluto rimanere in comunione.
Ma.Di.Vo., Si.Di.Vo., Va.Di.Vo., e la GA. S.r.L. si costituivano in giudizio con un'unica comparsa di risposta, per contestare la domanda proposta da parte attrice e per spiegare domanda riconvenzionale di accertamento e dichiarazione dell'indegnità a succedere ex art. 463 c.c. del Sig. Di.Vo.Si.Ni., con attribuzione in loro favore della sua quota.
All'udienza del 21 gennaio 2010 si costituiva Ox.Ba., nella qualità di coniuge ed erede del sig. Si.Ni.Di.Vo., deceduto il 10 agosto 2009; dichiarata la contumacia dei convenuti Me.To. spa e Fa.Di.Vo., venivano concessi i termini di cui all’art. 183, comma VI, c.p.c.
All'udienza del 24 giugno 2010, su richiesta della difesa di parte attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 291 c.p.c., veniva autorizzata la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione al convenuto Fa.Di.Vo., in considerazione del fatto che la notifica non era stata effettuata presso l'indirizzo di residenza, previa revoca dell'ordinanza dichiarativa della contumacia dello stesso.
All'udienza del 20 gennaio 2011, si costituiva anche Fa.Di.Vo., facendo proprie, integralmente, le difese e le domande degli altri convenuti già costituiti. La causa veniva dunque istruita mediante espletamento di consulenza tecnica, e, quindi, all'udienza del 20.12.2013, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Motivazione

La successione per cui è causa è quella di Di.Vo.Va., deceduto a Sora il ____, a cui sono succeduti gli otto figli Ma., El., An., Vi., Al., Si.Ni., Ma. e Ro., a titolo di successione legittima; al momento dell'introduzione del giudizio, nei diritti di Al. ed El. risultava subentrata la società GA. S.r.l. (che ne aveva acquistato le quote). Il compendio ereditario era composto al momento dell'apertura della successione da terreni censiti nel Catasto terreni del Comune di Sora al foglio ______, e dalle scorte della preesistente pompa di benzina “Esso”, con sovrastanti edifici, in particolare, un piccolo fabbricato, oggi non più esistente, e annesso alla stazione di rifornimento di carburanti oggi gestita da altra società e un fabbricato in corso di costruzione “con prevista destinazione ad albergo” (ultimato ed effettivamente destinato ad albergo con annessa area destinata a parcheggio solo dopo l'apertura della successione); in proposito, la parte convenuta ha contestato la validità della stima e della descrizione operata dal CTU, appunto tenuto conto che i beni stimati dal consulente erano sostanzialmente diversi da quelli appartenenti all'originario compendio ereditario.

Negli anni i rapporti all'interno della famiglia Di.Vo. sono diventati sempre più tesi e difficili, e l'episodio più grave è senz'altro consistito in quello che ha visto coinvolti Si.Ni.Di.Vo. e Ma.Di.Vo. e che ha dato luogo all'apertura di un procedimento penale ai danni del primo; tale procedimento si è concluso con una condanna a quattro anni di reclusione per essere stata accertata la commissione, ai danni di Ma.Di.Vo., dei fatti di cui alla seguente imputazione, “del delitto p. e p. dagli artt. 56, 575 e 577 c.p., perché colpendola al corpo ripetutamente con un coltello a serramanico e procurandole lesioni personali consistite in: “ferita da taglio regione laterale dx del collo, guancia sin, polso, 4° dito mano dx”, da cui derivava una malattia nel corpo giudicata guaribile in gg. 20 s.c., poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della sorella Di.Vo.Ma.”, in Sora il 12 dicembre 2007.
La pena veniva applicata su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con sentenza depositata in data 17 novembre 2008, divenuta irrevocabile in data 1.07.2009. In proposito deve considerarsi che la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non possa fare stato nel giudizio civile instaurato al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguenza dell'illecito penale, in quanto non ha efficacia vincolante di giudicato (Cfr. Cass. 2004/3626; 2005/9358;2003/6047). Tuttavia la stessa non può che costituire un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito che per disconoscere tale valenza probatoria deve individuare gli elementi che avrebbero indotto l'imputato ad ammettere una insussistente responsabilità e il giudice penale a prestare fede a tale ammissione (cfr Cass. 2005/9358). Nel giudizio che occupa non sono emersi elementi idonei ad inficiare la valenza probatoria della predetta sentenza, anzi la difesa di parte attrice, sul punto, si è limitata a dedurre un clima di esasperazione nello svolgimento dei rapporti familiari e che avrebbe causato i gravi fatti che ne sono seguiti.

Il fatto consacrato nella predetta sentenza è quello posto a base della domanda di accertamento dell'indegnità a succedere dell'attore; parte attrice, sul punto, ha eccepito la prescrizione della spiegata azione riconvenzionale in forza dell'orientamento della Suprema Corte, in base al quale l'azione rivolta ad ottenere la pronunzia dell'indegnità a succedere, quindi una sentenza che ha natura costitutiva, si prescrive nel termine di dieci anni dall'apertura della successione (Cassazione civile, sez. Il, 29/03/2006, n. 7266); ha dedotto, inoltre, l'assenza dei presupposti della norma invocata, primo fra tutti quello della volontarietà dell'azione.

L'esame di tale domanda assume carattere pregiudiziale rispetto alle altre questioni.
In diritto, deve premettersi che ai sensi dell'art. 463 c.c., “È escluso dalla successione come indegno: 1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della Legge penale (575 c.p.)...”.
L'indegnità a succedere di cui all'art. 463 cod. civ. pur essendo operativa “ipso iure”, deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato, atteso che essa non costituisce un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma solo una causa di esclusione dalla successione, sul punto, Cass. civ., Sez. II, 05/03/2009, n. 5402.
In particolare, fatta questa preliminare considerazione, occorre anche darsi atto di tali ulteriori caratteristiche dell'azione che occupa: a) la sentenza che dichiara l'indegnità ha natura costitutiva e anche carattere retroattivo, com'è testimoniato dal fatto che l'erede indegno che abbia di fatto goduto dell'eredità del de cuius deve restituire non solo l'eredità, ma anche i frutti pervenutigli dopo l'apertura della successione (art. 464 c.c.); b) la sentenza opera comunque ex tunc, escludendo l'indegno dalla successione e impedendo giuridicamente che il patrimonio del de cuius possa essere ritenuto nel patrimonio dell'indegno, per cui, salvi i casi di successione per rappresentazione, non può l'indegno lasciare ai suoi eredi ciò che non è nel suo patrimonio; c) è possibile procedere all'accertamento delle condizioni per applicare la sanzione dell'indegnità a succedere anche quando il soggetto asseritamente indegno non sia più in vita.
L'azione è soggetta al termine di prescrizione ordinario (10 anni) che decorre dal giorno dell'apertura della successione o dalla data di commissione del fatto a seconda che questo sia commesso prima o dopo la morte del de cuius. Quando viene pronunciata l'indegnità si verifica una situazione analoga a quella del primo chiamato che non può o non vuole accettare l'eredità); si farà, pertanto, luogo, ove ne ricorreranno i presupposti,
1) agli istituti della sostituzione (ordinaria o fidecommissaria),
2) della rappresentazione
3) dell'accrescimento;
4) in mancanza, l'eredità sarà devoluta agli eredi legittimi del de cuius.

Dopo la sentenza non occorrerà un'accettazione da parte degli ulteriori chiamati, ma i beni saranno immediatamente da essi acquistati, dovendo considerarsi la proposizione dell'azione un'accettazione tacita dell'eredità.

Fatte queste premesse, in fatto, deve prendersi atto che l'azione per accertamento dell'indegnità a succedere di Di.Vo.Si.Ni. è stata esercitata tempestivamente, ovvero prima del decorso del termine decennale di prescrizione dalla commissione del fatto; il fatto accertato rientra tra quelli indicati al punto 1) della norma di cui all'art. 463 c.c. come idoneo a determinare la pronuncia dell'indegnità a succedere, avendo il Di.Vo. tentato di uccidere una discendente del de cuius, secondo quanto accertato nella sentenza predetta. Nessun ostacolo a tale pronuncia deriva dalla circostanza che il fatto in questione si sia verificato successivamente alla morte del de cuius, poiché l'indegnità non è circostanza che impedisce di acquistare, ma di mantenere l'eredità, se pronunciata. Non potendo farsi ricorso all'istituto della rappresentazione, deve essere accolta la domanda di acquisto per accrescimento della quota di eredità di Si.Ni. in favore degli altri coeredi.
Deve essere dunque respinta la domanda di divisione formulata da parte attrice, poiché formulata da soggetto che aveva medio tempore perso la legittimazione per via dell'accertata indegnità a succedere.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, al pari di quelle di CTU, tra le parti costituite.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accerta e dichiara l'indegnità a succedere di Di.Vo.Si.Ni. nei confronti dell'eredità di Di.Vo.Va. e, conseguentemente, pronuncia la devoluzione della quota di eredità di Di.Vo.Si.Ni. in favore degli altri eredi, con accrescimento proporzionale delle rispettive quote di eredità;
2) rigetta le domande di parte attrice;
3) condanna Ba.Ox., nella qualità di erede di Di.Vo.Si.Ni., al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei convenuti costituiti, che liquida in Euro 12.200,00 per compensi, oltre oneri di legge e spese di CTU.
Così deciso in Cassino, 5 maggio 2014.


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.