REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dottor Rosario M.A. Cupri, all'udienza di discussione del 14/11/2013 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3611/2006 R.G. Lavoro promossa
da
R. F. _______________ -ricorrente-
contro
I.N.P.S. Istituto nazionale della previdenza sociale _____________ - resistente -
e nei confronti di
ST Microelectronics S.r.l. _________
Avente ad oggetto: pagamento indennità di malattia

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 9/6/2006 il ricorrente in epigrafe indicato impugnava il provvedimento dell'Inps del 24/10/2005 con il quale gli era stata contestata l'assenza ingiustificata alla visita di controllo del 22/4/2005, con conseguente mancato pagamento dell'indennità di malattia ai sensi dell'art. 5 L. n.638/2003.
Eccepiva che l'assenza era giustificata in quanto egli si era dovuto recare presso l'ambulatorio del proprio medico al fine di sottoporsi alla rimozione di punti di sutura e ad una visita di controllo indispensabili ai fini della verifica dello stato della malattia per consentire al ricorrente la ripresa dell'attività lavorativa.
Concludeva chiedendo, previo accertamento del giustificato motivo dell'assenza, dichiararsi nullo e illegittimo il provvedimento dell'Inps e per l'effetto condannare l'Istituto e la St Microelectronics al pagamento in favore di esso ricorrente delle rispettive quote di pertinenza dell'indennità di malattia per il periodo dal 14/04/2005 al 22/04/2005, oltre al pagamento delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps contestando la fondatezza del ricorso nel quale chiedeva il rigetto.
Si costituiva, inoltre, la società ST Microelectronics solo per affermare che essa era disponibile ad uniformarsi alla decisione del Tribunale in ordine all'assenza alla visita di controllo del 22/04/2005 e al conseguente diritto del ricorrente al trattamento economico di malattia dal 14/04/2005 al 22/04/2005.

Motivazione

In via preliminare si ritiene necessario individuare, al fine di verificare la legittimità del provvedimento dell'Inps di mancata erogazione dell'indennità di malattia relativamente al periodo dal 14/04/2005 al 22/04/2005, la disciplina applicabile alla fattispecie in esame.
All'uopo rileva la previsione normativa di cui all'art. 5, comma quattordicesimo, d.l. 12 settembre 1983 n.496, convertito con modificazioni dalla legge n.638 del 1983, secondo cui “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero espedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
Ebbene, la condotta del lavoratore, oggetto del presente giudizio, va ravvisata nell'assenza alla visita di controllo effettuata dall'Inps in data 22/04/200, si da non consentire l'effettuazione della visita medica di controllo.
Ed invero, il dipendente in stato di malattia ha l'obbligo di essere presente nella propria abitazione durante le fasce orarie di reperibilità; l'eventuale assenza deve essere previamente comunicata al datore di lavoro, si da non disporre, per il tempo di assenza, una vana visita di controllo.
Sul punto giova richiamare quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sez. L, nella sentenza n.15446 del 30/08/2004, secondo cui ”In tema di indennità di malattia, perchè l'allontanamento del lavoratore dalla propria abitazione allo scopo di effettuare una visita medica presso il proprio medico curante o per seguire un trattamento terapeutico possa considerarsi giustificato, occorre che risulti rigorosamente accertato in sede di merito sia che la visita medica o il trattamento terapeutico fossero indifferibili, sia che le modalità prescelte per realizzare tale indifferibile esigenza fossero indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili. L'accertamento della sussistenza delle situazioni che giustificano l'allontanamento, coinvolgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del lavoratore alla corresponsione della indennità di malattia, non avendo questi provato che il trattamento fisioterapico cui si era sottoposto in coincidenza con la fascia di reperibilità mattutina non potesse essere effetuato presso il medesimo centro fisioterapico, né presso altri centri, in orari compatibili con il rispetto delle fasce orarie.)
Secondo la superiore pronuncia, perchè l'allontanamento dal proprio domicilio giustifichi l'assenza alla visita di controllo deve ricorrere il presupposto della indifferibilità della visita o del trattamento sanitario che ha comportato l'assenza dalla propria abitazione e pertanto la necessità urgente della visita in relazione allo stato di malattia e per l'orario di ricevimento del medico.
Ebbene nella fattispecie in esame, il ricorrente ha provato di essersi allontanato dalla propria abitazione per recarsi presso lo studio del suo medico curante Dott. Iuculano al fine di rimuovere i punti di sutura applicati in seguito all'intervento di avulsione del III molare (cfr. certificato medico del 18 gennaio 2006 a firma del medico curante dott. Salvatore Iuculano).
Appare, altresì, provato alla luce della compiuta istruttoria che lo stesso medico, riceveva in orari coincidenti con le fasce di reperibilità.
Rilevano sul punto le concordi dichiarazioni dei testi escussi i quali hanno riferito che il medico riceveva sia di mattina che di pomeriggio e nello specifico la teste D. M., madre del ricorrente, ha riferito che questi riceveva la mattina dalle 8:30-9:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 16,30 alle 19.00 e che i turni cambiavano a seconda degli impegni del medico.
I testimoni hanno pure confermato che il ricorrente ha fatto ricorso alle cure mediche perchè era l'ultimo giorno di malattia e aveva necessità di togliere i punti che gli arrecavano fastidio e dolore (DR: ”era l'ultimo giorno di malattia di mio figlio e quindi bisognava togliere i punti di sutura che, peraltro, gli dava fastidio... DR: i denti erano un po' arrossati e facevano male (teste S.R.), DR: mio figlio era molto sofferente, non poteva neanche mangiare; DR: era così da quando aveva fatto l'intervento (teste MD).
Non c'è motivo di dubitare sull'attendibilità dei testi escussi in quanto gli stessi hanno reso dichiarazioni concordi che trovano comunque riscontro nella documentazione in atti.
Sulla base dei superiori elementi, deve ritenersi provata l'urgenza della visita medica in quanto stava per scadere il periodo di malattia (24/04/2005) e il ricorrente aveva necessità di verificare la fine dello stato di malattia per poter riprendere servizio.
L'indifferibilità della visita è dovuta anche al fatto che il 22 aprile 2005 cadeva di venerdi, sicchè il ricorrente avrebbe dovuto aspettare almeno altri due giorni prima di farsi visitare dal medico con rischio di un aggravamento della malattia.
Il certificato rilasciato dal dottr Iuculano conferma infine che il ricorrente si è recato il 22 2005 presso lo studio dello stesso per rimuovere i punti di sutura e che il R. soffriva di un ascesso dentale, probabilmente dovuto ai punti.
Si osserva, infine, che in ogni caso non è sanzionabile la mancata previa comunicazione all'Inps dell'allontanamento da casa del lavoratore durante gli orari di reperibilità.
Sulla base delle superiori considerazioni, va dichiarata illegittima la mancata corresponsione dell'indennità di malattia.
La domanda deve essere, conseguentemente, accolta.
Le sese di lite, come liquidate in dispositivo, vengono poste a carico dell'INPS soccombente e distratte in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra il ricorrente e il datore di lavoro.

PQM

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
accoglie la domanda, dichiara illegittima la trattenuta dell'indennità di malattia disposta dall'Inps e, per l'effetto condanna l'Istituto resistente a corrispondere al ricorrente la somma oggetto della trattenuta;
condanna l'Inps a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che vengono liquidate nella complessiva somma di euro 800,00 oltre IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. A. P.;
compensa interamente le spese di lite tra il ricorrente e la società resistente ST Microelectronics S.r.l.
Catania 14 novembre 2013
Il Giudice del lavoro
Dottor Rosario M. A. Cupri


 

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