SENTENZA EX ART. 281 – sexies C.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile iscritta al n.. 11428/2010 R.G.L. avente ad oggetto risarcimento del danno ex art. 18 St. lav., promossa da L. S. (con l'avv. L. G.), contro Meridiana S.r.l. (contumace), e nei confronti di EF Servizi Ecologici S.r.l. (con l'Avv.to L. S.)), dà lettura della seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., ce costituisce parte integrante del verbale di udienza al quale viene allegata.

Motivazione

Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Meridiana S.r.l., regolarmente evocata in giudizio e non costituitasi.
Il ricorso, volto al conseguimento delle retribuzioni ex art. 18 St. lav. (nella formulazione anteriore a quella introdotta dalla l. 92/2012), dalla data del licenziamento e fino alla reintegra della parte attrice, è fondato e va accolto nei confronti di Meridiana S.r.l.
Risulta dalla documentazione in atti che Meridiana S.r.l., in data 18.2.2009, ha licenziato parte ricorrente, che quest'ultima, con ordinanza cautelare del 28.6.2009, ha ottenuto l'accoglimento della domanda di reintegra ex art. 18 St. lav.; che tale ordinanza è stata confermata in sede di reclamo, con ordinanza del 30.09.2009; che tale ultimo provvedimento è stato spedito in formula esecutiva il 3.10.2009; che parte ricorrente ha presentato domanda di disponibilità al lavoro il 25.3.2009.
Orbene, nonostante manchi, nel caso di specie, l'emanazione di una sentenza di merito, la domanda, basata sulla reintegra disposta in sede cautelare, appare meritevole di accoglimento.
Ritiene, infatti, il decidente di dovere aderire all'orientamento da ultimo espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di indennità sostitutiva ex art. 18 St. lav., applicando i relativi principi anche alla fattispecie in scrutinio (Cass. Civ. sez. lav. 25 gennaio 2011 n.1690).
Quest'ultima, infatti, cassando una decisione adottata dalla Corte territoriale, nella misura in cui aveva negato il diritto del lavoratore all'indennità ex art. 18, comma 5, l. 300/1970, ha evidenziato che ”E' ammissibile la richiesta del lavoratore di ottenere l'indennità sostitutiva della reintegrazione prevista dal comma 5 dell'art. 18 St. lav. anche a seguito di un'ordinanza di reintegrazione nel posto di lavoro emessa in via cautelare ex art. 700 c.p.c.”.
La Corte di Cassazione, invero, ha precisato che ”Una reintegrazione disposta con provvedimento cautelare determina la nascita dell'obbligo, salvo il suo successivo venir meno in caso di esito negativo del giudizio nella successiva evoluzione, come, del resto, in caso di riforma della sentenza di merito di primo grado”, rimarcando che ”L'equiparazione, ai fini della applicazione dell'art. 18 St. lav., comma 5 tra sentenza e ordinanza cautelare di contenuto reintegratorio è stata già affermata, sebbene ad altri fini, da Cass. 28 gennaio 2003, n.1254”.
I superiori principi appaiono applicabili anche al caso di specie, laddove all'ordine di reintegra emesso ex art. 700 c.p.c. non sia seguito il pagamento delle retribuzioni relative al periodo dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra (effetto contemplato dall'art. 18 St. lav. temporalmente applicabile), attesa l'equiparabilità tra l'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. e la sentenza di merito, nel senso sopra riferito, l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra, nel caso in cui venga ordinata la reintegra ex art. 18 St. lav. (salvo il suo successivo venir meno in caso di esito negativo del giudizio di merito, “nella successiva evoluzione, come, del resto, in caso di riforma della sentenza di merito di primo grado”, Cass. Cit.), e tenuto conto che, in base alla normativa introdotta a seguito della l. 15 maggio 2005 n.80, lo svolgimento del giudizio di merito è soltanto eventuale e la sua mancata instaurazione (che può essere provocata anche dal datore di lavoro) non pregiudica la stabilità (ovverosia l'efficacia) del provvedimento cautelare emesso ex art. 700 c.p.c. (per quanto quest'ultimo non possa rivestire autorità di cosa giudicata in altri procedimenti, nei sensi chiariti dall'art. 669 octies c.p.c., ultimo comma).
Del resto, se l'equiparazione tra provvedimento cautelare e sentenza di merito è stata riconosciuta nella materia degli effetti risolutivi previsti dall'art. 18 St. lav. (Cass., 28 gennaio 2003, n.1254), in caso di mancata accettazione del lavoratore a riprendere l'attività lavorativa a seguito di ordine di reintegra emesso nell'ambito di un giudizio cautelare, appare del tutto ragionevole confermare tale giudizio anche per gli altri aspetti disciplinati dalla norma (e, dunque, anche per gli effetti risarcitori), anche se favorevoli al lavoratore, tenuto peraltro conto del carattere alimentare che la retribuzione riveste (arg. ex. Art. 36 Cost.) e dei pregiudizi che può comportare allo stesso, secondo l'id quod plerumque accidit, la perdita della retribuzione, anche se solo per alcuni mesi.
Per i motivi sopra esposti, non si ritiene di aderire al pregresso orientamento della giurisprudenza della Cassazione (Cassazione civile sez. VI, 14 dicembre 2010, n.25246).
Va pertanto riconosciuto il diritto del lavoratore ad ottenere il pagamento della retribuzione dalla data del licenziamento fino alla reintegra ex art. 18 St. lav., non essendo stata proposta eccezione di aliunde perceptum (essendo rimasta la convenuta contumace), non essendo in ogni modo detraibili le eventuali indennità di natura previdenziale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che vanno eventualmente restituite all'Ente competente.
Meridiana S.r.l., ai sensi dell'articolo 18, quarto comme St. Lavoratori, nella formulazione anteriore alla l.92/2012, va quindi condannata al risarcimento del danno subito dalla parte lavoratrice per il licenziamento illegittimamente irrogato, attraverso la corresponsione di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto (determinabile alla luce dei parametri desumibili dalla busta paga in atti) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque non inferiore a cinque mensilità, e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, oltre accessore, come per legge.
La domanda nei confronti di Ef Servizi Ecologici S.r.l. va dichiarata inammissibile per evidente difetto di allegazioni (salva la facoltà della parte ricorrente di promuovere nuovo ed autonomo giudizio).
Le spese seguono la soccombenza nei confronti della Meridiana S.r.l., mentre vanno compensate nei riguardi della Ef Servizi Ecologici S.r.l., tenuto conto della particolarità della fattispecie.

PQM

Il Tribunale di Catania, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
ACCOGLIE il ricorso nei confronti di meridiana S.r.l., e per l'effetto la Condanna a pagare alla parte ricorrente il risarcimento del danno ex art. 18 St. lav., attraverso la corresponsione di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto (determinabile alla luce dei parametri desumibili dalla busta paga in atti) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque non inferiore a cinque mensilità, e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori, come per legge;
Condanna Meridiana S.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre IVA e CP, come per legge;
Compensa le spese nei confronti di EF Servizi Ecologici S.r.l.
Così deciso e pubblicato in Catania il 13.11.2013
Il Giudice
Dott. Mario Fiorentino


 

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