REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
Dott. DORONZO Adriana - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13140-2013 proposto da:
P.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MANZIONE DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MAGALDI INDUSTRIE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato IOELE LORENZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4174/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/11/2012 R.G.N. 3216/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio e riformando in parte la sentenza del Tribunale di Salerno, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato a P.S. dalla società Magaldi Industrie e condannava quest'ultima al pagamento dell'indennità supplementare e di quella di preavviso detratto quanto al lordo complessivamente già corrisposto dalla predetta società in forza della riformata sentenza che aveva applicato la tutela reale.
Avverso questa sentenza P.S. ricorre in cassazione sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso la società intimata.

Motivazione

Con l'unico motivo del ricorso il P., deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. e della L. n. 300 del 1970, art. 18 sostiene, richiamando la sentenza n. 1464 del 2012 di questa Corte, che erroneamente il giudice di appello nel condannare la società Magaldi Industrie al pagamento dell'indennità supplementare e di preavviso ha disposto la detrazione al lordo e non al netto di quanto a lui già corrisposto dalla società per effetto della sentenza del Tribunale che aveva applicato il regime della reintegrazione.

La censura è, alla luce della giurisprudenza di legittimità, qui ribadita, fondata.
Con sentenza n. 1464 del 2 febbraio 2012 questa Corte ha, infatti, affermato "nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente".

Parallelamente con sentenza n. 239 dell'11 gennaio 2006, questo giudice di legittimità ha ritenuto che, salvo il caso in cui il sostituito abbia provveduto direttamente a chiedere il rimborso dell'indebito fiscale, va escluso dal calcolo, di quanto il prestatore di lavoro deve restituire al datore di lavoro per importi retribuitivi indebitamente percepiti, la ritenuta d'imposta già versata all'amministrazione finanziaria, potendo il datore di lavoro, come sostituto d'imposta, chiedere il rimborso alla Amministrazione finanziaria dell'imposta non dovuta.
Relativamente ad indebiti contributi previdenziali, nella citata sentenza, questa Corte ha, altresì, precisato che l'unico soggetto legittimato a chiederne il rimborso, anche per la quota a carico del lavoratore, è il datore di lavoro con la conseguenza che pure di tali contributi non si deve tenere conto nel calcolo di quanto il lavoratore deve restituire a titolo di retribuzione corrispostagli indebitamente.
Pertanto non risultando allegata e dedotta l'avvenuta richiesta da parte del sostituto dell'indebito fiscale, la sentenza impugnata va in parte qua cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può essere, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, ultimo periodo, decisa nel merito dichiarandosi che la detrazione su quanto spettante al P. va operata con riferimento a quanto già a costui complessivamente corrisposto al netto dalla società Magaldi Industrie in forza delle precedenti sentenze di primo e di secondo grado.
Atteso il diverso orientamento dai giudici di merito stimasi compensare le spese dei relativi giudizi ponendo a carico della parte soccombente le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione al predetto accoglimento la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara che la detrazione su quanto spettante al P. va operata con riferimento a quanto già a costui complessivamente corrisposto al netto dalla società Magaldi in forza delle precedenti sentenze di primo e di secondo grado. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna la società Magaldi alle spese del giudizio di legittimità in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2014


 

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