REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo - Presidente -
Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere -
Dott. DORONZO Adriana - Consigliere -
Dott. LORITO Matilde - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5940-2008 proposto da:
P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 716/2006 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 27/02/2007 R.G.N. 733/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito l'Avvocato ROMEO LUCIANA per delega LA PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27 febbraio 2007 la Corte d'appello di Perugia, ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia dell'8 marzo 2004 che, per quanto rileva in questa sede, ha rigettato la domanda proposta da P.F. nei confronti dell'INAIL intesa ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla rendita da invalidità permanente a seguito di infortunio sul lavoro occorsogli il ______ allorchè, sollevando un manufatto in cemento aveva accusato dolore ed il blocco funzionale del passaggio lombosacrale del rachide. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia sulla base della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di appello e che, pur riconoscendo l'infortunio sul lavoro dedotto e la patologia lamentata dall'assicurato, ha concluso in termini dubitativi riguardo al nesso causale dell'invalidità riscontrata con l'infortunio dedotto.
Il P. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso l'INAIL.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Motivazione

Con il primo motivo si lamenta che il giudice dell'appello avrebbe ignorato il principio per cui, nelle patologie multifattoriali, graverebbe sull'INAIL la prova della sussistenza di un nesso causale con fattore patogeno extralavorativo.
Con secondo motivo si lamenta che la Corte territoriale, in presenza di un margine di dubbio annesso al responso tecnico conseguente all'accertamento medico legale, ha rigettato la domanda anzichè rinnovare o approfondire le indagini fino al raggiungimento di un accettabile grado di certezza positiva o negativa.
Con il terzo motivo si deduce che, allorchè le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, occorrerebbe che il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere/dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio, ed idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi diritti in contestazione, poichè il potere d'ufficio è diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie.
Con il quarto motivo si lamenta la violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, in quanto l'adesione ad una consulenza tecnica d'ufficio incerta e dubitativa, avrebbe alterato gli elementi obiettivi di identificazione della domanda.

Il primo motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo operato una distinzione fra malattie tabellate e non tabellate riguardo all'onere della prova a carico dell'INAIL per l'origine extraprofessionale della malattia stessa. In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata (autotrasporto di materiali quali sali e pietrisco provenienti dalle miniere), la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (in termini Cass. 21 giugno 2006 n. 14308).

Il secondo ed il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente riguardando entrambi il potere di integrare l'istruttoria in caso di dubbio sul nesso causale. E' stato ripetutamente affermato da questa Corte che il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice (previsti, nel rito del lavoro, dall'art. 421 cod. proc. civ.), anche in difetto di espressa motivazione sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di illogicità della sentenza (per tutte Cass. 16 maggio 2002 n. 7119). Nel caso in esame il ricorrente si limita a lamentare il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice senza poter dedurre, con sufficiente certezza, che una nuova consulenza avrebbe colmato dedotte lacune di quella espletata che è stata invece compiutamente considerata dalla Corte territoriale che, in presenza delle conclusioni dubitative di essa, ha rigettato l'appello dell'assicurato.
Il quarto motivo è inammissibile in quanto non denuncia un vizio della sentenza ma solo il mancato accoglimento della domanda.
Nulla si dispone sulle spese in quanto il nuovo testo dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., contenuto nel D.L. n. 269 del 2003, art. 42, punto 11 che nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali limita ai cittadini aventi un reddito inferiore a un importo prestabilito il beneficio del divieto di condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali, non si applica ai procedimenti incardinati prima dell'entrata in vigore del relativo provvedimento legislativo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2014


 

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