Svolgimento del processo

Con atto dell'11 agosto 2014, C. P., residente ad Ascoli Piceno, ha proposto appello avverso la sentenza n. 149/03/14 dell'11 febbraio 2014 della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso cartella di pagamento 00820130005750263 per euro 39.561,49.

La Commissione di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso, con spese compensate, per la rilevata carenza di vizi propri della cartella di pagamento impugnata.

Nell'atto di appello, il contribuente ha formulato i seguenti motivi di impugnazione:
1) inesistenza della notificazione;
2) illegittimità della causale tributaria;
concludendo: accogliere totalmente l'appello, in integrale riforma della sentenza di primo grado e disporre l'annullamento integrale della cartella di pagamento; con condanna alle spese di lite.

L'ufficio si è costituito in giudizio 1'11 novembre 2014, contrastando le pretese avversarie e concludendo: in via preliminare dichiarare inammissibile e/o irricevibile, improponibile, nullo ed infondato, in fatto e in diritto, l'appello per assenza di motivi specifici di impugnazione; nel merito respingere l'appello perché infondato in fatto e in diritto e quindi confermare la sentenza impugnata; con condanna alle spese.

In data 16 dicembre 2014, la Commissione Tributaria Regionale ha respinto istanza di tutela cautelare.

L'ufficio, con memoria pervenuta il 18 novembre 2020, ha insistito per il rigetto dell'appello.

Motivazione

Preliminarmente va vagliata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello, formulata dall'ufficio.

Al riguardo il Collegio osserva che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza, anche ove le parti si limitino a ribadire e riproporre in appello le ragioni e argomentazioni poste a sostegno di quanto già dedotto in primo grado, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d. lgs. n. 546/1992, secondo il quale l'atto di l'appello deve contenere motivi specifici dell'impugnazione, atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. 3064/2012; 4784/2011; 18559/2010; 19639/2009). L'eccezione deve quindi essere respinta.

Va poi trattato il motivo di impugnazione riguardante la dedotta inesistenza della notificazione della cartella di pagamento.

Al riguardo, emerge in maniera inequivocabile che tale motivo di impugnazione non era stato svolto in primo grado, ove il contribuente ha riferito che la cartella di pagamento oggetto di impugnazione gli era stata notificata il 9 giugno 2013. L'art. 57 del d. lgs. n. 546/1992 dispone che nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Ciò posto, ritiene questo Collegio di dover dichiarare inammissibile il motivo d'appello inerente la notificazione della cartella di pagamento, in quanto non svolto in primo grado.

Nel merito, va esaminata la questione inerente l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, così come decisa dal Giudice di primo grado. Sulla base del costante indirizzo interpretativo del giudice di legittimità, la cartella di pagamento può essere impugnata soltanto per vizi propri e solo eccezionalmente per vizi che colpiscono l'atto presupposto: soltanto se l'interessato dimostri di non aver avuto legale conoscenza dell'atto presupposto, la giurisprudenza ammette che in sede di impugnazione della cartella possano essere svolti motivi di impugnazione contro l'atto presupposto (ex plurimis, Cass. 26843/2018, 12759/2018, 25995/2017, 13102/2017, 4818/2015, 8704/2013, 21477/2004).

La cartella di pagamento impugnata riguarda esplicitamente una iscrizione conseguente a "sentenza Commissione Tributaria Regionale n. 243/1/1 1 depositata il 27 novembre 2011 e passata in giudicato", di cui il contribuente era a piena conoscenza, sino al punto di tentare di far valere le questioni ivi trattate in questo giudizio di impugnazione sulla conseguente cartella di pagamento.

Poiché l'attuale appello, in analogia al ricorso di primo grado, concerne presunti vizi sulla materia oggetto dell'atto presupposto (sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 243/1/11 depositata il 27 novembre 2011 e passata in giudicato), in conformità al predetto indirizzo della giurisprudenza, condiviso e fatto proprio da questo giudicante, che non ha motivo per discostarsene, va confermata l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio avverso la cartella di pagamento impugnata.

Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, l'appello è da respingere e va confermata integralmente la sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

la Commissione Tributaria Regionale delle Marche respinge l'appello, conferma la sentenza di primo grado e liquida le spese in euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) a favore dell'ufficio.


 

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