TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione III Civile
Il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c.
nella causa civile di primo grado promossa con ricorso depositato in data 4 marzo 2015 da
_____ in proprio
RICORRENTE
contro
_____ SRL assistita e difesa dall’avv. FIORINI ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Bovolone in VIA DEI NAVIGATORI
RESISTENTE
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12/11/2015;

Motivazione

Rilevato Che
La domanda della ricorrente, che è diretta ad ottenere la condanna della resistente al pagamento in proprio favore della somma complessiva di euro 8.400,74, comprensivo di accessori, a titolo di compenso per due distinte attività di assistenza stragiudiziale che la ricorrente ha assunto di aver svolto, su incarico della resistente, una nel corso di un procedimento di mediazione e l’altra nel corso di un procedimento di atp, è fondata nei limiti di cui appresso e pertanto merita di essere accolta per quanto di ragione.
Invero la resistente non ha contestato l’effettivo svolgimento delle predette attività ma solo il quantum della pretesa di controparte. In particolare la difesa di _____ha sostenuto che le parti avevano concordato che all’avv. ____ sarebbe spettato un compenso di euro 800,00, oltre accessori, per le prestazioni professionali di cui alla procedura di mediazione ed un compenso di euro 1.100,00, oltre accessori, per le prestazioni di cui al procedimento di atp.
In subordine la convenuta ha dedotto l’erronea applicazione da parte della attrice dei paramenti di cui al d.m. 55/2014.

Il primo di tali rilievi è infondato, atteso che la resistente non ha avanzato istanze istruttorie orali né prodotto documentazione idonea a comprovare i suoi assunti.
Quanto invece ai rilievi circa i criteri di quantificazione della somma dovuta seguiti dalla ricorrente essi sono in parte fondati.
Innanzitutto può convenirsi con la resistente che l’attrice ha errato nella indicazione della fascia di valore dell’affare (da 0 a 10.000,00) assunta a riferimento per determinare l’importo richiesto quale compenso per l’attività prestata nel procedimento di mediazione poiché le fasce di valore contemplate dalla tabella allegata al d.m. 55/2014 per le prestazioni di assistenza stragiudiziale, a tale categoria dovendo ricondursi quella in esame, sono quelle indicate dalla resistente in comparsa di costituzione e risposta. Peraltro tale errore non influisce nella determinazione della somma spettante alla ricorrente a titolo di compenso per l’attività di assistenza stragiudiziale (euro 1.800,00), atteso che non è contestato che il valore dell’affare fosse stato quello di euro 10.000,00 indicato dall’avv. _____.

Alla ricorrente non può invece riconoscersi nessun compenso per l’attività di consulenza stragiudiziale che avrebbe reso prima o nel corso del procedimento di mediazione. Infatti, come osservato dalla difesa della resistente, poiché anche tale attività, come quella di assistenza, ha natura stragiudiziale trova applicazione l’art. 18 del d.m. 55/2014, che stabilisce il carattere onnicomprensivo, in relazione ad ogni attività inerente l’affare, dei compensi liquidati in relazione a quel tipo di attività. Coerentemente a tale previsione il punto 25 della tabella allegata al regolamento individua i valori medi di liquidazione per le sole prestazioni di assistenza stragiudiziale.
Ancora, non può condividersi l’assunto di parte resistente secondo cui il valore della controversia svoltasi nelle forme dell’atp andrebbe determinato sulla base dell’importo oggetto della transazione raggiunta all’esito di essa. Infatti, ai sensi dell’art.5, comma 2 del d.m. 55/2014 ai fini della liquidazione del compenso da porsi a carico del cliente occorre far riferimento al valore della domanda che in questo caso è pacificamente indeterminato.

Meritano invece di essere condivisi gli ulteriori rilievi svolti dalla resistente rispetto a tale parte della pretesa dell’attrice.
Per quanto attiene alla attività stragiudiziale connessa o propedeutica al procedimento di atp deve osservarsi come, in difetto della allegazione e della dimostrazione da parte della resistente che essa abbia avuto una autonoma rilevanza rispetto all’attività giudiziale (presupposto chiesto dall’art. 20 del d.m. 55/2014), essa sia adeguatamente remunerata con il compenso da riconoscersi per la seconda (fasi di studio e introduttiva del giudizio) e pari ad euro 1.8000,00.
Peraltro poiché, come riferito dalla ricorrente e non contestato dalla resistente, il procedimento di atp si è concluso con una transazione, tale importo può essere aumentato di un quarto ai sensi dell’art. 4, comma 6 del d.m. 55/2014, trattandosi di parametro che può essere applicato ex officio dal giudice.
La somma spettante alla ricorrente per l’assistenza prestata durante il procedimento di mediazione va pertanto quantificata in euro 1.800,00, ai quali vanno aggiunti euro 30,00 per spese e indennità di trasferta (somma non contestata).
Il compenso per l’assistenza nel procedimento di atp va invece liquidato in euro 2.250,00 ai quali vanno aggiunti euro 120,00 a titolo di spese e indennità di trasferta (somma non contestata).
La somma complessivamente spettante alla attrice è pertanto di euro 4.200,00 oltre accessori. Ad essa vanno aggiunti gli interessi al tasso legale come incrementato dal quarto comma dell’art. 1284 c.c., aggiunto dall’art. 17 del d.l. 132/2014, norma che è entrata in vigore il 10.12.2014.
Il momento di decorrenza di tali interessi poi va individuato in quello del deposito del presente provvedimento che corrisponde al momento di liquidazione del credito della ricorrente.
Infatti, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, “quando insorge controversia tra l’avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l’ordinanza che conclude il procedimento” (Cass. 2 febbraio 2011, n. 2431; Cass. 7 giugno 2005, n. 11777; Cass. 29 maggio 1999, n. 5240; Cass. 28 aprile 1993, n. 5004 e da ultimo anche la recentissima ordinanza Cassazione civile , sez. VI, 24.10.2014 n° 22678).

Venendo alla regolamentazione delle spese del giudizio esse vanno poste a carico della resistente in applicazione del criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014.
In particolare la somma da riconoscersi a titolo di compenso per le fasi di studio e introduttiva del presente giudizio può essere quantificata sulla base dei valori medi di liquidazione previsti per esse dal succitato regolamento.
Alla ricorrente può riconoscersi poi un ulteriore importo di euro 600,00 a titolo di compenso per la partecipazione a due udienze di trattazione e, ai sensi dell’art. 20 d.m.55/2014, quello di euro 600,00 per la fase di negoziazione assistita, svoltasi dopo che questo giudice aveva rilevato il difetto della condizione procedibilità della domanda, e assegnato alle parti il termine per l’invio dell’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 3 comma 1, d.l. 132/2014.
Alla ricorrente spetta il rimborso della somma corrisposta a titolo di contributo unificato (euro 118,50) ma non quello delle spese generali, in difetto di specifica domanda sul punto (cfr. ex plurimis Cass. Civile, sez. II, 26/11/2010 n° 24081).

In questa sede occorre anche valutare, ai fini della applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 4 del d.l. 132/2014, il comportamento tenuto dalla resistente nella predetta fase stragiudiziale.
Infatti l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita inviato, tramite messaggio di posta certificata, in data 6 luglio 2015 dalla ricorrente alla resistente venne riscontrato dal difensore di quest’ultima, sempre tramite pec, con un messaggio, con il quale comunicò l’adesione della propria assistita alla procedura, in data 10 agosto, e quindi oltre il termine di trenta giorni fissato a tal fine dall’art. 4 comma 1 (la sospensione feriale dei termini processuali non si applica infatti alla negoziazione assistita che è una procedura stragiudiziale).
A ben vedere però in questo caso non si è in presenza di un ritardo nel riscontrare l’invito a concludere l’accordo di negoziazione, che non avrebbe le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 4, ma di un vero e proprio silenzio, che, come tale, può giustificare, astrattamente, la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Infatti la predetta risposta fu redatta e sottoscritta non già dal legale rappresentante della resistente, come avrebbe dovuto essere, ma dal suo difensore senza che questi fosse munito della procura al compimento di quell’atto negoziale (nella procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta non si fa cenno a quella facoltà).
Peraltro, ad avviso di questo giudice, il silenzio tenuto a fronte dell’invito a concludere la convenzione non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c occorrendo che tale comportamento sia anche indicativo di mala fede o di colpa grave nel resistere in giudizio.
Orbene nel caso di specie appaiono sintomatiche del primo dei predetti elementi soggettivi il contegno tenuto dalla convenuta che, sebbene abbia contestato solo il quantum della pretesa di controparte, e nonostante questa, nel riscontrare la mail del 10 agosto, si fosse detta disponibile a trovare una soluzione conciliativa, a prescindere dal dato formale del mancato rispetto del termine per riscontrare l’invito, non ha assunto nessuna iniziativa conciliativa, come ben avrebbe potuto fare, formulando, ai sensi dell’art. 91 primo comma c.p.c. una proposta di pagamento di una somma determinata sulla base dei criteri da essa proposti.
La somma che si stima adeguata a sanzionare tale condotta è quella pari a poco meno della metà di quella liquidata a titolo di compenso.

PQM

Condanna la resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 4.200,00, oltre accessori e interessi, sulla somma imponibile, al tasso di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dalla data della pubblicazione del presente provvedimento a quella del saldo effettivo e alle spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 2.010,00, oltre Iva e Cpa, ed euro 118,50 per rimborso contributo unificato.
Visti gli art. 4, comma 1 d.l. 132/2014 e l’art. 96 terzo comma c.p.c. condanna la resistente a corrispondere alla ricorrente l’ulteriore somma di euro 1.000,00.
Verona 17/11/2015
Il Giudice


 

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